F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA :all. Gianni DISTASO / ASD PALLERONESE ( 161/01 ) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA :all. Gianni DISTASO / ASD PALLERONESE ( 161/01 ) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI Con ricorso datato 6/05/2011 l’allenatore di base DISTASO Gianni iscritto nei ruoli della FIGC assunto in qualità di allenatore responsabile della I^ squadra della società Palleronese partecipante al campionato di II Categ. Toscana,adiva questo Collegio affinche obbligasse la società in oggetto al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 3000,00 stipulato in data 14/09/2010, saldo quantificato in euro 2500,00.L’allenatore inoltre comunica di essere stato esonerato verbalmente in data 15/12/2010.Il premio di tesseramente doveva essere pagato in quattro rate;due da cinquecento euro con data 30/09/2010-30/04/2011 e due da 1000,00 con data 25/12/2010- 28/12/2011. Il Segretario del Collegio in data 8/04/2011 inviava raccomandata alla società Palleronese chiedendo le contro deduzioni alle richieste dell’allenatore ed al reclamante le proprie osservazioni qualora ce ne fossero.La società con raccomandata inviava le proprie contro deduzioni adducendo il mancato pagamento del premio di tesseramento alle grandi difficoltà economiche in cui versa la società, chiedendo inoltre lo spostamento del pagamento entro 30/10/2011. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta,pur considerata la difficoltà della società , ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla società Palleronese al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 2500,00 più euro 20,00 di interessi di mora maturati per un totale di euro 2520,00.Niente è dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria come da costante orientamento del Collegio Arbitrale. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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