COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1.3. OPPOSIZIONE ASD. C.M.P. RIVER TEAM BOTTRIGHE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 25 del 28/9/2011 – Squalifica sino al 24/9/2012 giocatore Boscolo Mathias Bisto –Trofeo Reg. Veneto per Società di 2^ Cat

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1.3. OPPOSIZIONE ASD. C.M.P. RIVER TEAM BOTTRIGHE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 25 del 28/9/2011 – Squalifica sino al 24/9/2012 giocatore Boscolo Mathias Bisto –Trofeo Reg. Veneto per Società di 2^ Cat La Società ASD C.M.P. River Team Bottrighe ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 25 del 28/9/2011 con la quale é stata adottatala sanzione della squalifica sino al 24/9/2012 a carico del giocatore Boscolo Mathias Bisto : “espulso per aver proferito bestemmie, alla notifica dell’espulsione si avvicinava all’arbitro strappandogli il fischietto dalla bocca, procurandogli intenso dolore ai denti incisivi. Veniva allontanato a forza dai compagni di gioco e, nel frattempo, insultava e minacciava il direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società CMP River Team Bottrighe; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della ricorrente, insieme al giocatore Boscolo; sentito altresì il direttore di gara che ha specificato che il gesto compiuto dal giocatore di togliergli il fischietto dalla bocca, non era rivolto a procurargli un danno fisico ed aveva un connotato più di plateale protesta contro la decisione da lui presa, che di condotta violenta; atteso peraltro che lo stesso direttore di gara ha confermato di aver provato un momentaneo dolore, cessato quasi subito, che non gli ha impedito di proseguire serenamente l’incontro; valutato anche l’atteggiamento processuale del calciatore che ha integralmente ammesso i fatti addebitatigli, escludendo, peraltro, qualsiasi azione lesiva nei confronti del direttore di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. C.M.P. River Bottrighe; - di ridurre al 31/3/2012 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Boscolo Mathias Bisto; La tassa reclamo non é stata versata.
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