F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Nicola DI LEO / A.S.D. LIBERTY s.r.l. (64/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Nicola DI LEO / A.S.D. LIBERTY s.r.l. (64/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI L’allenatore di 2^ Ctg. Di Leo Nicola, iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 6/11/2010, ha proposto a questo Collegio Arbitrale istanza per vedersi riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D. Liberty s.r.l., della somma di €. 4.500,00 a saldo del compenso pattuito per la stagione sportiva 2009/2010, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta il ricorrente ha allegato copia dell’accordo economico sottoscritto in data 18/02/2010, con la A.S.D. Liberty s.r.l., con il quale il legale rappresentante della sopra citata Società, partecipante al campionato di eccellenza del Comitato Regionale Puglia della L.N.D., si era impegnato a corrispondergli un compenso globale lordo di €. 7.500,00, di cui €. 3.000,00 già incassati. Con raccomandata dell’11/11/2010, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha chiesto alla A.S.D. Liberty s.r.l. ed al ricorrente di inviare eventuali controdeduzioni scritte nonchè ricevute dei pagamenti effettuati in favore del tesserato ed ogni altro documento in possesso, mentre al ricorrente eventuali osservazioni sullo scritto di quest’ultima. La convenuta, con raccomandata del 24/11/2010, ha fatto pervenire le sue osservazioni affermando che al ricorrente sono state versate €. 4.500,00 in contanti, in data 24/02/2010, per pagamento anticipato dell’intero importo previsto in contratto, per inattesi e non rinviabili problemi familiari ,ed €. 3.000,00, il 17/03/2010, a mezzo assegno Banca Popolare di Bari, n. 0016759317-03, a saldo dell’accordo economico. Per aver percepito il dovuto, l’allenatore aveva sottoscritto il 24/02/2010, la liberatoria di cui fornisce copia. Chiede, pertanto, al Collegio Arbitrale di respingere le avanzate pretese del ricorrente perché prive di fondamento. Di contro, l’allenatore Di Leo Nicola contesta l’assunto della Società Liberty s.r.l. affermando che appare illogico e non veritiero la sottoscrizione della quietanza a saldo del 24/02/2010 e l’aver successivamente incassato (17/03/2010) l’assegno dell’importo di €. 3.000,00. Lo stesso si riserva di accertare in sede penale la “genuinità della ricevuta”, inviatagli dalla Società Liberty s.r.l. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha chiesto al Comitato Regionale Puglia L.N.D. l’avvenuto o meno deposito del contratto sottoscritto dalle parti sopracitate. Il Comitato Regionale Puglia L.N.D., in data 2/3/2011, in risposta a quanto sopra, ha inviato la richiesta di emissione tessera del tecnico fatto dalla A.S.D. Liberty e recante la data del 4/02/2010, senza l’allegazione dell’accordo economico. Il Collegio Arbitrale, in base agli atti in suo possesso ed in considerazione dei fatti narrati e delle discordanze tra le parti ha ritenuto opportuno investire la Procura Federale della F.I.G.C. affinché accertasse la veridicità di quanto affermato ed in netto contrasto fra loro, in particolare, le eventuali contraffazioni di firma su documenti attestanti pagamenti. Il Vice Procuratore Federale, in data 28/07/2011, ha fatto pervenire gli accertamenti richiesti, a firma di un suo collaboratore, dai quali è emerso che al ricorrente è stata versata solo la somma di €. 3.000,00 a fronte dell’intero importo pari ad €. 7.500,00, come sostenuto dalla Società. Il Collegio Arbitrale letti gli accertamenti esperiti con puntualità dalla Procura Federale della F.I.G.C. ritiene che il ricorso prodotto dall’allenatore Di Leo Nicola è meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano €. 4.500,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad €.50,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 4.550,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Di Leo Nicola e per l’effetto fa obbligo alla A.S.D. Liberty s.r.l. di pagare al sopracitato la somma di €. 4.500,00, a saldo delle sue spettanze, per la stagione sportiva 2009/2010, oltre alla somma di €. 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per il totale di €. 4.550,00. Dalla data della delibera fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che matureranno. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento del danno per svalutazione monetaria in difetto di prova dello stesso come da costante orientamento del Collegio Arbitrale. Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale,come da richiesta della stessa,e di segnalare altresì alla stessa Procura il mancato deposito del contratto da parte dell’allenatore Nicola Di Leo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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