COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO TEZZE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 05/10/2011 – Squalifica sino al 28/11/2011 Allenatore Castaman Paolo; Ammenda € 70,00 a carico della Società – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO TEZZE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 05/10/2011 – Squalifica sino al 28/11/2011 Allenatore Castaman Paolo; Ammenda € 70,00 a carico della Società – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D,. Calcio Tezze ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 27 del 05/10/2011 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - squalifica sino al 28/11/2011 a carico dell’allenatore Castaman Paolo perché : “allontanato per pesanti insulti ed offese all’arbitro; al momento dell’allontanamento reiterava gli stessi accompagnandoli con minacce. Posizionatosi in tribuna continuava ad offendere ed insultare il direttore di gara, accompagnando il tutto con ripetute minacce, assicurando che non ne sarebbe uscito vivo”. - ammenda di € 70,00 a carico della Società : “per danneggiamento alla bandierina di calcio d’angolo da parte di propri giocatori a fine gara; con l’obbligo di risarcimento danni alla Società Poleo Aste dietro presentazione di pezza giustificativa”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Calcio Tezze vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della ricorrente unitamente all’allenatore squalificato; sentito il direttore di gara per le vie brevi che, pur confermando di essere stato ripetutamente offeso dall’allenatore Castaman, sia in coincidenza con il provvedimento disciplinare assunto, che successivamente nel corso del secondo tempo, quando l’allenatore si era accomodato in tribuna, ha escluso peraltro di essere stato minacciato di morte e di avere temuto per la propria incolumità; rilevato che il direttore di gara ha inoltre precisato che il Sig. Castaman a fine gara si é recato negli spogliatoi e biasimando il proprio comportamento si é scusato con lui; quanto poi all’episodio della rottura della bandierina del calcio d’angolo, il direttore di gara ha confermato di aver visto alcuni giocatori del Calcio Tezze scalciarla, ma di non aver potuto verificarne personalmente la rottura se non quando i resti della stessa gli sono stati consegnati negli spogliatoi, a fine gara; ritenuto, pertanto, che dopo quanto dichiarato dal direttore di gara, la condotta dell’allenatore non é mai trascesa oltre alla semplice offesa, senza sfociare in atteggiamenti o frasi particolarmente minacciosi; considerato, altresì, il fatto che non é imputabile con assoluta certezza ai giocatori del Calcio Tezze la rottura della bandierina del calcio d’angolo, pur riconoscendo, invece, il comportamento scorretto tenuto dai medesimi nello scalciare la bandierina P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. Calcio Tezze; - di ridurre al 14/11/2011 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Castaman Paolo; - di ridurre a € 50,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società. La tassa reclamo non é stata versata.
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