COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 12 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Walter LUCCHINI – Presidente U.S.D. Atlas Verona 83 – della Società U.S.D. Atlas Verona 83 La Procura Federale con atto del 5/7/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Walter Lucchini – Presidente dell’USD Atlas Verona 83 per rispondere del comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2 dello stesso C.G.S. ed all’art. 39, comma 2 delle NOIF ed in riferimento, infine, all’art. 39, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere : a) omesso scientemente di vigilare sulla procedura richiesta per il tesseramento di calciatori minori, palesemente accettando e, quindi, acconsentendo, che la firma apposta sul modulo fornito dalla F.I.G.C. da parte del padre del calciatore fosse palesemente apocrifa, anche in considerazione che al momento delle firme il padre del minore risultava assente; b) prospettato e richiesto il Sig. Magagna Alberto, padre del minore Magagna Guglielmo, il versamento di una somma di denaro (quantificata in € da 3.000.00 a 5.000.00) per permettere di acconsentire ad un’operazione di svincolo o prestito annuale del figlio, in favore di altra società sportiva; la Società U.S.D. Atlas Verona a titolo di responsabilità diretta, in conseguenza della condotta ascrivibile al proprio Presidente, ex art. 4, comma 1 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 12 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : - del Sig. Walter LUCCHINI – Presidente U.S.D. Atlas Verona 83 - della Società U.S.D. Atlas Verona 83 La Procura Federale con atto del 5/7/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Walter Lucchini – Presidente dell’USD Atlas Verona 83 per rispondere del comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2 dello stesso C.G.S. ed all’art. 39, comma 2 delle NOIF ed in riferimento, infine, all’art. 39, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere : a) omesso scientemente di vigilare sulla procedura richiesta per il tesseramento di calciatori minori, palesemente accettando e, quindi, acconsentendo, che la firma apposta sul modulo fornito dalla F.I.G.C. da parte del padre del calciatore fosse palesemente apocrifa, anche in considerazione che al momento delle firme il padre del minore risultava assente; b) prospettato e richiesto il Sig. Magagna Alberto, padre del minore Magagna Guglielmo, il versamento di una somma di denaro (quantificata in € da 3.000.00 a 5.000.00) per permettere di acconsentire ad un’operazione di svincolo o prestito annuale del figlio, in favore di altra società sportiva; la Società U.S.D. Atlas Verona a titolo di responsabilità diretta, in conseguenza della condotta ascrivibile al proprio Presidente, ex art. 4, comma 1 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, esaminata la nota trasmessa dalla Commissione Tesseramenti della FIGC del 25/02/2011, con la quale ex art. 48, 4 comma, C.G.S., si trasmettevano gli atti relativi al reclamo instaurato dai Sigg .ri Magagna Alberto e Tommasi Franca, tendenti ad ottenere l'annullamento del tesseramento del figlio minore Magagna Guglielmo, nei confronti della società Usd Atlas Verona 83; Sul punto, è opportuno, preliminarmente, riassumere l'intera vicenda processuale - In data 16.9.2010, il minore Magagna Guglielmo, unitamente agli esercenti la patria potestà, ricorreva alla Commissione tesseramenti della FIGC, richiedendo lo svincolo dalla società USD Atlas Verona 83, in quanto il tesseramento era avvenuto, a dire dei ricorrenti, con l'inganno e con firme mancanti elo false. Sul punto, significava di aver firmato unitamente a sua madre Tommasi Franca un documento che, secondo il Presidente della USD Atlas Verona 83, necessitava a soli fini assicurativi. AI punto 4 del ricorso assumeva che il Presidente della società Sig. Lucchini Walter, avrebbe acconsentito a concedergli lo svincolo solamente a fronte di un corrispettivo in denaro. - In data 28.9.2010, la società USD Atlas Verona 83 inviava alla Commissione tesseramenti le proprie osservazioni, negando ogni addebito e così deducendo: " si