F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA:all. Jacopo LEANDRI/ASD RIVIERA DI ROMAGNA ( 162/01 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA:all. Jacopo LEANDRI/ASD RIVIERA DI ROMAGNA
( 162/01 )
ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 16.05.11 l’allenatore di base Leandri Jacopo, regolarmente iscritto nei ruoli S.T.
della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Soc. Riviera di
Romagna, il pagamento della complessiva somma di € 6.000,00, quale saldo residuo della maggior
somma come pattuita quale premio di tesseramento di € 7.500,00 nell’accordo tipo sottoscritto con
la CMC Dinamo Ravenna il 30.09.09 quale allenatore responsabile della 1° squadra, partecipante al
Campionato Nazionale Femminile di serie A/2 per la stagione 2009/10.
Il ricorso era diretto contro soggetto diverso rispetto alla parte originariamente contraente, la CMC
Dinamo Ravenna, in quanto quest’ultima si era fusa con la Soc. Cervia per poi successivamente e
definitivamente dare luogo alla attuale resistente Soc. Riviera di Romagna.
L’istante allegava al riguardo idonea documentazione al proprio ricorso, unitamente ad ulteriore
documentazione tra cui l’atto transattivo del 19.04.11 sottoscritto tra il ricorrente e il Vice
Presidente della convenuta tale Rossi Martino mentre il Collegio, tramite la propria Segreteria,
riscontrava puntualmente l’avvenuto deposito dell’accordo economico presso il competente
Comitato Regionale .
La Società convenuta, invitata a controdedurre nulla faceva pervenire.
La domanda appare fondata e meritevole di accoglimento.
La richiesta dell’allenatore è pienamente giustificata in quanto la relativa somma di € 6.000,00
risulta chiaramente dall’accordo transattivo in atti ove contestualmente alla consegna di € 1.500,00,
accettati dal Leandri, la Società riconosce la pretesa dello stesso impegnandosi a rimettere in
successive tre scadenze, però mai onorate, l’ulteriore somma a saldo di € 6.000,00.
Gli interessi di mora , in assenza di prova del danno subito, come da costante orientamento di
questo Collegio, non sono dovuti.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, in accoglimento della domanda proposta dall’allenatore Leandri Jacopo contro
la Soc. Riviera di Romagna, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della somma
di € 6.000,00 oltre interessi a far data dal 16.05.11.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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