F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (503) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO PRATESI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACV Scandicci Calcio ASD ora SD Scandicci Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ACV SCANDICCI CALCIO ASD ora SD SCANDICCI CALCIO Srl (nota n. 8724/642pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011
(503) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO PRATESI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACV Scandicci Calcio ASD ora SD Scandicci Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ACV SCANDICCI CALCIO ASD ora SD SCANDICCI CALCIO Srl (nota n. 8724/642pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).
rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Umberto Pratesi, Presidente della ACV Scandicci Calcio ASD ora SD Scandicci Calcio Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 3 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto 3 del suddetto comunicato, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno depositato una memoria difensiva mediante la quale contestano ogni addebito; rilevato che, alla riunione dell’11 Novembre 2011, la Procura Federale ha richiesto il non doversi provvedere nei confronti dei deferiti, anche alla luce di quanto evidenziato nelle memorie difensive dai suddetti incolpati, e che il difensore dei deferiti si è associato alle suddette richieste; rilevato che l’inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta infondata; ritenuta pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di proscioglimento formulata dalla Procura Federale; P.Q.M. La Commissione Disciplinare proscioglie il Sig. Umberto Pratesi e la Società SD Scandicci Calcio Srl da ogni addebito.
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