F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011 (100) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD CECCANO (Ecc.), avverso le sanzioni della inibizione di mesi 1 del Presidente Sig. Fabio Lucchetti e della penalizzazione di punti 1 in classifica oltre all’ammenda di € 600,00 alla stessa, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio – CU N°. 35 del 15.9.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011
(100) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD CECCANO (Ecc.), avverso le sanzioni della inibizione di mesi 1 del Presidente Sig. Fabio Lucchetti e della penalizzazione di punti 1 in classifica oltre all’ammenda di € 600,00 alla stessa, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio - CU N°. 35 del 15.9.2011).
la Commissione disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con gli incolpati che hanno invocato l’accoglimento del gravame, ribadendo le loro richieste avanzate in via principale e subordinata, mentre il rappresentante della Procura federale ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione, osserva quanto segue. In punto di fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata tanto che i deferiti non hanno mai contestato l’irregolarità del tesseramento del calciatore Parisi Alessandro e conseguentemente la sussistenza dell’illecito, né in primo grado né con l‘atto di appello. I ricorrenti invocano invece l’assenza di loro responsabilità nella produzione dell’evento e in subordine comunque contestano l’entità delle sanzioni inflitte a ciascuno di loro dalla Commissione territoriale perché eccessiva, inadeguata alla concreta entità del fatto, non in linea con la costante giurisprudenza, anche recente, di questa Commissione. Sotto il profilo della responsabilità essi sostengono di essere stati indotti in errore dal comportamento tenuto dal Sig. Parisi e dalla ASD S. Pio Mondragonese, giacchè quest’ultima aveva sottoscritto la lista di trasferimento che era stata poi rimessa all’odierna reclamante da parte del calciatore, lasciando conseguentemente ritenere che non vi fosse nessun elemento ostativo al tesseramento del Parisi da parte del Ceccano. In conseguenza di ciò il Ceccano aveva appunto richiesto di tesserare il suddetto giocatore che aveva poi schierato in occasione di due partite di campionato, agendo quindi, secondo l’assunto degli appellanti, in assoluta buona fede e perciò in modo scevro da possibili addebiti.
Le doglianze dei ricorrenti si appalesano infondate quantomeno sotto il profilo di merito giacché il comportamento tenuto dal sodalizio è stato palesemente inadeguato e leggero. Infatti prima di schierare il calciatore la dirigenza avrebbe dovuto accertarsi della reale posizione del Sig. Parisi ed attendere il pronunciamento dell’Ufficio Tesseramenti; invece
sulla base della sola dichiarazione della Società asseritamente cedente ha utilizzato il giocatore, accettando quindi di correre il rischio di violare la vigente normativa regolamentare. Almeno in parte opposta attendibilità riveste invece il gravame nella parte in cui contesta l’entità delle sanzioni irrogate nella fattispecie, le quali, secondo costante giurisprudenza, vanno commisurate al grado di gravità della condotta che ha portato al verificarsi dell’accaduto, valutato con riferimento al numero di partite disputate, all’elemento psicologico (che nel concreto può ricondursi a colpa grave) ed alla concreta alterazione del risultato agonistico (in questa sede insussistente poiché il Ceccano è stato sconfitto in entrambe le gare in cui ha schierato il Parisi), quindi secondo equità, come più volte è stato sentenziato da questa Commissione in casi analoghi a quello oggi in esame. La decisione del primo Giudice deve essere pertanto riformata con la riduzione delle sanzioni inflitte ai reclamanti siccome viene indicato nel dispositivo. P.Q.M. accoglie i ricorsi ed in parziale riforma dell’impugnata decisione di cui al C.U. N°. 35 del 15/9/2011 del C.R. Lazio riduce le sanzioni alle seguenti misure:
• al Sig. Lucchetti Felice giorni 15 (quindici) di inibizione;
• alla ASD Ceccano la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa reclamo versata.
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