F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FRANCHI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl ), PASQUALE LANZILLO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl ), Società FONDI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2222/1005 pf 10-11/SP/mg del 14.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FRANCHI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl ), PASQUALE LANZILLO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl ), Società FONDI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2222/1005 pf 10-11/SP/mg del 14.10.2011). Il Deferimento Con atto del 14 ottobre 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: ▪ il Sig. Antonio Franchi, all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl; ▪ il Sig. Pasquale Lanzillo, all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl ; ▪ la Società Fondi Calcio Srl; per rispondere: i Sig.ri Antonio Franchi e Pasquale Lanzillo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II del C.U. n. 117/A del 25/05/2010, ”per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2010, a sanare il mancato rispetto del criterio B di cui all’art. 18 dell’Allegato “B” del C.U. n. 117/A del 25.5.2010, non risultando presente la Sala lavoro giornalisti e fotografi”; la Società Fondi Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le violazioni ascritte al propri Legale rappresentanti. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Antonio Franchi, Pasquale Lanzillo e la Società Fondi Calcio Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Antonio Franchi , Pasquale Lanzillo e la Società Fondi Calcio Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Franchi, sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.670,00 (€ milleseicentosettanta/00); pena base per il Sig. Pasquale Lanzillo, sanzione dell’ammenda 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.670,00 (€ milleseicentosettanta/00); pena base per la Società Fondi Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00)), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 1.670,00 (€ milleseicentosettanta/00) ciascuno, per i Sig.ri Antonio Franchi e Pasquale Lanzillo; ▪ ammenda di € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) per la Società Fondi Calcio Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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