F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: sig. Giovanni SCARSATO / CAVALGESE CALCIO ASD ( 145/01 ) ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: sig. Giovanni SCARSATO / CAVALGESE CALCIO ASD ( 145/01 ) ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI Il signor Giovanni Scarsato, in data 12 aprile 2011 dichiarandosi “ allenatore dilettante con qualifica di DIRIGENTE iscritto nei ruoli del Comitato Reginale Lombardia con il n. 0019238” ha adito questo Collegio perché deliberasse l’obbligo per la Cavalgese Calcio ASD “ perché provveda al pagamento a favore del sottoscritto dell’esborso completo stabilito per la categoria allenatori settore giovanile in sede di accordo nazionale”. Da accertamenti effettuati dalla Segreteria di questo Collegio presso il competente C.R. Lombardia quest’ultimo ha dichiarato che “il tecnico in oggetto [Giovanni Scarsato] non risulta iscritto ai ruoli del Settore Tecnico. Nel nostro archivio non c’è nessun contratto/accordo tra le parti”. Considerato quanto sopra la mancata qualifica professionale di allenatore rende estraneo il ricorrente alla presente giurisdizione, prevista esclusivamente per gli allenatori, che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la direzione tecnica della squadra, e le società affiliate, in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici. PQM Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Giovanni Scarsato contro la Cavalgese Calcio asd. La presente delibera è inappellabile.
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