ribadisce come ogni contestazione circa la validità del tessera mento è fuori luogo in quanto il modulo indica chiaramente l'oggetto del contratto ed è stato sottoscritto dal giocatore e da entrambi i suoi genitori". - La Commissione Tesseramenti, nel comunicato n. 12/D del 4 novembre 2010, al paragrafo n. 11 reclamo n. 56, statuiva la fondatezza del reclamo del calciatore, riconoscendo la difformità tra la firma del Sig. Magagna Alberto, padre del minore, apposta sul modulo del tesseramento in esame, con quella offerta dal reclamante. L'Organo Giudicante, inoltre, precisava che la mancanza della sottoscrizione di uno dei due genitori comportava, di conseguenza , la nullità del tesseramento, in quanto non correttamente perfezionatosi; da qui lo svincolo del Magagna Guglielmo dalla società Usd Atlas Verona 83. Considerato che dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale è emerso che: Il calciatore minore Magagna Guglielmo, assistito dagli esercenti la potestà genitoriale, dichiarava che il Sig. Lucchini Walter, presidente USD Atlas Verona 83, gli avrebbe chiesto di avvisare la madre, in quanto necessitava una sua firma su di un documento utilizzabile per fini assicurativi. Tale richiesta veniva esaudita, tanto che appose, unitamente alla madre, la propria sottoscrizione su dei fogli predisposti dal Presidente. Specificava, inoltre, che il padre - che, peraltro, non era presente al fatto - non firmò alcun documento. Successivamente, si accorse di avere perfezionato con la società un vincolo pluriennale che lo avrebbe legato alla società sino al compimento del 25' anno di età; Il sig. Magagna Alberto, padre del minore, nel negare recisamente di avere apposto alcuna firma sul modello di tesseramento del proprio figlio, assumeva che il Presidente della Usd Atlas Verona avrebbe richiesto al collega della consorella USD Cadore (squadra in cui il calciatore intendeva trasferirsi) la somma di Euro 5.000,00 per svincolarlo, ma che tale pretesa veniva evidentemente disattesa. Riferiva, successivamente, di un suo contatto personale con il presidente Lucchini Walter, nel corso del quale gli veniva prospettato lo scioglimento del vincolo del proprio figlio per una somma minore, pari ad euro 3.000,00.; Il Sig. Sonturi Francesco, Presidente della USD Cadore, dichiarava di avere contattato telefonicamente il Presidente della Usd Atlas Verona 83, per verificare se ci fosse la possibilità di tesserare il giovane calciatore, anche a titolo temporaneo. Sul tenore di tale contatto, riferiva di avere ottenuto dal collega una richiesta per un scambio di giocatori o il versamento di una somma di denaro compresa tra i 3.000 ed i 5.000 Euro. Il Sonturi rifiutava la proposta ritenendola moralmente illogica, in quanto la USD Atlas Verona 83 avrebbe potuto pretendere, attesa la situazione in essere, solo un premio di preparazione o, comunque, una somma notevolmente inferiore a quella che gli era stata chiesta; Il Sig. Lucchini Walter, Presidente della USD Atlas Verona 83, confermava che al momento della firma del tessera mento era presente solo la madre del calciatore, non escludendo che la stessa abbia apposto anche la firma del padre, affermando che nessuno della sua società si era sostituito nel sottoscrivere la documentazione per conto del Sig. Magagna Alberto. A fronte della contestazione riguardante la circostanza di avere preteso somme di denaro dai genitori del minore per ottenere lo svincolo, così rispondeva, eludendo la precisa domanda del rappresentante della Procura Federale: "è prassi che quando un minore, dopo anni di tessera mento presso una determinata società, versi un contributo quale diritto di preparazione ed è della somma intorno ai 500 euro ed é in base alla categoria e comunque da tabelle federali. Il tutto è per il prestito mentre la somma da versare è diversa per il cartellino. lo ho chiesto telefonicamente il contributo al Presidente del Cadore tale BONFARI ; società che all'epoca era in terza categoria .In tale circostanza è stato il Bonfari a chiamarmi. Tale dirigente non mi ha dato alcunché poiché ha asserito che il danaro era da