F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011 (335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JOSEPH DAYO OSHADOGAN (Calciatore attualmente svincolato) ▪ (nota N°. 8092/318 PF 09- 10/SP/AM/AA/ma del 20.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011
(335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JOSEPH DAYO OSHADOGAN (Calciatore attualmente svincolato) ▪ (nota N°. 8092/318 PF 09- 10/SP/AM/AA/ma del 20.5.2010).
La Procura Federale il 20 maggio 2010 deferiva a questa Commissione il calciatore Joseph Dayo Oshadogan, all’epoca dei fatti per la Società Ternana Calcio e successivamente per la Società Virtus Lanciano, a cui contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 commi 1,2,3 dello Statuto Federale per aver omesso di richiedere al Consiglio Federale l’autorizzazione ad adire le vie legali prima della proposizione dell’atto di querela in via ordinaria, avvenuta il 20 febbraio 2007, contro il Sig. Maurizio Raggi, che a quel tempo svolgeva l’incarico di allenatore della Società Ternana Calcio. Risultava dagli atti del procedimento che il Collegio Arbitrale presso la FIGC il 9 febbraio 2007 aveva dichiarato la risoluzione del contratto tra il calciatore e la Società di appartenenza e che il 6 marzo 2007 era stato rilasciato dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC il certificato internazionale di trasferimento, che il calciatore aveva richiesto per il suo passaggio alla Società Widzew Lodz, affiliata alla Federazione calcio polacca. Resisteva al deferimento l’incolpato, il quale deduceva che la querela era stata dal medesimo presentata in prossimità della scadenza del termine processualmente utile per siffatta proposizione e solo dopo aver avuto assicurazioni circa l’avvenuto rilascio del certificato di cui sopra, di guisa che la violazione che gli veniva contestata era del tutto inesistente, atteso inoltre che alla data del 22 febbraio 2007 egli non era più tesserato con la Ternana Calcio, né poteva essere tesseramento per altra Società affiliata alla FIGC. Questa Commissione, con decisione assunta il 16 settembre 2010, rilevato che in data 9 febbraio 2007 il Collegio Arbitrale aveva dichiarato la risoluzione del contratto fra l’Oshadogan Joseph Dayo e la Società Ternana Calcio; riscontrato che la querela era stata presentata il successivo 20 febbraio e che nel periodo intercorso tra il 9 febbraio ed il 20 febbraio 2007 il calciatore non era stato tesserato per alcuna Società, riteneva non applicabile l’art. 1 CGS, al quale il deferimento si era richiamato, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, considerando assorbita ogni questione pregiudiziale e di merito. Avverso tale decisione, la Procura con atto del 22 settembre 2010 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Federale, deducendo violazione dell’art. 4 del Regolamento FIFA, che prescriveva che “i professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti ed i dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso l’Associazione nazionale (rectius: Federazione) dell’ultima Società per la quale hanno giocato per un periodo di trenta mesi. Il termine decorre dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l’ultima volta una partita ufficiale per la sua Società”, dando così vita ad una sorta di perpetuatio della giurisdizione del Giudice sportivo italiano, che, nel caso di specie, doveva ritenersi sussistente alla data del 20 febbraio 2007 che era stato il momento della proposizione della querela non autorizzata, data in cui non era ancora divenuto operativo il tesseramento con la Società polacca, intervenuto soltanto il successivo 6 marzo 2007. Con la conseguenza che la decisione impugnata doveva essere revocata, atteso che essa determinava una sorta di vuoto di tutela, del tutto ingiustificato. L’adita Corte di Giustizia Federale, con decisione assunta a Sezioni Unite, pubblicata sul C.U. n. 229/2010-2011, ristretto il tema del decidere sulla sussistenza della giurisdizione del Giudice Sportivo Nazionale in presenza di un trasferimento all’estero del tesserato o quando viene meno, per qualsiasi altra ragione, il tesseramento dell’atleta con una Società italiana e cioè quando il tesserato non è più vincolato con alcuna Società sportiva italiana, accoglieva il ricorso, motivando che, pur essendo stato dichiarato nullo il tesseramento che legava il calciatore Oshadogan alla Società Ternana Calcio, lo stesso calciatore era comunque tenuto, proprio in virtù del principio sopra richiamato desumibile dall’art. 4 del Regolamento FIFA, al rispetto della normativa propria della Federazione italiana ed in particolare allo Statuto ed al Codice di Giustizia Sportiva almeno fino alla data del suo tesseramento presso la Federazione calcistica polacca. E poiché alla data del 20 febbraio 2007 l’Oshadogan era svincolato dalla Ternana Calcio ma non ancora tesserato in favore della Società Widzew Lodz, egli era tenuto al rispetto della normativa della Federcalcio italiana ed assoggettato alla giustizia sportiva della Federazione stessa. E per l’effetto, dichiarava la sussistenza della giurisdizione del Giudice sportivo federale, cassava l’impugnata decisione e rimetteva gli atti a questa Commissione per il merito della vicenda. Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la squalifica per mesi 6 (sei) a carico del deferito. La Commissione osserva quanto segue. Il principio di diritto pronunciato dalla Corte di Giustizia Federale a Sezione Unite ha natura vincolante e deve pertanto trovare applicazione nella presente decisione, a ciò portando l’interpretazione estensiva dell’art. 37 comma 4 CGS che prevede l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio all’organo che l’ha emessa per l’esame del merito. Siffatto principio di diritto, applicato al caso in esame, porta ad affermare la sussistenza della violazione ascritta al calciatore Joseph Dayo Oshadogan per aver egli disatteso il vincolo di giustizia, con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie della Procura Federale, che sono conformi ai minimi edittali previsti dall’art. 15 commi 1b) e 2 comma 1 inciso 6 CGS. P.Q.M. infligge al calciatore Joseph Dayo Oshadogan la squalifica di mesi 6 (sei).
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