COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1.5. OPPOSIZIONE U.S.D. MAERNE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 del 12/10/2011 – Inibizione sino al 13/11/2011 dirigente Verde Stefano – Campionato Allievi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1.5. OPPOSIZIONE U.S.D. MAERNE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 del
12/10/2011 – Inibizione sino al 13/11/2011 dirigente Verde Stefano – Campionato Allievi Provinciale
La Società U.S.D. Maerne ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Venezia pubblicata nel Comunicato n. 13 del 12/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della
inibizione sino al 13/11/2011 a carico del dirigente Verde Stefano : “per proteste in campo e insinuazioni irrispettose
manifestate via Internet su “Face Book””.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Maerne;
vista la documentazione ufficiale in atti;
verificato che, ad avviso della Commissione Disciplinare, che la comunicazione via Face-book, successiva alla richiesta di
documenti inviata con lo stesso mezzo, oltre a non essere certamente imputabile al Sig. Verde, non sembra di contenuto
tale da poter essere considerata lesiva ed rispettosa della dignità del direttore di gara senza ricorrere a personali
interpretazioni;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, di ridurre la sanzione della inibizione rideterminandola sino al 27/10/2011
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Maerne;
- di ridurre al 27/10/2011 la sanzione della inibizione a carico del dirigente Verde Stefano.
La tassa reclamo non é stata versata.
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