F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Antonio ONOFRI / A.S.D. POL. TUSCANIA BOLSENA (26/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Antonio ONOFRI / A.S.D. POL. TUSCANIA BOLSENA (26/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 28/07/2010, l’allenatore di base UEFA ‘B’ Antonio Onofri, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il pagamento da parte della A.S.D. Pol. Tuscania Bolsena, la somma di €. 3.600,00, relative a rate scadute, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente a sostegno della sua richiesta ha allegato al ricorso copia dell’accordo, sottoscritto il 1° settembre 2009, con il legale rappresentante della A.S.D. Pol. Tuscania Bolsena, partecipante al campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Lazio della L.N.D.- F.I.G.C., con decorrenza 01/09/2009 e fino al 09/05/2010, nel quale è stato fissato in €. 4.800,00 il premio di tesseramento, oltre il rimborso spese viaggi così come stabilito per legge. Il sopracitato premio di tesseramento doveva essere pagarsi in otto rate di €. 600,00 cadauna aventi scadenze con inizio del mese di settembre 2009 e fino al mese di aprile 2010. Il ricorrente ha allegato, altresì, copia di assegno di €. 600,00, datato 22/12/2009, della Banca Monte dei Paschi di Siena, con la dichiarazione di avere percepito la somma di €. 1.200,00 (mensilità di settembre e ottobre). Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16/09/2010, ha richiesto alla A.S.D. Pol. Tuscania Bolsena le eventuali controdeduzioni circa il reclamo del ricorrente Onofri ed a quest’ultimo le eventuali osservazioni. Il legale rappresentante della Società, con raccomandata del 15/09/2009, indirizzata al ricorrente Onofri, e per conoscenza al Collegio Arbitrale, Al Settore Tecnico della F.I.G.C. ed A.I.A.C. di Firenze, circa il ricorso proposto dall’allenatore Onofri, precisa quanto segue: a - non è abitudine della Società esonerare allenatori ma ha chiesto più volte la presenza del tecnico presso gli impianti sportivi di Bolsena e questi arbitrariamente decideva di non presentarsi; b - era intenzione della Società di assegnare all’allenatore il compito di “Secondo” della 1^ Squadra in considerazione di risultati negativi; c - disponibilità a riconoscere all’allenatore un contributo spese per le prestazioni offerte per i mesi di novembre e dicembre 2009; d - di intraprendere le vie legali civili per tutelare il danno procurato dall’allenatore nel caso la questione sollevata non venisse risolta bonariamente. Con raccomandata del 23/09/2010, la Segreteria di questo Collegio ha richiesto al Comitato Regionale Lazio della L.N.D. se il contratto sottoscritto tra la A.S.D. Pol. Tuscania Bolsena ed il tecnico Onofri Antonio, fosse stato o meno depositato presso i loro Uffici. Il Comitato Regionale Lazio della L.N.D., in risposta a quanto richiesto dalla Segreteria di questo Collegio ha inviato copia del contratto sottoscritto dalle parti sopra citate, comunicando che il depositato è avvenuto il 5/10/2009. La convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie controdeduzioni, ha comunicato che lo ha già fatto con raccomandata del 15/09/2010, a seguito di ricevimento del ricorso dell’allenatore Onofri, senza addurre ulteriori osservazioni. Il ricorrente alle controdeduzioni fornite dalla A.S.D. Pol Tusconia Bolsena ha osservato che le stesse sono pretestuose e tendono ad ostacolare il pieno riconoscimento del suo diritto e conseguentemente ad ostacolare lo svolgimento della giustizia sportiva e si riserva di chiedere al Collegio di valutarne la mala fede e prendere gli adeguati provvedimenti. Il Collegio, letti gli atti prodotti dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Onofri Antonio è meritevole di accoglimento. La Società A.S.D. Pol. Tuscania Bolsena (ex A.S.D. Bolsena) non ha fornito alcuna prova di pagamento della somma pattuita in contratto. Pertanto, spettano all’ Onofri la somma di €. 3.600,00 a saldo delle sue spettanze per l’attività di allenatore svolta per la stagione sportiva 2009/2010 con la Società ASD Pol. Tuscania Bolsena, oltre ad €. 68,00 per interessi, per un totale di €.3.668,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Onofri Antonio e dichiara l’obbligo della A.S.D. Pol. Tuscania Bolsena di corrispondere al sopracitato la somma di €. 3.600,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 68,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.668,00. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S..
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