F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Antonino Franco PANITTERI / ACD PATERNO’ 2004 ( 166/01 ) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Antonino Franco PANITTERI / ACD PATERNO’ 2004 ( 166/01 ) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 20/05/2011 l’allenatore di base PANITTERI Antonino Franco,ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della I^ squadra della società acd Paternò 2004 partecipante al campionato di eccellenza girone B stagione calcistica2010/2011. Nel ricorso precisa che con regolare scrittura privata datata 4/01/2010 stipulata con il legale rappresentante della società e depositata in data 4/01/2010 la suindicata società si era impegnata a corrispondere un premio di tesseramento di euro 11500,00(undicimilacinquecento) ripartito in sette ratei a partire dalla data del 30/12/2010 per terminare al 31/06/2011. Premesso quanto sopra con il reclamo lo scrivente,lamentando la mancata corresponsione di euro 11500,00,chiede a questo Collegio di far obbligo all’acd Paternò al pagamento dello intero premio di tesseramento più gli interessi di mora maturati ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio con raccomandata del 20/06/2011 ha invitato la soc.Paternò a fornire le proprie contro deduzioni e all’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata inviata alla società Paternò non è stata ritirata,destinatario trasferito.Svolti altri ulteriori accertamenti,è risultata la cessazione di tutte le attività,come da visura in atti. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società acd Paternò 2004 di corrispondere all’allenatore PANITTERI Antonino Franco la somma di euro 11500,00 a fronte di quanto dovuto più euro 115,00 per interessi maturati per un totale di euro 11615,00. Nulla è dovuto per la svalutazione monetaria come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell,art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
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