F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011 (121) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO HORACIO SPINELLI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl), GENNARO BRUNETTI (all’epoca dei fatti, Direttore generale della Società SS Cavese 1919 Srl), Societá CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°. 1949/225 pf10-11/AM/ma del 5.10.2011). (128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO SANTARELLI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), GENNARO BRUNETTI (all’epoca dei fatti, Direttore generale della Società SS Cavese 1919 Srl), Società CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°.1977/227 pf10-11/AM/ma del 6.10.2011). (142) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per Federazione estera), GENNARO BRUNETTI (all’epoca dei fatti, Direttore generale della Società SS Cavese 1919 Srl), Societá CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°. 2069/226 pf10-11/AM/ma del 10.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036 del 11 Novembre 2011 (121) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO HORACIO SPINELLI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl), GENNARO BRUNETTI (all’epoca dei fatti, Direttore generale della Società SS Cavese 1919 Srl), Societá CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°. 1949/225 pf10-11/AM/ma del 5.10.2011). (128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO SANTARELLI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), GENNARO BRUNETTI (all’epoca dei fatti, Direttore generale della Società SS Cavese 1919 Srl), Società CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°.1977/227 pf10-11/AM/ma del 6.10.2011). (142) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per Federazione estera), GENNARO BRUNETTI (all’epoca dei fatti, Direttore generale della Società SS Cavese 1919 Srl), Societá CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°. 2069/226 pf10-11/AM/ma del 10.10.2011). A seguito della segnalazione del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico e delle successive indagini svolte, con tre distinti provvedimenti rispettivamente del 5.10.2011, 6.10.2011 e 10.10.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione: ▪ il Sig. Fernando Horacio Spinelli, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 9.304,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.000, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari; ▪ il Sig. Gennaro Brunetti, Direttore Generale, all'epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'8 comma 6 del CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato un contratto simulato per l'importo di € 9.304,00 volto a dissimulare il reale accordo economico pattuito con il calciatore per il maggiore importo di € 39.000,00 contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per avere corrisposto le maggiori somme con modalità non regolamentari; ▪ la Società SS Cavese 1919 Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio dirigente Gennaro Brunetti come sopra indicato, e dal proprio calciatore Fernando Horacio Spinelli. ▪ il Sig. Giorgio Santarelli, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 7.760 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 36.275,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per aver percepito o tentato di percepire le maggiori somme con modalità non regolamentari; ▪ il Sig. Gennaro Brunetti, Direttore Generale, all'epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'8 comma 6 del CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato un contratto simulato per l'importo di € 7.760,00 volto a dissimulare il reale accordo economico pattuito con il calciatore per il maggiore importo di € 36.275,00 contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per avere corrisposto o pattuito di corrispondere le maggiori somme con modalità non regolamentari; ▪ la Società SS Cavese 1919 Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio dirigente Gennaro Brunetti e dal proprio calciatore Giorgio Santarelli come sopra indicato. ▪ il Sig. Federico Ezequiel Turienzo Jimenes, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle N01F e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 36.000,00 depositato dalla Società e volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 123.000,00 contratti entrambi riferiti alle stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011, con ciò pattuendo le maggiori somme in violazione delle norme regolamentari, e perché, in violazione dell'art. 1 comma 3 del CGS non ha ottemperato per due volte all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura federale, seppur regolarmente convocato; ▪ il Sig. Gennaro Brunetti, Direttore Generale, all'epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle N01F e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per aver redatto, sottoscritto e depositato un contratto simulato per l'importo di € 36.000,00 volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico intervenuto tra le parti per il maggiore importo dì € 123.000,00 contratti entrambi riferiti alle stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011, nonché pattuendo le maggiori somme in violazione delle richiamate norme regolamentari; ▪ la Società SS Cavese 1919 Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio dirigente Gennaro Brunetti e dal proprio calciatore Federico Ezequiel Turienzo Jimenes come sopra indicato. All’inizio della riunione i difensori del Sig. Brunetti e della Società SS Cavese 1919 Srl hanno fatto istanza di riunione dei tre procedimenti che vedono deferiti i propri assistiti, a fronte di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; la Procura federale non si è opposta a tale istanza; pertanto la Commissione ha disposto la riunione dei tre procedimenti. Successivamente il Sig. Brunetti e la Società SS Cavese 1919 Srl hanno depositato, a mezzo dei loro difensori, istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Brunetti e la Società SS Cavese 1919 Srl, a mezzo dei loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Brunetti, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società SS Cavese 1919 Srl, sanzione dell’ammenda di € 150.000,00 (€ centocinquantamila/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 100.000,00 (€ centomila/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2011-2012, nel campionato Regionale Juniores del CR Campania)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per il Sig. Giuseppe Brunetti; ▪ ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2011-2012, nel campionato Regionale Juniores del CR Campania alla Società SS Cavese 1919 Srl. Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite. All’odierna riunione il difensore del calciatore Spinelli ha rappresentato che il calciatore Federico Ezequiel Turienzo Jimenes non ha avuto idoneo termine di difesa, avendo ricevuto l’avviso di convocazione alla riunione odierna solamente nella giornata di ieri; pertanto ha chiesto il rinvio del procedimento onde poter ricevere apposito mandato difensivo. La Commissione, per motivi di opportunità, pur ritenendo comunque valida e rituale la convocazione effettuata, rinvia la trattazione del procedimento anche con riferimento alle altre posizioni dei calciatori Fernando Horacio Spinelli e Giorgio Santarelli al 2 dicembre 2012 ore 15, concedendo termine al deferito Federico Ezequiel Turienzo Jimenes fino a 5 giorni prima della suddetta riunione per il deposito di memoria difensiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it