impiegare solo per i calciatori della prima squadra e non per il settore giovanile. A questo punto ho chiesto un cambio di giocatori alla pari ed anche in questo caso ho avuto risposta negativa. Quindi ogni accordo non è andato a buon fine benché io avessi dato tutta la mia disponibilità a risolvere il caso". Acquisita copia del foglio di censimento per la stagione 2010-2011 della USD Atlas Verona 83; Considerato, dunque, che, sia i riscontri istruttori, sia la valutazione univoca e concordante degli elementi di prova raccolti costituiscano cardine imprescindibile per testare l'evidente condotta violativa del Sig. Lucchini Walter, nella qualità di Presidente della USD Atlas Verona 83, il quale, nello specifico, ha omesso scientemente di vigilare sulla procedura richiesta ex art. 39, comma 2, delle NOIF sul tesseramento di calciatori minori, accettando che una delle firme apposta sul modulo fornito dalla FIGC fosse palesemente apocrifa; e che, nel prosieguo, ha prospettato al genitore del minore Magagna Guglielmo il versamento di una somma di denaro (quantificata da Euro 3.000,00 ad Euro 5.000,00) per permettere o acconsentire ad un'operazione di svincolo o prestito annuale del giovane calciatore in favore di altra società sportiva. Considerato, che dai fatti come descritti in narrativa, consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, della società USD Atlas Verona 83, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente”. All’udienza del 4/10/2011 sono risultati presenti : - il Sig. Walter Lucchini Presidente U.S.D. Atlas Verona 83, assistito dall’Avv. Gilberto Oliboni; - la Società USD.Atlas Verona 83 rappresentata dal Sig. Walter Lucchini, assistito dall’Avv. Gilberto Oliboni; - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. La C.D.T., dopo aver letto gli atti ed i documenti relativi al fascicolo fatto pervenire dalla Procura Federale in ordine alle indagini svolte, aver esaminato la memoria difensiva dei deferiti, aver udito la relazione del Procuratore dott. S. Sciuto, sentiti il difensore dei deferiti Avv. G. Oliboni ed il Presidente dell'USD Atlas Verona 83, signor Walter Lucchini, è pervenuta alle seguenti determinazioni. Non pare dubbio a codesta C.D.T. che il Presidente dell'USD Atlas Verona 83 abbia agito in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in quanto ha, da un lato, accettato di avvalersi di una richiesta di tesseramento contenente una sottoscrizione apocrifa e, dall'altro, per sua stessa ammissione, consapevole della volontà espressa dal minore Guglielmo Magagna di tesserarsi presso altra società, ha preteso dal padre del minore Guglielmo Magagna, il signor Alberto Magagna, e dal presidente della società prescelta dal minore, la USD Cadore, delle somme di denaro per facilitarne lo svincolo. Un tanto si evince dalle dichiarazioni rese, non solo dal minore Guglielmo Magagna, ma anche dal padre, Alberto Magagna e dal Presidente dell’USD Cadore, signor Francesco Bonturi (leggansi gli allegati n. 9, 10 e 11 prodotti dalla P.F.), dichiarazioni qui da aversi per riportate e ritrascritte per intero. Ciò il signor Walter Lucchini ha fatto, si badi, prima dell'iniziativa assunta dai genitori di Guglielmo Magagna di presentare il reclamo alla Commissione tesseramenti della FIGC con la richiesta di annullamento del tesseramento (all. 4 atti della P.F.) chiesto nel novembre del 2009 per la società deferita (per l'apocrifa sottoscrizione da parte di Alberto Magagna, padre del minore). Il reclamo, a tal proposito, pare proprio essere stato proposto per superare l'ostacolo frapposto dal deferito al trasferimento del proprio tesserato minorenne senza ottenere in cambio alcuna contropartita, così come riferito dai predetti Guglielmo ed Alberto Magagna. Il predetto reclamo, contenente la richiesta di annullamento, è stato accolto dalla Commissione Tesseramenti (v. all. 3 degli atti della P.F.) e la relativa decisione non è stata impugnata dal signor Lucchini e/o dalla società USD Atlas Verona 83. Le motivazioni addotte a tal fine dal Presidente dell'USD Atlas Verona 83 non paiono convincenti, atteso che la consapevolezza