COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 12 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.3.1. OPPOSIZIONE A.C.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 21/9/2011 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Lape Ceregnano-Team S.Lucia Golosine dell’11/9/2011; Ammenda € 60,00 a carico della Società – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 12 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.3.1. OPPOSIZIONE A.C.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 21/9/2011 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Lape Ceregnano-Team S.Lucia Golosine dell’11/9/2011; Ammenda € 60,00 a carico della Società – Campionato di Eccellenza La Società A.C.D. Team S. Lucia Golosine ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 23 del 21/9/2011 con le quali sono state adottate le sanzioni indicate in oggetto per i seguenti motivi : “la soc. U.C. LA.PE. CEREGNANO ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando che dal 33' del secondo tempo la soc. Team S.Lucia Golosine, a seguito di sostituzione, non schierava in campo un giocatore classe 1993 come previsto dal regolamento del campionato di Eccellenza; la Soc. Team S.Lucia Golosine ha inoltrato proprie controdeduzioni, asserendo che il giocatore subentrato al 33' del secondo tempo, pur vestendo la maglia con il numero 14, che in distinta di gioco corrispondeva al giocatore Guadagnini Matteo (classe 1992), era il giocatore ARDUINI MATTEO (classe 1993) corrispondente al numero 13 della distinta di gioco; visti gli artt. 29.2 e 35.1 C.G.S. che indicano quali mezzi di prova per questo grado di giudizio esclusivamente quelli indicati, e nello specifico i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e relativi eventuali supplementi; rilevato dal Rapporto di gara che al 32' del 2' tempo la società Team S. Lucia Golosine sostituiva il giocatore n. 2 (classe 1993) con il giocatore n. 14 (classe 1992) non schierando in campo i giocatori prescritti dal regolamento; rilevato altresì che nel supplemento allegato al Rapporto l'Arbitro dichiara che al momento del controllo delle formazioni il numero di maglia corrispondeva ai giocatori indicati in distinta; mentre nulla emerge in merito all'eccepito "cambio di maglia" e che la sostituzione effettuata ed indicata in R.A. coincide con quanto sottoscritto dal dirigente accompagnatore ufficiale nel modulo per la sottoscrizione allegato al Rapporto Arbitrale”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Team S.Lucia Golosine; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il rappresentante della Società ricorrente assistito da legale; sentiti altresì il direttore di gara e gli assistenti arbitrali. L’istruttoria espletata dalla Commissione ha consentito di accertare che effettivamente il calciatore la cui maglia era contraddistinta dal numero 14, entrato in campo al 32’ del secondo tempo non era Guadagnini Matteo (classe 1992), ma Arduini Matteo (classe 1993), contraddistinto nella lista dal numero 13 di maglia. Va sottolineato, in via preliminare, che la Commissione ha disposto la comparizione personale dei due calciatori ed ha proceduto direttamente alla loro identificazione mediante carta di identità e raffronto con la tessera identificativa FIGC. Espletato questo incombente, ha proceduto alla separata audizione della terna arbitrale. All’esito di questa, tanto il direttore di gara, quanto i due assistenti hanno riconosciuto, dalla carta di identità e dalla tessera identificativa FIGC, senza ombra di dubbio il calciatore Arduini Matteo, come quello entrato in campo a seguito della sostituzione, ricordandone anche (assistente n. 2, signor Lavino) il tratto somatico dei capelli ricci, che distingue inconfondibilmente il calciatore Arduini dal calciatore Guadagnini. Inoltre l’assistente n. 1 Sig. Falbo, ha dichiarato che, subito dopo l’avvenuta sostituzione, era stato avvertito dell’involontario scambio di maglia tra i due calciatori Alla luce di quanto sopra, nessuna violazione delle norme relative all’impiego dei giocatori giovani può essere ascritta alla società Team S. Lucia Golosine ed il reclamo deve conseguentemente essere accolto, confermando il risultato conseguito sul campo: Lape Ceregnano 0 - TEAM S. LUCIA GOLOSINE 1. Tuttavia, poiché dal rapporto di gara risulta comminata una ammonizione al calciatore n. 14, Guadagnini Matteo,(ma in realtà, per quanto sopra detto, Arduini Matteo), occorre conseguentemente attribuire la sanzione al calciatore Arduini Matteo, mandando alla segreteria del Comitato di provvedere alle necessari modifiche. Analogamente, poiché risulta dal rapporto di gara che la rete del Team S. Lucia Golosine è stata realizzata dal predetto n. 14 Guadagnini Matteo (ma in realtà, per quanto sopra detto, dal giocatore Arduini Matteo), occorre modificare l’attribuzione della segnatura, riferendola al calciatore Arduini Matteo, mandando alla segreteria del Comitato di provvedere alle necessarie rettifiche. Resta infine da dire che quanto posto in essere dalla Società Team S.Lucia Golosine, concreta comunque la violazione dell’art. 61, comma 3 NOIF, in relazione all’art. 1, comma 1 C.G.S. e giustifica quindi l’applicazione della sanzione pecuniaria inflitta a carico della medesima Società in primo grado, nella misura di € 60,00; per questa parte pertanto il provvedimento impugnato andrà confermato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il reclamo presentato dalla A.C.D. Team S.Lucia Golosine : - di confermare il risultato dell’incontro, oggi preso in esame, conseguito sul campo : Lape Ceregnano 0 - Team S. Lucia Golosine 1; - manda alla segreteria del Comitato di provvedere alle necessarie rettifiche e modifiche circa l’ammonizione e la segnatura sopra indicate; - di confermare il provvedimento pecuniario a carico dell’ACD Team S.Lucia Golosine di € 60,00. La tassa reclamo non é stata versata.
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