COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO TISSI ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo Supplemento C.U. n° 15 del 21.10.2011. Gara Ardara / Calcio Tissi del 19.10.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO TISSI ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo Supplemento C.U. n° 15 del 21.10.2011. Gara Ardara / Calcio Tissi del 19.10.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la società Calcio Tissi ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Ruiu Marco è stato squalificato per tre gare perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, ritardando l’uscita dal terreno di gioco. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, delibera quanto segue. Dai motivi del reclamo non emergono elementi concreti per poter dubitare in ordine alla condotta posta in essere dal giocatore Ruiu; la sanzione inflitta è, peraltro proporzionata alle azioni poste in essere dal tesserato. Nel reclamo vi è soltanto una vuota ricostruzione dei fatti, priva, però, di elementi reali e concreti, tali da poter minare l’attendibilità del referto arbitrale. Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA il rigetto del reclamo, e dispone l’addebito della tassa.
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