F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011 (508) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MORACE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Trapani Calcio ora Trapani Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD TRAPANI CALCIO ora TRAPANI CALCIO Srl (nota n. 8753/647pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 11 Novembre 2011
(508) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MORACE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Trapani Calcio ora Trapani Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD TRAPANI CALCIO ora TRAPANI CALCIO Srl (nota n. 8753/647pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).
Con atto del 17.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Vittorio Morace, Presidente e legale rappresentante della Trapani Calcio Srl e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall’art. 10, co. 3, CGS, in relazione ai punti nn. 6 e 7 della lettera A del CU n. 200 del 21.6.2010, ai fini dell’ammissione al campionato di serie D 2010/2011, per non aver depositato, entro il termine del 9 luglio 2010, il richiesto atto di ricognizione della banca emittente a conferma della validità della fideiussione a seguito della trasformazione nel frattempo intervenuta della Società garantita in Srl nonché copia della visura camerale. Alla riunione dell’11.11.2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Morace, della sanzione della inibizione per mesi 1
(uno) e giorni 10 (dieci), ed alla Società dell’ammenda di € 2.000,00. I deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive. Il deferimento è parzialmente fondato. Il raffronto tra il deferimento e la normativa di cui si assume la violazione fa emergere una diversità tra l’adempimento in quest’ultima previsto al punto 6 e quello di cui sarebbero stati specificamente onerati i deferiti, della cui richiesta però non c’è prova. È bene pertanto rilevare che, allo stato degli atti, il deferimento risulta fondato solo relativamente alla omessa produzione della visura camerale, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CU in caso di violazione singola. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella, diretta, della Società. P.Q.M. Infligge al Sig. Vittorio Morace la inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Trapani Calcio Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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