F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Massimo MARIANI / SS TAVOLARA CALCIO srl ( 92/01 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Massimo MARIANI / SS TAVOLARA CALCIO srl ( 92/01 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI Con ricorso dell’ 8/1/2011 l’allenatore di base Massimo Mariani,assunto in qualità di tecnico della I^squadra Tavolara Calcio ,partecipante al campionato LND,adiva questo Collegio perché venisse riconosciuto il pagamento dell’accordo economico di euro 14000,00,stipulato in data 1/08/2010 e depositato ,premio di tesseramento da pagare in due rate con scadenza 31/12/2010 e 31/05/2011 più un rimborso spese e gli interessi di mora maturati ed il risarcimento causato dalla svalutazione monetaria. Comunica inoltre di essere stato esonerato in data 9/12/2010. In data 31/01/2011 la Segreteria del Collegio inviava una raccomandata alla società Tavolara Calcio chiedendo le proprie contro deduzioni alle richieste del Mariani ed al Mariani le proprie osservazioni qualora ce ne fossero. La società Tavolara Calcio rispondeva di riconoscere l’accordo economico stipulato e che di concerto con l’allenatore avevano concordato che il pagamento sarebbe stato liquidato alla fine della stagione calcistica ed inoltre non era riportato da parte del Mariani l’acconto di euro 3000,00 dato al Mariani dal dirigente Pitta Antonello, ma non quietanzato per i buoni rapporti esistenti tra di loro. Il Mariani rispondeva nelle sue osservazioni che aveva ricevuto euro 3000,00 ma non come acconto al premio di tesseramento ma bensi’come rimborso forfettario per aver messo a disposizione della società l’auto personale per gli allenamenti le trasferte in Sardegna più le gare amichevoli,come concordato in via amichevole con il presidente. Il Collegio visti i documenti pervenuti ritiene che il ricorso dell’allenatore Mariani è meritevole di accoglimento. P.Q.M. IL Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Mariani Massimo ed obbliga la società TAVOLARA CALCIO al pagamento di euro 14000,00 (premio di tesseramento) più euro 140,00 quali interessi di mora maturati per un totale di euro 14140,00.Nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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