COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 del 20 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. PIETRAIA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 12 del 29.09.2011. Gara Atletico Uri / Pietraia del 25.09.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°15 del 20 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. PIETRAIA (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 12 del 29.09.2011.
Gara Atletico Uri / Pietraia del 25.09.2011.
La Società Pietraia Alghero propone reclamo avverso la squalifica fino al 28.02.2012 inflitta al proprio giocatore Deruda Antonio perché ritenuto responsabile, dopo la convalida di una rete per la squadra avversaria, di aver calciato volontariamente il pallone contro l’arbitro colpendolo alle gambe.
La reclamante sostiene che il proprio tesserato non si è reso responsabile del fatto sanzionato e che il pallone ha colpito casualmente il direttore di gara dopo essere stato calciato senza violenza sul muro di cinta dietro la porta da altro giocatore. L’arbitro, sempre secondo la reclamante, non avrebbe visto chi aveva calciato il pallone ma, stante che il Deruda Antonio si dirigeva verso di lui per portare il pallone a centro campo con sollecitudine, avrebbe assunto fosse stato questi ad averlo colpito.
La Commissione letto il reclamo ed accertata la validità dello stesso, osserva che l’evento per cui è ricorso è stato riportato dal direttore di gara sul suo rapporto in modo tanto sintetico quanto poco circostanziato. Infatti laddove sostiene di essere stato colpito sulle gambe dal pallone calciato volontariamente non precisa da quale distanza è stato calciato, non dice quindi se è stato colpito violentemente e comunque in modo tale da poter far desumere che la volontarietà di cui parla fosse un mero giudizio oppure la conseguenza di un fatto oggettivamente provato.
L’arbitro, convocato a chiarimenti, non si è presentato.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare ritiene la squalifica inflitta al giocatore Deruda Antonio certamente sproporzionata, se posta in relazione con i fatti così come rappresentati, e quindi meritoria di notevole riduzione.
Per detti motivi la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Deruda Antonio fino al 31.10.2011.
Dispone il non addebito della tassa.
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