COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. THARROS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 13 del 06.10.2011. Gara San Marco Cabras / Tharros del 02.10.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. THARROS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 13 del 06.10.2011. Gara San Marco Cabras / Tharros del 02.10.2011. La Società Pol. Tharros ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale veniva rigettato il ricorso della stessa diretto ad ottenere la ripetizione della gara di cui in epigrafe. La società reclamante afferma che l’arbitro, al 72°, avrebbe estratto il cartellino giallo all’indirizzo del calciatore Cadoni Filippo della San Marco, in quanto quest’ultimo, dopo che il direttore di gara aveva decretato un calcio di punizione nei pressi dell’area di rigore, si era inizialmente avviato verso la bandierina del calcio d’angolo per recuperare il pallone ma aveva poi desistito dalla sua azione tornando nei pressi della battuta del calcio di punizione. Sostiene la reclamante che, a seguito di ciò, il Cadoni avrebbe dovuto essere espulso in quanto già ammonito al 33° minuto del primo tempo; l’arbitro invece, dopo avere annotato la sanzione, consentiva la ripresa del gioco senza estrarre il cartellino rosso; e nel referto arbitrale risulta sanzionato non il Cadoni bensì il portiere Sanna Simone “perché ritardava la ripresa di gioco con il tentativo di perdere tempo”. La reclamante rileva che, in conseguenza dell’errore arbitrale, la regolarità della gara è stata viziata per avere la San Marco Cabras, continuato a giocare con la squadra al completo invece che con un uomo in meno. Il Giudice Sportivo non ha accolto il ricorso, affermando che, dalla visione del filmato allegato allo stesso, non emerge in modo palese l’eventuale errore in cui sarebbe caduto l’arbitro. La Commissione ritiene di dover confermare la decisione del Giudice Sportivo, in quanto non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità del referto del direttore di gara, che indica con esattezza il calciatore “Sanna Simone n° 1” quale autore dell’infrazione disciplinare, anche perché è difficile supporre che l’arbitro possa avere scambiato il calciatore Cadoni con il portiere della squadra, facilmente riconoscibile dalla maglia di colore diverso rispetto a quello delle maglie degli altri giocatori. La Commissione, per questi motivi RIGETTA il reclamo proposto dalla società Pol. Tharros confermando la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa.
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