F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011 (107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società FC FIDENE Srl SSD ▪ (nota N°. 1762/573 pf 10-11/GT/dl del 27.9.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011
(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società FC FIDENE Srl SSD ▪ (nota N°. 1762/573 pf 10-11/GT/dl del 27.9.2011).
In conseguenza di fatti accaduti in occasione della gara Fidene – Anziolavinio valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, disputata il 19 dicembre 2010, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 84 del 22 dicembre 2010, resa sulla base del referto arbitrale, infliggeva alla Società SSD Fidene Srl l’ammenda di € 800,00 in quanto, nel corso del primo tempo, propri sostenitori avevano lanciato diversi fumogeni all’indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria senza tuttavia colpire alcuno. Veniva però successivamente e da più fonti accertato che, all’arrivo dei tifosi dell’Anziolavinio nell’impianto sportivo ove si sarebbe svolta la gara, nel mentre costoro, scesi dal pullman che li aveva trasportati, si accingevano a raggiungere la tribuna del campo, un gruppo di circa trenta persone a volto celato tentava di aggredirli, non riuscendovi per l’intervento della forza pubblica che era presente. Siffatto gruppo, tuttavia, iniziava a lanciare contro gli stessi tifosi della squadra ospitata fumogeni, bottiglie, sassi ed altri corpi contundenti e colpiva al volto uno dei detti tifosi, che riportava gravi lesioni personali. Nel frattempo, alcune persone del gruppo si dirigevano verso il pullman che aveva trasportato i tifosi dell’Anziolavinio e che era fermo in sosta, infrangevano un vetro e gettavano all’interno del mezzo una torcia che ne provocava l’incendio. In seguito all’ulteriore intervento della forza pubblica, gli aggressori si disperdevano e quattro di loro, fuggiti a bordo di un’autovettura, venivano fermati dalla Polizia ed sottoposti a procedimento penale. La Procura federale, in questo contesto, atteso che l’intero accadimento non era venuto a conoscenza del Giudice Sportivo e che non era stato oggetto della sanzione disciplinare già assunta e che si è sopra riportata, svolte le indagini ed istruita la pratica, accertato che i fatti era stati sicuramente commessi da sostenitori della Società Fidene, con atto del 27 settembre 2011 ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società Fidene Srl SSD, alla quale ha contestato la violazione dell’art. 14 comma 1 CGS per avere i propri sostenitori posto in essere durante lo svolgimento della gara di che trattasi gravi condotte violente nei confronti dei tifosi della squadra ospite, culminate nelle lesioni a persona e nell’incendio del pullman, il tutto accaduto all’interno dell’impianto sportivo e nell’area immediatamente adiacente allo stesso, ove si era svolta la gara. All’inizio della riunione odierna la Società FC Fidene Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società FC Fidene Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Fidene Srl, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate per il proprio campo di giuoco, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata di squalifica per il proprio campo di giuoco, oltre all’ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di 1 (una) giornata di squalifica per il proprio campo di giuoco, oltre all’ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00) per la Società FC Fidene Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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