della mancanza di una vera sottoscrizione da parte del padre la si desume dalle stesse dichiarazioni rese dal deferito, consapevole dell'assenza del padre il giorno della sottoscrizione del modulo relativo da parte della sola madre del minore e del minore stesso, ma nella convinzione che la doppia sottoscrizione fosse necessaria. Per l'effetto, si è formato il giudicato anche sul fatto relativo all'apocrifa sottoscrizione da parte del padre di Guglielmo Magagna, di talché tale fatto è divenuto accertamento definitivo incontestabile assumendo autorità di giudicato. Questa C.D.T., aderendo al nuovo orientamento espresso dal C.G.F. secondo il quale il tesseramento di un minore per una società di calcio può essere validamente sottoscritto anche solo da un genitore esercente la potestà parentale, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, non può sottacere quanto segue: il deferito ha acconsentito, anche mediante comportamento tacito, acché la sottoscrizione del padre del minore venisse apposta da altri (non vi è prova che la stessa sia stata dal medesimo apposta, ma quest'ultima circostanza diviene non decisiva ai fini della presente decisione) ed in assenza del padre del minore (non si ritiene, però, contro la sua volontà). Sotto questo profilo, la mancata audizione della madre del minore, poco rileva, atteso che è il Presidente Walter Lucchini che si avvale del tesseramento con la firma apocrifa. Non regge, peraltro, nemmeno la tesi sostenuta dalla difesa del Lucchini dell'apposizione della firma in un momento successivo, in quanto emerge "icto oculi" che la sottoscrizione sul modulo del tesseramento apparentemente effettuata da Alberto Magagna diverge in modo eclatante dalle altre sottoscrizioni dimesse dalla Procura Federale a titolo di scritture di comparazione. In buona sostanza, il comportamento tenuto nella fattispecie portata al vaglio di questa C.D.T. dal Presidente dell'USD Atlas Verona 83 non può dirsi corretto nella fase relativa all'avvenuto tesseramento. Tanto meno può dirsi corretto e leale, rispettoso dell'ordinamento sportivo dilettantistico nelle sue regole costitutive ed organizzative, il comportamento tenuto nei confronti del minore tanto da costringere i suoi genitori a presentare il reclamo per ottenere l'annullamento del tesseramento per vizio di forma di cui al capo b dell'imputazione. Gli episodi narrati non solo dal padre del minore (e dal minore), ma da un tesserato di altra società facente parte della Lega Nazionale Dilettanti non possono essere ritenuti privi di valenza probatoria, in mancanza di elementi diversi idonei a screditarli. L'ipotesi adombrata dalla difesa dei deferiti non regge, ad avviso di questa C.D.T., avutosi riguardo ai tempi. Se la nuova società (USD Cadore) aveva in animo di ottenere il tesseramento del minore "a costo zero", non avrebbe certamente atteso la metà del mese di settembre del 2010 per far presentare ai genitori di Guglielmo Magagna il reclamo alla Commissione Tesseramenti, ma avrebbe spinto gli stessi ad agire ben prima, atteso che era dal dicembre del 2009 che, per il tramite di tal Gianpaolo Goretti (dirigente dell'USD Cadore) il minore e la sua famiglia erano venuti a conoscenza del vincolo sino a 25 anni con la società deferita. Se si è arrivati alla metà del mese di settembre 2010 è perchè ci sono state certamente trattative tra le due società interessate al minore (come riferito da tutti i protagonisti della vicenda), ma dette trattative, per le pretese avanzate dal Presidente dell'USD Atlas Verona 83 non sono andate a buon fine. P.Q.M. la C.D.T. sul deferimento per cui è processo, così Delibera - dichiara Walter Lucchini responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. e per l'effetto, lo condanna alla sanzione della inibizione per il periodo di mesi cinque (5) a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento; - condanna, altresì, la società USD Atlas Verona 83, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., alla pena pecuniaria dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento).
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