F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Giovanni BLOTTA / VERBICARO CALCIO ( 165/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Giovanni BLOTTA / VERBICARO CALCIO ( 165/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI L’allenatore dilettante Giovanni Blotta, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 20.05.2011 avverso la Società Verbicaro Calcio di Verbicaro ( CS ). Nel ricorso chiede il pagamento di € 3.000,00 come da contratto sottoscritto oltre ad un rimborso spese chilometrico, di cui al punto 2b, da quantificare per km 36 andata e ritorno per un totale di 72 viaggi, oltre gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. ha fornito prova dell’avvenuto deposito dell’accordo economico tra le parti in data 23.10.2010. Tale contratto è stato sottoscritto in data 10.10.2010 e reca la durata dal 01.09.2010 al 30.06.2011. Figurano nove scadenze di pagamento fissate rispettivamente al 30 ottobre, al 30 novembre, al 30 dicembre, al 28 febbraio per € 350,00 cadauna; al 30 marzo per € 250,00; al 30 aprile per € 300,00; al 30 maggio ed al 30 giugno per € 350,00 cadauna; il tutto per l’importo complessivo di € 3.000,00 quale compenso globale annuo. La Società sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato altresì che nei confronti dell’allenatore dilettante Sig. Giovanni Blotta la società Verbicaro Calcio nulla ha ritenuto di controdedurre; prende atto che la richiesta dell’istante è pienamente legittima. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Giovanni Blotta contro la Società Verbicaro Calcio, accoglie totalmente la stessa. Fa obbligo al Verbicaro Calcio di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011 oltre alla somma di € 648,00 a titolo di rimborso spese. Sull’importo di € 3.000,00 vengono equitativamente calcolati € 60,00 per accessori. L’importo complessivo dovuto è pari ad € 3.708,00= Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.
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