F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA :all Tomaso TATTI / US SAN TEODORO ( 149/01 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA :all Tomaso TATTI / US SAN TEODORO
( 149/01 )
ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso dell’8/04/2011 l’allenatore di base TATTI Tomaso iscritto nei ruoli del S.T.
della FIGC,assunto in qualità di allenatore responsabile della squadra della società U.S.San
Teodoro,partecipante al campionato sardo di eccellenza,adiva questo Collegio esponendo
di aver prestato la propria attività con la società in oggetto,di aver stipulato un accordo economico
di euro 11000,00 regolarmente depositato in data 14/07/2009 ,accordo da pagare in 12 rate
mensili di pari importo a decorrere dal 30/07/2009 fino al 30/06/2010,di lamentare il mancato
pagamento di euro 8800,00 in quanto dichiara di aver ricevuto esclusivamente a mezzo assegno
bancario la somma di euro 2200.00.Tanto premesso chiede a questo Collegio di far obbligo alla
società San Teodoro al pagamento del saldo del premio di tesseramento euro 8800.00 più gli
interessi di mora maturati ed al risanamento del danno derivato dalla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio con raccomandata datata 05/05/2011 invitava la società San Teodoro
ad esporre le proprie contro deduzioni ed all’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta,considerato che la società San Teodoro nulla
ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore TATTI Tomaso e dichiara l’obbligo alla
Società San Teodoro al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 8800,00 più euro
90,00 per gli interessi di mora maturati per un totale di euro 8890,00 nulla è dovuto per il danno
derivante dalla svalutazione monetaria come da costante orientamento del Collegio
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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