F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA:all. Ferdinando COLETTA / ASD US FORNELLI ( 152/01 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA:all. Ferdinando COLETTA / ASD US FORNELLI ( 152/01 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI L’allenatore dilettante Coletta Ferdinando, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra dell’ U.S. Fornelli, partecipante al campionato di Promozione per la stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata datata 19/08/09 e depositata presso il Comitato di competenza, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuo di tesseramento di euro 3.200,00 suddiviso in quattro rate uguali di euro 800,00 con scadenza al 25/09/09, 22/12/09,25/03/10 e al 21/05/10 oltre ad un premio di euro 500,00 per il raggiungimento dei Play Off. L’allenatore precisa che a tutt’oggi la società ha onorato solamente in parte alle sue spettanze e chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Fornelli di rispettare gli accordi , in quanto creditore dalla stessa di euro 1.700,00. (di cui 1.200,00 euro residuo contrattuale e 500,00 euro per il premio per i Play Off). Oltre agli interessi moratori e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. La società invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, nulla ha risposto. Il Collegio esaminata la documentazione dichiara il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto la somma di euro 500,00 come premio per il raggiungimento dei Play Off, non è contemplata negli accordi tra FIGC ed AIAC. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore e fa obbligo alla società al pagamento di euro 1.200,00 come somma debitoria e di euro 20 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 1220,00. La presente delibera è inappellabile e immediatamente escutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8, comma 15 del CGS.
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