COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.4. OPPOSIZIONE F.C.D. VALGATARA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Verona di cui al Comunicato n. 65 dell’8/6//2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Castellani Nicola; Squalifica sino al 31/3/2012 giocatore Squaranti Alessio – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
8.1.4. OPPOSIZIONE F.C.D. VALGATARA
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Verona di cui al Comunicato n. 65
dell’8/6//2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Castellani Nicola; Squalifica sino al 31/3/2012
giocatore Squaranti Alessio – Campionato di 3^ Categoria
La Società Valgatara ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona pubblicate nel Comunicato n. 65 dell’8/6/2011 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni:
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Castellani Nicola : “per comportamento offensivo e minaccioso nei
confronti del direttore di gara; il giocatore desisteva dal suo intento solo per l’intervento dei compagni di squadra”;
- squalifica sino al 31/3/2012 a carico del giocatore Squaranti Alessio : “per comportamento estremamente violento,
ripetuto e immotivato. Il giocatore dopo aver aggredito con calci e pugni un giocatore avversario, offendeva
reiteratamente l’arbitro durante e dopo la gara, per di più applaudendolo con atteggiamento ironico. Il giocatore
desisteva solamente per l’intervento di alcuni compagni e dei dirigenti della Società”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Valgatara;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della ricorrente munito di delega, insieme al calciatore Squaranti; la Società ricorrente ha
dichiarato nel corso dell’audizione di rinunciare al reclamo presentato avverso la squalifica inflitta al calciatore Castellani
Nicola;
sentito personalmente il direttore di gara che ha puntualmente confermato il contenuto del rapporto di gara, ricordando
precisamente tutti i dettagli relativi all’episodio di violenza usata nei confronti del calciatore avversario da parte del
giocatore Squaranti e le offese rivolte da quest’ultimo nei suoi confronti sia sul terreno di gioco, sia all’uscita dello
spogliatoio;
valutato che la sanzione disciplinare assunta dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del calciatore Squaranti
appare congrua rispetto ai fatti complessivamente valutati;
ritenuto che non sono emersi elementi nuovi atti a riformare la delibera impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Valgatara;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Castellani Nicola;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/3/2012 a carico del giocatore Squaranti Alessio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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