COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 03 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ANSPI FRASSINETTI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 14 del 13.10.2011. Gara Decimo 07 / Anspi Frassinetti del 09.10.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 03 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
ANSPI FRASSINETTI (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 14 del 13.10.2011.
Gara Decimo 07 / Anspi Frassinetti del 09.10.2011.
L’Anspi Frassinetti proponeva rituale reclamo avverso la seguente sanzione inflitta dal Giudice Sportivo:
- ammenda di euro 500,00 perché al termine della gara un sasso lanciato dallo spogliatoio della società Anspi Frassinetti colpiva in testa l’arbitro provocandogli lieve dolore.
La reclamante assumeva che nel caso di specie non fa tesi parlarsi di assoluta certezza da parte dell’arbitro in merito ai fatti dallo stesso descritti nel rapporto di gara.
Infatti alla fine dell’incontro in oggetto vi sarebbero state delle animate discussioni tra giocatori e dirigenti delle due squadre quando l’arbitro sarebbe stato attinto da una pietra di medie dimensioni che provocava un lieve dolore.
La Commissione, esaminati gli atti e preso atto dal fatto che il direttore di gara seppure ritualmente convocato non si è presentato all’odierna seduta, non potendo con assoluta certezza stabilire totale genericità del rapporto, se effettivamente la pietra sia o meno stata scagliata dallo spogliatoio della Frassinetti data la concitazione e le discussioni intervenute alla fine della gara per le diverse decisioni dell’arbitro a danno di entrambe le compagini, e del resto apparendo inverosimile che un sasso definito di media dimensione avesse provocato solo lieve dolore alla testa.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA in totale riforma della decisione impugnata, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Anspi Frassinetti, di revocare la sanzione dell’ammenda di Euro 500.00, e dispone il non addebito della tassa.
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