F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Giuseppe CARELLA / A.S. VALLE GRECANICA ( 135/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: all. Giuseppe CARELLA / A.S. VALLE GRECANICA
( 135/01 )
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mariano SILVELLO
L’allenatore dilettante Giuseppe Carella, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data
31.03.2011 avverso la società A.S. Valle Grecanica di Chorio di San Lorenzo ( RC ). Nel ricorso
chiede il pagamento di € 7.000,00 a fronte di un contratto sottoscritto per complessivi € 10.000,00;
inoltre richiede il mancato rimborso viaggi per complessivi Km 6.720, gli interessi di mora ed il
risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Allega la lettera di esonero della Società datata 18 febbraio 2011.
Il Comitato Interregionale L.N.D. ha fornito prova dell’avvenuto deposito dell’accordo economico
tra le parti in data 05.11.2010.
Tale contratto è stato sottoscritto in data 03.11.2010 e reca la durata dal 03.11.2010 al 30.06.2011=.
Figurano quattro scadenze di pagamento fissate rispettivamente al 10 dicembre, al 10 febbraio, al 30
marzo ed al 30 aprile per € 2.500,00 cadauna per un importo complessivo di € 10.000,00 quale
compenso globale annuo.
La Società sportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del collegio, non ha controdedotto.
Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti;constatato altresì che nei confronti dell’allenatore
dilettante Sig. Giuseppe Carella la A.S. Valle Grecanica nulla ha ritenuto di controbattere; prende
atto che la richiesta dell’istante è legittima limitatamente alle tre rate scadute alla data di
presentazione del ricorso ( 31 marzo 2011 ); le lagnanze in merito al mancato rimborso dei viaggi
presentano seri dubbi in carenza di una documentazione idonea a quantificare l’esatta distanza
chilometrica tra campo di allenamento e residenza ( il ricorrente dice 70 km; dalla mappa di Google
risultano Km 32,4 ); per quanto concerne quest’ultima la residenza effettiva risulta essere, come da
fotocopia della carta identità, quella di Reggio Calabria; la domiciliazione in Melito di Porto Salvo
si rapporterebbe, in termini di distanza chilometrica, in modo inferiore alla frazione di Chorio di
San Lorenzo ( km 9,4 ); quest’ultima tesi resta più attendibile in quanto avvalorata dall’indirizzo
esposto sul contratto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore
Giuseppe Carella contro la A.S. Valle Grecanica, accoglie parzialmente la stessa.
Fa obbligo all’A.S. Valle Grecanica di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 4.500,00
(7.500,000 – 3.000,00 già percepite ) a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011; su tale
importo vengono equitativamente calcolati € 90,00 per accessori.
Il rimborso chilometrico viene commisurato ad € 470,00 così calcolato: km 18,8 andata e ritorno da
Melito di Porto Salvo a Chorio di San Lorenzo moltiplicato per gg. 5 ogni settimana uguale km 94
moltiplicato per n. 20 settimane ( sino al 18 febbraio 2011 ) uguale km 1.880 moltiplicato per 1/5
del costo del carburante € 0,25 uguale € 470,00=
L’importo complessivo dovuto è pari ad € 5.060,00=
Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto
secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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