COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. SINISCOLA SPORTING (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 13 del 06.10.2011. Gara Siniscola Sporting / Bosa del 25.09.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. SINISCOLA SPORTING (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 13 del 06.10.2011. Gara Siniscola Sporting / Bosa del 25.09.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la società Siniscola Sporting ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’organo disciplinare di primo grado rigettava il reclamo della stessa siccome manifestamente infondato; la reclamante richiede l’aggiudicazione della gara disputata con il Bosa in virtù dell’asserita irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Fara Enrico, che risultava essere stato squalificato nel campionato Juniores provinciale. L’organo di primo grado asserisce che il giocatore squalificato in una gara del campionato Juniores debba scontare la squalifica, a prescindere dal fatto che sia o meno un fuori quota, nello stesso campionato Juniores e ciò se ancora in età e quindi nell’astratta condizione di partecipare al predetto campionato giovanile, di talchè il medesimo può disputare una gara di altra categoria seppure di fatto la squalifica inflittagli nel campionato Juniores non era ancora stata scontata. La ricorrente, al contrario, nei motivi dell’impugnazione, afferma che il giocatore squalificato nel campionato Juniores debba scontare la punizione inflittagli alla disputa della sua prima gara federale, a prescindere dalla categoria, poiché aveva diritto di partecipare al campionato Juniores come mero fuori quota, e non più a titolo ordinario e diretto, come è accaduto nel caso che ci occupa. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. Il reclamo è infondato per argomenti, deduzioni e conclusioni, di talchè non è meritevole di accoglimento. Occorre innanzittutto muovere al fine di dirimere la questione “de qua” è che il calciatore debba scontare la squalifica in gara omogenea a quella per la quale aveva riportato la squalifica, e ciò laddove astrattamente possibile. Ne consegue che il calciatore squalificato nel campionato Juniores debba scontare il provvedimento sanzionatorio in gare di omogeneo torneo Juniores, anche di un anno successivo, allorchè egli versi nelle condizioni regolamentari che gli consentano di prendervi parte e ciò a prescindere dalla circostanza che fosse o meno un “fuori quota”. Non vi è infatti dubbio sul fatto che il campionato Juniores abbia un carattere di macroscopica disomogeneità rispetto a quello della Prima Categoria, che non rientra nel novero dei tornei giovanili. E’ d’altronde a dirimere la questione è pure intervenuta la Corte Federale che con parere interpretativo contenuto nel Comunicato Ufficiale n° 12/cf ha stabilito che “ un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del campionato Juniores (NOTA BENE, sia che vi avesse partecipato in quota) o in una gara del campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; solo nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di appartenenza. Orbene, non vi è dubbio sul fatto che le gare di Juniores e di 1^ Categoria siano fra loro disomogenee, di talchè il calciatore squalificato nel campionato giovanile debba scontare la stessa in un campionato e/o in una gara parimenti giovanile laddove, fuoriquota o non fuoriquota, abbia comunque il diritto di prendervi parte per età e/o condizioni soggettive. Nel caso in oggetto il giocatore Fara, squalificato nel campionato Juniores, può e deve scontare la stessa nel pari campionato giovanile, al quale si trova nelle condizioni astratte di prendervi parte, seppure come fuori quota. Il medesimo aveva pertanto tutto il diritto di giocare nelle file del Bosa, nel campionato di 1^Categoria, siccome eterogeneo con il campionato Juniores. La Commissione DELIBERA pertanto il rigetto del reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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