F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (504) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMASO ELIA VERARDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SP Tamai) E DELLA SOCIETA’ SP TAMAI (nota n. 8738/643pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (504) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMASO ELIA VERARDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SP Tamai) E DELLA SOCIETA’ SP TAMAI (nota n. 8738/643pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Tomaso Elia Verardo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società SP Tamai, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 4) della lettera A) del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della copia dello statuto sociale; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Tomaso Elia Verardo, della sanzione dell’inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire una memoria difensiva, dichiarando di non aver trasmesso lo statuto in quanto già depositato in precedenza e, inoltre, di aver precisato quanto in tema in sede di trasmissione dei documenti; rilevato che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento in quanto il CU di cui si assume la violazione impone il deposito di detto documento, con ciò escludendo la ritenuta natura esimente del soddisfacimento dell’onere negli anni passati; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Tomaso Elia Verardo l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società SP Tamai l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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