F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Francesco VETERE / U.S. PRAIA ( 154/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: all. Francesco VETERE / U.S. PRAIA
( 154/01 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
Con ricorso del 2 maggio 2011 l’allenatore dilettante signor Francesco Vetere, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra
della società U.S. Praia partecipante al campionato di Promozione, Girone A del C.R. Calabria nella
stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 27 settembre 2010, la suindicata
Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 9.500,00
(novemilacinquecento/00) da corrispondersi in sette rate mensili di € 1.357,00
(milletrecentocinquantasette/00) ciascuna da erogarsi alla fine di ogni mese ad iniziare dal mese di
ottobre 2010 e terminare nell’aprile del 2011. Con il reclamo in esame, il signor Vetere, chiede a
questo Collegio di far obbligo alla società U.S. Praia di corrispondergli l’intero importo di €
9.500,00 (novemilacinquecento/00) non avendo percepito nulla a fronte del premio di tesseramento
concordato. L’allenatore chiede inoltre sulla predetta cifra gli interessi di mora ed il risanamento del
danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso il signor Vetere precisa di essere stato
esonerato, con regolare comunicazione scritta, in data 1° novembre 2010 e che la società non ha
dato seguito ai suoi numerosi inviti di rispettare gli “accordi scritti”
Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 27 maggio 2011 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 30 maggio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente
depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 23 maggio 2011, ricevute rispettivamente il 3
giugno ed il 27 maggio successivo, ha invitato la società U.S. Praia a fornire le proprie
controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre che la società U.S. Praia
nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società U.S. Praia di corrispondere
all’allenatore signor Francesco Vetere la somma di € 9.575,00
(novemilacinquecentosettantacinque/00) relativa a quanto dovutogli per l’intera stagione sportiva
2010/2011 pari ad € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) ed agli interessi legali equitativamente
calcolati pari ad € 75,00 (settantacinque/00). L’importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla
data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8,
comma 15 del CGS.
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