F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011 (117) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD CECCANO (Ecc.), avverso le sanzioni della inibizione di anni 4 del Presidente Sig. Fabio Lucchetti e della ammenda di € 1.000,00 alla stessa, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio – CU N°. 35 del 15.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011 (117) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD CECCANO (Ecc.), avverso le sanzioni della inibizione di anni 4 del Presidente Sig. Fabio Lucchetti e della ammenda di € 1.000,00 alla stessa, a seguito di Deferimento della Procura federale • Delibera CDT presso CR Lazio - CU N°. 35 del 15.9.2011). La Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio accoglieva il Deferimento proposto dalla Procura federale a carico della Società ASD Ceccano e del Sig. Felice Lucchetti, Presidente della stessa, ed infliggeva agli stessi la inibizione per anni 4 (quattro) al Presidente e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società di cui al CU N°. 35 del 15.9.2011 del C.R. Lazio. Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo la Società ASD Ceccano richiedendo copia degli atti (19.9.2011), cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi, avvenuta in data 10.10.2011, visto l’art. dell’art. 33 commi 8, e 12 CGS P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata
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