F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA all. Vincenzo CARBONELLA / A.S.D. STEFANIZZI SOGLIANO ( 151/01 ) ARBITRI sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA all. Vincenzo CARBONELLA / A.S.D. STEFANIZZI SOGLIANO ( 151/01 ) ARBITRI sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 22 Aprile 2011 l’allenatore Vincenzo Carbonella ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Stefanizzi Sogliano, militante nel campionato Regionale di Eccellenza Pugliese, nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso il sig. Carbonella evidenzia che, con regolare accordo economico del 4 settembre 2010 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio tesseramento di euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) in sette rate cosi suddivise euro 2000,00 per i mesi di settembre, ottobre, novembre 2010 euro 1500,00 per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio 2011 euro 1000,00 per il mese di marzo 2011. Con il reclamo in esame il tecnico, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società di corrispondergli la somma di euro 8000,00 (ottomila/00) maturata dal 1° agosto 2010 al 13 gennaio 2011 giorno in cui il sig.Carbonella ha presentato le dimissioni da tecnico della A.S.D. Stefanizzi Sogliano. Inoltre richiede il rimborso delle spese sostenute nel periodo in cui ha operato per la Società, calcolate in complessivi euro 4985,00 (quattromilanovecentoottantacinque/00) debitamente documentati con allegati che certificano quanto richiesto. Il Comitato Regionale Puglia su richiesta del 27 maggio 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale con lettera del 31 maggio 2011 successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Società, regolarmente invitata con Raccomandata A/R del 23 maggio 2011 da parte del Segretario di questo Collegio, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Stefanizzi Sogliano di corrispondere all’allenatore Vincenzo Carbonella la somma complessiva di euro 12.985,00 (dodicimilanovecento Ottantacinque/00), relativa al saldo di quanto dovutogli per il periodo in cui ha espletato l’incarico di allenatore della prima squadra. Nulla è dovuto, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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