COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1.2. OPPOSIZIONE POL.D. SACRA FAMIGLIA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 19/10/2011 – Squalifica sino al 24/11/2011 allenatore Rossetto Mirco – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1.2. OPPOSIZIONE POL.D. SACRA FAMIGLIA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 19/10/2011 –
Squalifica sino al 24/11/2011 allenatore Rossetto Mirco – Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol..D. Sacra Famiglia ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 29 del 19/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica sino
al 24/11/2011 a carico dell’allenatore Rossetto Mirco : “espulso dal campo per aver, in segno di dispregio, scagliato il
pallone addosso ad un giocatore della squadra avversaria che aveva compiuto un fallo ai danni di un proprio calciatore”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Sacra Famiglia;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha rilasciato dichiarazioni con le quali ha ribadito lo svolgimento dell’’episodio già
descritto nel referto di gara, precisando altresì la volontarietà manifestata dell’allenatore Rossetto di colpire il giocatore
della squadra avversaria, anche se in maniera non violenta;
valutato che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di prima istanza appare congruo rispetto a quanto ascritto;
ritenuto che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la sanzione impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Sacra Famiglia;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 24/11/2011 a carico dell’allenatore Rossetto Mirco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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