COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.4. OPPOSIZIONE F.C.D. VALGATARA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Verona di cui al Comunicato n. 65 dell’8/6//2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Castellani Nicola; Squalifica sino al 31/3/2012 giocatore Squaranti Alessio – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.4. OPPOSIZIONE F.C.D. VALGATARA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Verona di cui al Comunicato n. 65 dell’8/6//2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Castellani Nicola; Squalifica sino al 31/3/2012 giocatore Squaranti Alessio – Campionato di 3^ Categoria La Società Valgatara ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicate nel Comunicato n. 65 dell’8/6/2011 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni: - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Castellani Nicola : “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; il giocatore desisteva dal suo intento solo per l’intervento dei compagni di squadra”; - squalifica sino al 31/3/2012 a carico del giocatore Squaranti Alessio : “per comportamento estremamente violento, ripetuto e immotivato. Il giocatore dopo aver aggredito con calci e pugni un giocatore avversario, offendeva reiteratamente l’arbitro durante e dopo la gara, per di più applaudendolo con atteggiamento ironico. Il giocatore desisteva solamente per l’intervento di alcuni compagni e dei dirigenti della Società”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Valgatara; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della ricorrente munito di delega, insieme al calciatore Squaranti; la Società ricorrente ha dichiarato nel corso dell’audizione di rinunciare al reclamo presentato avverso la squalifica inflitta al calciatore Castellani Nicola; sentito personalmente il direttore di gara che ha puntualmente confermato il contenuto del rapporto di gara, ricordando precisamente tutti i dettagli relativi all’episodio di violenza usata nei confronti del calciatore avversario da parte del giocatore Squaranti e le offese rivolte da quest’ultimo nei suoi confronti sia sul terreno di gioco, sia all’uscita dello spogliatoio; valutato che la sanzione disciplinare assunta dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del calciatore Squaranti appare congrua rispetto ai fatti complessivamente valutati; ritenuto che non sono emersi elementi nuovi atti a riformare la delibera impugnata; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Valgatara; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Castellani Nicola; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/3/2012 a carico del giocatore Squaranti Alessio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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