F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Giuseppe MOSCA / U.G. MANDURIA SPORT ( 127/01 ) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11
VERTENZA: all. Giuseppe MOSCA / U.G. MANDURIA SPORT
( 127/01 )
ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI
Con ricorso del 19 marzo 2011, l’allenatore Giuseppe Mosca, regolarmente iscritto nei ruoli federali
ha adito questo Collegio Arbitrale, perché gli fosse riconosciuto il pagamento di euro 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00), relativo ai ratei scaduti del 30 ottobre 2010 e del 30 dicembre 2010
visto che la scadenza del 22 febbraio 2011 è stata pagata con titolo incassato dall’allenatore.
La richiesta dell’allenatore riguarda, la somma residua del premio tesseramento pattuito con la
Società U.G. Manduria Sport, in data 8 luglio 2010 e prevedeva che il sig. Mosca guidasse la prima
squadra della Società sopraccitata, partecipante al campionato di Eccellenza Regionale Pugliese per
la stagione sportiva 2010/2011.
L’importo complessivo da riconoscere all’allenatore è di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00)
da pagarsi in quattro ratei, alle seguenti scadenze:
euro 3.000,00 (tremila/00) al 30/10/10; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al 30/12/10;
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al 28/02/11; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al
30/05/2011.
L’allenatore, inoltre dichiara di aver dato le dimissioni in data 15 marzo 2011 e malgrado diversi
inviti al rispetto degli accordi presi, non c’è stato nessun adempimento da parte della Società.
A sostegno delle sue richieste il ricorrente, allega copia del contratto e ricevuta della raccomandata
inviata alla controparte.
La U.G. Manduria Sport, regolarmente invitata con raccomandata A/R dell’11 aprile 2011, da parte
del Segretario del Collegio Arbitrale, nulla ha controdedotto.
Il contratto sottoscritto dalle parti l’ otto luglio 2010, è stato regolarmente depositato presso il C. R.
Puglia, come comunicato, a seguito della richiesta da parte della Segreteria del Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale, visto la documentazione in atti, con particolare riferimento al contratto
sottoscritto ed anche in considerazione del mancato invio di osservazioni da parte della Società,
ritiene che il ricorso prodotto dal sig. Mosca è meritevole di accoglimento
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso ed obbliga la Società U.G. Manduria Sport al pagamento, a
favore dell’allenatore Giuseppe Mosca, della somma di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) a
saldo del premio di tesseramento pattuito, oltre interessi maturati per euro 82,50 (ottantadue/50) per
un ammontare complessivo di euro 5.582,50 (cinquemilacinquecentottantadue/50), oltre gli interessi
che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto per il danno derivante dalla svalutazione monetaria, in mancanza di prova dello
stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8
comma 15 del C.G.S..
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