F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA all. Giovanni Carlo FICHERA / A.S.D. TRAPPITELLO ( 136/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA all. Giovanni Carlo FICHERA / A.S.D. TRAPPITELLO
( 136/01 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
L’allenatore di Base Giovanni Carlo Fichera in data 6 aprile 2011 presenta ricorso a questo Collegio
Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società A.S.D. Trappitello il pagamento della somma
di €.6.000,00 relativa a tre delle rate scadute al momento della presentazione del suo ricorso,
pattuite nel premio di tesseramento stipulato con la medesima in data 16 agosto 2010, e di
€.1.310,90 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’espletamento delle sue funzioni
di allenatore.
In merito all'ultima rata dell'accordo non ancora scaduta si riserva di presentare al Collegio ulteriore
ricorso nel caso non venisse saldata. Richiede inoltre gli interessi di mora ed il risarcimento del
danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Dichiara inoltre di essere stato esonerato in data 22 novembre 2010.
A conferma della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società nel
quale si conviene che per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato
regionale siciliano di Promozione, la A.S.D. Trappitello riconosce al tecnico Fichera un premio di
tesseramento di € 8.000,00 da pagarsi in 4 rate mensili da €.2.000,00 cadauna alla scadenza dei
mesi di ottobre,dicembre 2010 e marzo,maggio 2011 oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Al ricorso vengono anche allegati: copia del modulo di tesseramento del tecnico, lettera di esonero,
copia della ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato alla
controparte,prospetto di richiesta rimborso delle spese sostenute antecedentemente il suo esonero
con dettaglio dei viaggi percorsi e fattura telepass..
In data 28 aprile 2011 la Segreteria del Collegio richiede al Comitato Regionale Sicilia l’avvenuto
o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.
La società A.S.D. Trappitello regolarmente invitata dal Segretario del Collegio, con raccomandata
del 26 aprile 2011, a fornire le proprie osservazioni nulla ha ritenuto di controdedurre.
Come preannunciato nel precedente reclamo in data 3 giugno 2011 il tecnico Fichera presenta al
Collegio Arbitrale nuovo ricorso richiedendo anche il saldo dell'ultima rata di €.2.000,00 scaduta
nel mese di maggio.
Il Collegio pertanto presa visione della documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di
accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Giovanni Carlo Fichera e obbliga la società
A.S.D. Trappitello al pagamento a suo favore di €.8.000,00 a saldo del premio di tesseramento, di
€.65,00 per interessi equitativamente calcolati e di €.1.310,90 per il rimborso delle spese per un
totale di €.9.375,90 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla è
dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo
danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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