COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OLLOLAI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 14 del 13.10.2011. Gara Ollolai / Oniferese del 09.10.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OLLOLAI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 14 del 13.10.2011. Gara Ollolai / Oniferese del 09.10.2011. La Pol. Ollolai ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica fino al 31.12.2011 inflitta all’allenatore Bandinu Giovanni, perché al termine della gara raggiungeva l’arbitro e lo insultava pesantemente impedendogli di chiudere lo sportello dell’auto e di allontanarsi dallo impianto. Nel contempo urlava all’arbitro di cancellare il nominativo di uno dei calciatori dall’elenco e lo minacciava reiteratamente; 2) squalifica per tre gare inflitta al calciatore Zedde Salvatore, perché, espulso per aver rivolto a fine gara frasi offensive nei confronti dell’arbitro, reiterava il comportamento offensivo raggiungendo lo stesso arbitro mentre abbandonava l’impianto; 3) ammenda di Euro 100,00 alla società Ollolai, perché alcuni tifosi si introducevano nella zona spogliatoi entrando dal cancello principale ed insultavano e minacciavano l’arbitro. Altri, al termine della gara, raggiungevano l’arbitro che si allontanava dagli impianti e reiteravano le offese. La reclamante ha contestato le sanzioni e ne ha domandato la revoca, assumendo che quanto riportato dall’arbitro nel suo referto deve ritenersi frutto di travisamento e distorta interpretazione dei fatti accaduti, nei quali non si ravviserebbero atti violenti e/o di particolare gravità. La Commissione, esaminata attentamente la descrizione degli episodi riportata nel referto arbitrale, rileva quanto segue. a) Per quanto attiene gli addebiti nei confronti del giocatore Zedde Salvatore, consistiti nelle espressioni ingiuriose proferite all’indirizzo dell’arbitro, reiterate a fine gara, sempre all’interno degli spogliatoi, essi risultano degni di adeguata sanzione, tanto da dover essere la squalifica confermata. b) Per quanto attiene la squalifica inflitta all’allenatore Bandinu Giovanni, la portata della condotta, consistita a fine gara, nelle ingiurie e nelle minacce reiterate all’indirizzo dell’arbitro, non accompagnate da atti di violenza, essa giustifica una adeguata riduzione della squalifica, che tenga conto dei limitati effetti delle intemperanze commesse. c) Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto attiene alla ammenda inflitta alla società, per il comportamento attribuito ad alcuni tifosi introdottisi negli spogliatoi, che minacciavano l’arbitro, ingiuriandolo, ma senza ulteriori conseguenze. Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA 1) di ridurre la sanzione inflitta all’allenatore Bandinu Giovanni fino al 10 novembre 2011; 2) di ridurre l’ammenda alla società Ollolai ad Euro 50,00. Di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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