F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA :all. Francesco LOMONACO /ASD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 ( 126/01 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA :all. Francesco LOMONACO /ASD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 ( 126/01 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI Con ricorso del 15/03/2011 l’allenatore di base LOMONACO Francesco iscritto nei ruoli della FIGC,residente in Crotone,rappresentato e difeso in forza di mandato dal legale avv.Salvatore Gigliotti ,fiduciario AIAC regione Calabria ,tesserato con la società asd Isola Capo Rizzuto partecipante al campionato di eccellenza calabro stagione 2009/2010 adiva questo Collegio affinchè gli venisse riconosciuto il saldo del premio di tesseramento di euro 8000,00 premio di tesseramento stipulato in data 03/08/2009 e depositato,premio di tesseramento di 8000,00 da pagare in quattro rate 30/09/2009;30/11/2009;30/01/2010;30/03/2010,nonché rimborso spese kilometrico.In data 15/11/2009 l’allenatore LOMONACO veniva esonerato.Al momento dell’esonero erano stati pagati solo i primi due ratei del premio di tesseramento 30/09/2009 – 30/11/2009. Tanto premesso poiché la società non ha corrisposto ad oggi nè il saldo del premio di tesseramento euro 4000,00 nè i rimborsi spese kilometrici di euro 532,80 documentati ed inviati al Collegio, l’allenatore chiede che il Collegio Arbitrale faccia obbligo alla società asd Isola Capo Rizzuto di provvedere all’immediato pagamento della somma non corrisposta nella residua misura di euro 4000,00 più euro 532,80 rimborso kilometrico più gli interessi di mora. In data 11/04/2011 il Segretario del Collegio inviava alla società una raccomandata chiedendo alla stessa le contro deduzioni alle richieste dell’allenatore ed al reclamante le proprie osservazioni qualora ce ne fossero.Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta,considerato inoltre che la società asd Isola Capo Rizzuto nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società asd Isola Capo Rizzuto 1966 al pagamento delle due ratei mancanti per un importo totale di euro 4000,00 più euro 532,80 quali rimborsi kilometrici documentati più euro 40,00 interessi di mora per un totale di euro 4572,80.Nulla è dovuto per il danno prodotto dalla svalutazione monetaria come da costante orientamento del Collegio Arbitrale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it