F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Mariano RACCA / SSD GREGORIANA ( 168/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: all. Mariano RACCA / SSD GREGORIANA
( 168/01 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
L’allenatore di Base Mariano Racca in data 24 maggio 2011 si rivolge a questo Collegio Arbitrale
lamentando il mancato pagamento da parte della società S.S.D. Gregoriana di €.4.000,00 a saldo di
quanto pattuito nell’accordo economico sottoscritto dalle parti in data 18 dicembre 2010 avendone
solo percepito una parte pari a €.800,00. Nel richiedere gli interessi di mora sin qui maturati ed il
danno derivante dalla svalutazione monetaria comunica inoltre di essere stato esonerato
verbalmente in data 8 febbraio 2011 e di aver inviato alla società lettera raccomandata di preso atto
di tale decisione rimanendo a disposizione della medesima, come da contratto, per la stagione
sportiva 2010/2011.
.Al ricorso vengono allegati:
- copia dell’accordo economico con il quale la società S.S.D. Gregoriana nell’assumere il tecnico
quale allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Prima categoria regione Lazio,
si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 4.800,00 da pagarsi in sei rate mensili
da €.800,00 cadauna dal dicembre 2010 al maggio 2011
- copia della ricevuta dello scritto inviato alla società di presa visione di suo esonero
- copia della ricevuta della raccomandata attestante l’invio del presente reclamo alla controparte
Il Segretario del Collegio Arbitrale in data 20 giugno 2011 invita la società S.S.D. Gregoriana a
presentare,qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso del tecnico Racca ed a
quest'ultimo ad inviare successivamente eventuali osservazioni.
Nel contempo richiede al Comitato Regionale Lazio l’avvenuto o meno deposito del contratto
ricevendone conferma e copia del medesimo.
In data 5 luglio 2011 la società a firma del suo Presidente invia al Collegio Arbitrale le proprie
controdeduzioni non contestando l'esistenza del contratto ma dichiarando di non averne copia in
quanto l'originale era stato depositato. Contesta tuttavia le richieste del tecnico asserendo che tutte
le rate previste nell'accordo sono state corrisposte al Racca con versamenti di denaro in contante,
anche in presenza di alcuni collaboratori, e che tuttavia per tale motivo non è in possesso di
ricevute né matrici di assegni. A sostegno di quanto esposto invita il tecnico a presentare copia di
ricevuta o di assegno di quella rata da €.800,00 che lui dichiara di aver ricevuto nel mese di
dicembre.
Il 12 luglio 2011 nelle sue osservazioni inviate al Collegio ed alla controparte il Racca nega quanto
esposto dal Presidente della società, confermando tutto quanto esposto nel suo ricorso.
Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,giudica il ricorso meritevole di accoglimento.
Ritiene infatti che la società nella sue controdeduzioni non abbia esibito alcuna documentazione
scritta a conferma degli avvenuti pagamenti che oltretutto dichiara di aver effettuato per contanti ma
senza avallo di ricevuta alcuna.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società S.S.D. Gregoriana al pagamento a
favore dell’allenatore Mariano RACCA della somma di € 4.000,00 a saldo del premio di
tesseramento e di € 35,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €
4.035,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di
questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS.
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