F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Vincenzo GALLIANO IANNELLI / S.S. FUSCALDO ( 140/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Vincenzo GALLIANO IANNELLI / S.S. FUSCALDO ( 140/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mariano SILVELLO L’allenatore dilettante Vincenzo Galliano Iannelli, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 7.04.2011, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Gigliotti, avverso la Società Sportiva Fuscaldo di Fuscaldo Marina ( CZ ). Nel ricorso chiede il pagamento di € 3.500,00 a fronte di un contratto sottoscritto per complessivi € 6.000,00, il rimborso spese determinato al punto 2b del contratto oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla rivalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. ha fornito prova dell’avvenuto deposito dell’accordo economico tra le parti in data 6.10.2009. Tale contratto è stato sottoscritto in data 06.10.2009 e reca la durata dal 6.10.2009 al 25.04.2010. Figurano quattro scadenze di pagamento fissate rispettivamente al 31 ottobre, al 31 dicembre, al 31 marzo ed al 31 maggio per l’importo complessivo di € 6.000,00 quale compenso globale annuo. La Società sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato altresì che nei confronti dell’allenatore dilettante Sig. Galliano Iannelli la S.S. Fuscaldo nulla ha ritenuto di controbattere; rilevato che nessuna idonea documentazione è stata prodotta per il rimborso spese; prende atto che la richiesta dell’istante è pienamente legittima. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Vincenzo Galliano Iannelli contro la S.S. Fuscaldo, accoglie totalmente la stessa. Fa obbligo alla S.S. Fuscaldo di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2009/2010; su tale importo vengono equitativamente calcolati € 140,00 per accessori. L’importo complessivo dovuto è pari ad € 3.640,00. Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it