F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Domenico GUARINO / ASD LEONZIO 1909 ( 156/01 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Domenico GUARINO / ASD LEONZIO 1909 ( 156/01 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS Con ricorso del 6 maggio 2011 l’allenatore di base signor Domenico Guarino,iscritto nei ruoli del S.T.della F.I.G.C., assunto in data 01/08/2010, in qualità di allenatore della prima squadra, nella stagione 2010/2011 della società A.S.D. LEONZIO 1909, partecipante al campionato di promozione del C.R. Sicilia,adiva questo Collegio Arbitrale perchè gli venisse riconosciuto da parte della predetta società il pagamento della somma complessiva di euro 6.000,00 relativa alle rate scadute, oltre euro 2.062,50 a titolo di rimborso spese documentate, come indicato al punto 2/B dell’accordo, per un totale di 8.062,50, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. A sostegno del proprio ricorso il Sig. Guarino ha prodotto copia dell’accordo economico regolarmente depositato in data 27/08/2010, con il quale si impegnava a svolgere la propria attività a fronte di un compenso annuale massimo lordo da pagarsi in nove rate mensili di euro 1.000,00 cadauna dal 31.08.2010 al 29.04.2011. Il Sig. Guarino fa presente di essere stato esonerato dalla società in data 10/11/2010. In data 23 maggio 2011 la Segreteria di questo Collegio invitava le parti a produrre note difensive. La società resistente in data 17 maggio 2011 con le proprie controdeduzioni (non firmate dal Presidente), smentisce quanto richiesto dall’allenatore che, tra l’altro sollecitato più volte telefonicamente e verbalmente, non ha mai inteso recarsi presso gli uffici della società per riscuotere il compenso pattuito. Con la stessa nota coglie l’occasione per reiterare l’invito su menzionato, diffidandolo a proseguire nella sua azione, a giudizio della società lesiva della sua immagine, riservandosi di intraprendere eventuali azioni legali. Successivamente il Sig. Guarino ha controbattuto alla suddetta nota affermando di non essere mai stato invitato a recarsi presso la società per riscuotere la somma richiesta con la vertenza, rimanendo fermo nella sua richiesta di euro 8.062,50. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la società con le proprie controdeduzioni non ha contestato la somma richiesta, ma si è solo limitata ad affermare che l’allenatore Guarino non si era mai recato nella sede della società per ritirare quanto pattuito. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso, fa obbligo alla Società A.S.D. LEONZIO 1909 di corrispondere all’allenatore Guarino Domenico la somma di euro 8.062,50 (6.000,00 euro relativi al premio di tesseramento ed euro 2.062,50 per rimborso spese) oltre gli interessi equitativamente calcolati per euro 60,00 per un importo totale di euro 8.122,50. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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