F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Paolo AIME / Pol. SASSELLO (141/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: all. Paolo AIME / Pol. SASSELLO
(141/01)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso dell’8/04/2011, l’allenatore dilettante Paolo Aime, regolarmente iscritto nei ruoli del
Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da
parte della Polisportiva Sassello, il pagamento della somma di €. 9.000,00, comprensivi di rimborso
per indennità chilometrica, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da
svalutazione monetaria.
Il ricorrente ha, altresì, comunicato di aver sottoscritto un accordo con la Pol. Sassello che
prevedeva un premio di tesseramento di €. 7.500,00, pagabili in unica soluzione o, in alternativa, in
10 rate di €. 750,00 cadauno, oltre il rimborso per indennità di viaggio, come per legge, per l’attività
di allenatore della sopracitata Polisportiva, stagione 2010/2011, partecipante al campionato di 1^
Categoria organizzato dal Comitato Regionale Liguria della L.N.D.
Il ricorrente ha comunicato, infine, di essere stato esonerato verbalmente e di non aver percepito
nulla di quanto stabilito nell’accordo depositato dalla Polisportiva Sassello presso il competente
Comitato Regionale Liguria, senza averne avuto copia.
Il contratto sottoscritto dalle parti è stato depositato presso il Comitato Regionale Liguria della
L.N.D., e reca la data del 28/07/2010; di ciò è stata data comunicazione dal sopra citato Comitato
alla Segreteria di questo Collegio Arbitrale su richiesta dello stesso.
La Società convenuta, regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto
sostenendo che, in data 28/07/2010, era stato sottoscritto con il ricorrente Aime un accordo
economico di €. 3.000,00, da pagarsi in tre rate di €. 1.000,00, con rimborso delle indennità
chilometriche, regolarmente depositato dalla stessa, a mezzo raccomandata del 30/07/2010.
La Società ha, altresì, comunicato che al ricorrente è stata pagata la prima rata di €. 1.000,00, in
data 14/09/2010, alla presenza dei sigg. Giovanni Tardito e Gianluca Bernasconi; che lo stesso è
stato esonerato il 26/10/2010 e che, in data 30/11/2010, è stato riconosciuto il saldo del premio
pattuito, pari ad € 2.000,00, con assegno bancario n. 45492618 della Cassa di Risparmio di Savona
– Agenzia di Sassello.
Alle controdeduzioni sono stati allegati:
- accordo economico, datato 28/07/2010, sottoscritto dalle parti per €. 3.000,00
oltre al rimborso spese chilometrico;
- richiesta emissione tessera di tecnico, stagione sportiva 2010/2011, inviato al
Comitato Regionale Liguria L.N.D.;
- copia di assegno per €. 2.000,00 n. 45492618-02, Cassa di Risparmio di Savona
intestato ad Aime Paolo, recante la firma del ricorrente di girata per l’incasso.
Il ricorrente, di contro alle osservazioni della Polisportiva Sassello, ha contro dedotto sostenendo di
disconoscere il contratto perché non è veritiero. Infatti, il sig. Giovanni Tardito affermò che per
problemi fiscali la cifra sul contratto era di €. 3.000,00 ma che gli accordi rimanevano fissati in €.
9.000,00.
Quel contratto, ha continuato il ricorrente, fu firmato per non incrinare i rapporti con la Società;
inoltre, non può essere veritiero anche in considerazione della distanza dalla sua residenza ed il
campo di calcio della Polisportiva Sassello, pari a Km. 80 tra andata e ritorno.
Ha, altresì, lamentato la mancata dimostrazione del pagamento di €. 1.000,00, avvenuta in data
14/09/2010, come sostenuta dalla Società, non essendoci alcuna ricevuta da lui sottoscritta.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, al Collegio di non tenere conto della difesa della Polisportiva
Sassello, e di obbligare la stessa al pagamento delle mensilità mancanti per €. 7.000,00, oltre agli
interessi e rivalutazione monetaria.
Tutto ciò premesso, questo Collegio Arbitrale decide di accogliere parzialmente il ricorso proposto
dal ricorrente Aime Paolo.
Dall’esame del contratto sottoscritto dalle parti il 28/07/2010, si evince che in esso è stato pattuito
un premio di tesseramento pari ad €. 3.000,00, da pagarsi in tre ratei aventi scadenze al 21/08/2010,
15/01/2011 e 15/04/2011, tutti di €. 1.000,00 cadauno, oltre al rimborso chilometrico come stabilito
dalla legge.
La Società ha fornito solo la prova del pagamento di due dei tre ratei, pari ad €. 2.000,00, avvenuto
a mezzo assegno bancario n. 45492618-02 della Cassa di Risparmio di Savona, mentre nulla ha
dimostrato circa il pagamento di €. 1.000,00, avvenuto in data 14/09/2010, alla presenza dei due
testimoni.
Circa il pagamento del rimborso spese viaggi sostenuti il ricorrente nulla ha dimostrato circa il
numero dei viaggi sostenuti, dei chilometri percorsi e la distanza tra la sua residenza e quella del
campo di calcio della Pol. Sassello, con certificazione di competenti Organismi.
Vanno quindi riconosciuti all’allenatore Aime Paolo €. 1.000,00 oltre ad €. 10,00 per interessi
equitativamente calcolati per un totale di €. 1.010,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Polisportiva Sassello
di corrispondere all’allenatore Aime Paolo la somma di €. 1.000,00 a saldo delle sue spettanze, oltre
ad €. 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 1.010,00.
Nulla è dovuto, infine, per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del C.G.S..
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