F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Massimo MARIANI / SS TAVOLARA CALCIO srl ( 92/01 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: all. Massimo MARIANI / SS TAVOLARA CALCIO srl
( 92/01 )
ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI
Con ricorso dell’ 8/1/2011 l’allenatore di base Massimo Mariani,assunto in qualità di tecnico della
I^squadra Tavolara Calcio ,partecipante al campionato LND,adiva questo Collegio perché venisse
riconosciuto il pagamento dell’accordo economico di euro 14000,00,stipulato in data 1/08/2010
e depositato ,premio di tesseramento da pagare in due rate con scadenza 31/12/2010 e 31/05/2011
più un rimborso spese e gli interessi di mora maturati ed il risarcimento causato dalla svalutazione
monetaria.
Comunica inoltre di essere stato esonerato in data 9/12/2010.
In data 31/01/2011 la Segreteria del Collegio inviava una raccomandata alla società Tavolara Calcio
chiedendo le proprie contro deduzioni alle richieste del Mariani ed al Mariani le proprie osservazioni
qualora ce ne fossero.
La società Tavolara Calcio rispondeva di riconoscere l’accordo economico stipulato e che di concerto
con l’allenatore avevano concordato che il pagamento sarebbe stato liquidato alla fine della
stagione calcistica ed inoltre non era riportato da parte del Mariani l’acconto di euro 3000,00 dato
al Mariani dal dirigente Pitta Antonello, ma non quietanzato per i buoni rapporti esistenti tra di loro.
Il Mariani rispondeva nelle sue osservazioni che aveva ricevuto euro 3000,00 ma non come
acconto
al premio di tesseramento ma bensi’come rimborso forfettario per aver messo a disposizione della
società l’auto personale per gli allenamenti le trasferte in Sardegna più le gare amichevoli,come
concordato in via amichevole con il presidente.
Il Collegio visti i documenti pervenuti ritiene che il ricorso dell’allenatore Mariani è meritevole di
accoglimento.
P.Q.M.
IL Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Mariani Massimo ed obbliga la società
TAVOLARA CALCIO al pagamento di euro 14000,00 (premio di tesseramento) più euro 140,00
quali interessi di mora maturati per un totale di euro 14140,00.Nulla è dovuto per il risarcimento
della svalutazione monetaria come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato
art.8 comma 15 del CGS.
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