F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA : all. Santi BELLINVIA / MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1920 s.r.l. ( 171/01 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA : all. Santi BELLINVIA / MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1920 s.r.l. ( 171/01 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 25 Maggio 2011 l’allenatore professionista di 2° cat., Santi Bellinvia regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Montevarchi Calcio Aquila 1920, militante nel campionato di serie D, Comitato Interregionale,nella stagione sportiva 2010-11. Nel ricorso il sig. Bellinvia precisa che, con regolare scrittura privata del 11 marzo 2011, la Società suindicata si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di euro 7000,00 (settemila). In data 21/03/2011, la Società comunicava al sig. Bellinvia, l’esonero da allenatore della prima squadra a partire dal 19/03/2011. Il 12/04/2011, il tecnico comunicava alla Società che prendeva atto della decisione presa dalla stessa e dava disponibilità di rimanere a disposizione di quest’ultima per gli impegni presi fino al 30/06/2011. Il Comitato Interregionale LND, su richiesta del 20 giugno 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22 giugno successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 21 marzo 2011. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che il Montevarchi Calcio Aquila 1920 s.r.l., regolarmente invitata con Raccomandata A/R del 20 giugno 2011 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di controdedurre , ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo al Montevarchi Calcio Aquila 1920 s.r.l. di corrispondere all’allenatore sig. Santi Bellinvia, la somma di euro 7000,00 (settemila/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011. L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla è dovuto, infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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