DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 9/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES VILLALVERNIA VAL BORBERA – SANTHIA CALCIO GARA DELL’ 8 OTTOBRE 2011:
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale
N°23 del 9/11/2011
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
VILLALVERNIA VAL BORBERA – SANTHIA CALCIO GARA DELL’ 8 OTTOBRE 2011:
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della società SANTHIA CALCIO, con il quale si deduce che la società VILLALVERNIA VAL BORBERA ha fatto partecipare alla gara n° 4 calciatori fuori quota;
- esaminati gli atti ufficiali, dai quali si rileva che la società VILLALVERNIA VAL BORBERA ha inizialmente impiegato n° 3 giocatori “fuori quota” (n° 3 Benedetti Luca; n° 4 Guaraglia Matteo; n° 6 Manno Andrea) ed al 37° del secondo tempo, a seguito di una sostituzione (n° 3 Benedetti Luca), ha impiegato un altro calciatore “fuori quota” (n° 13 Buscaglia Mattia);
- rilevato che tale condotta comporta la violazione di quanto disposto alla lettera M del C.U. n.1 del 1° luglio 2011, nonché la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, così come previsto dall’art. 17 comma 5 lett. A) del CGS, trattandosi di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara;
- considerato che di nessun pregio appaiono le controdeduzioni fatte pervenire da parte della società VILLALVERNIA VAL BORBERA;
P.Q.M.
Delibera:
1. di accogliere il reclamo;
2. di infliggere alla società VILLALVERNIA VAL BORBERA la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: VILLALVERNIA VAL BORBERA – SANTHIA CALCIO 0-3;
3. di non addebitare la tassa di reclamo.