F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Adriano ROSSIGNOLI / ROVIGO CALCIO srl ( 138/01 ) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: all. Adriano ROSSIGNOLI / ROVIGO CALCIO srl
( 138/01 )
ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 9/04/2011 l’allenatore Rossignoli Adriano iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C.,
assunto per la stagione sportiva 2010/2011 in qualità di responsabile della squadra Juniores della
società ROVIGO CALCIO s.r.l., partecipante al campionato Juniores Nazionale, girone D, ha adito
questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto da parte della suddetta società la
complessiva somma di € 10.000,00, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno da
svalutazione monetaria, nonché le spese legali.
A sostegno del proprio ricorso il Sig. Rossignoli ha prodotto copia dell’accordo economico,
regolarmente depositato in data 23/03/2011, con il quale si impegnava a svolgere la propria attività
per la stagione sportiva 2010/2011 dietro un compenso di € 3.000,00 da pagarsi in quattro rate di €
750,00 cadauna, con scadenza 31/10/2010; 31/12/2010; 28/02/2011 e 30/04/2011. Il contratto,
inoltre ha previsto il pagamento di € 7.000,00 a titolo di rimborso spese per l’intera stagione.
Il 26/04/2011 la Segreteria di questo Collegio ha invitato le parti a produrre proprie note difensive.
La società resistente con le controdeduzioni ha evidenziato che la società non era a conoscenza del
deposito presso il Comitato Interregionale di un accordo economico, recante la data del 12/10/2010
sottoscritto dal Sig. Andrea Pasquali e dall’allenatore Rossignoli, precisando di esserne venuta a
conoscenza dell’esistenza dello stesso solo quando è pervenuta la copia del reclamo con allegato il
predetto contratto economico.
Il Presidente della società Sig. Francesco Scerra con lettera inviata al comitato in data 11/08/2010
comunicava di aver revocato il potere di firma al Sig. Pasquali e che sarebbe rimasto lo stesso in
seno alla società solamente con la funzione di Dirigente.
Alla luce dei predetti fatti si deve concludere che il contratto riportante la firma del Sig. Pasquali
deve essere considerato privo di qualsiasi natura obbligatoria per la società Rovigo Calcio, in
quanto sottoscritto da un dirigente a cui in precedenza era stato revocato il potere di firma, dunque
da ricondurre ad un atto posto in essere dal Sig. Pasquali di propria iniziativa.
Il legale del Sig. Rossignoli con le osservazioni alle controdeduzioni ha affermato che il contenuto
delle controdeduzioni appare alquanto generico e senza alcuna valenza logica giuridica, invitando il
Collegio ad acquisire l’atto di revoca in questione.
Qualora si accertasse l’invio della lettera di revoca alla Lega Nazionale Dilettanti, la società
avrebbe commesso un illecito, e quindi andrebbe deferita agli organi competenti in quanto anche il
tesseramento del Sig. Rossignoli è stato sottoscritto dal Sig. Pasquali e per questo privo di validità,
con la conseguenza di non essere legittimato ad andare in panchina.
Concludendo si deve evidenziare che è stato contestato solo l’accordo economico e non il
tesseramento.
Il Collegio,esaminata la documentazione,ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento in
quanto l’accordo economico è stato firmato da un dirigente della società e dal Sig. Rossignoli e
regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale, così come previsto dalla normativa
federale in merito ai rapporti economici stipulati tra le parti.
Alla luce di quanto esposto al ricorrente può essere riconosciuto solo l’importo di € 3.000,00
relativo al premio tesseramento, non avendo documentato quanto dovuto per il rimborso spese di
viaggio.
P.Q.M.
Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, fa obbligo alla società ROVIGO CALCIO s.r.l. di
corrispondere all’allenatore ROSSIGNOLI ADRIANO la somma di € 3.000,00 a titolo di premio
tesseramento, oltre agli interessi di mora per un importo di € 18,75 per un totale di € 3.018,75.
Nulla per il rimborso delle spese di viaggio perché non documentate.
La presente delibera è immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutela e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma
15 del CGS.
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