CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 giugno 2009 – Associazione Padova Millenium Basket ONLUS contro Comitato Italiano Paralimpico e Società Ba.D.S. Quartu S. Elena
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 giugno 2009 – Associazione Padova Millenium Basket ONLUS contro Comitato Italiano Paralimpico e Società Ba.D.S. Quartu S. Elena
IL COLLEGIO ARBITRALE
- Prof. Avv. Learco Saporito- Presidente
- Avv. Giuseppe Albenzio – Arbitro
- Avv. Enrico De Giovanni – Arbitro
Nominato dal Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport
(“Tribunale”) ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al
Tribunale (“Codice”) nel procedimento di arbitrato, prot. n. 0436 del 19 marzo
2009 promosso da:
Associazione Padova Millenium Basket ONLUS, in persona del Presidente
pro tempore Loredana Formaggio, con sede in Loreggia (PD) rappresentata e
difesa dall’Avv. Riccardo Carlone, elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Alcide de Gasperi, 35
parte istante
contro
Comitato Italiano Paralimpico (“C.I.P.”), in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, Avv. Luca Pancalli, con sede in Roma alla Via
Flaminia Nuova n. 830
parte intimata non costituita
e contro
Società Ba.D.S. Quartu S. Elena, in persona del Presidente e Legale
rappresentante pro tempore, Sig. Michele Secci, rappresentato e difeso
dall’Avv. Matteo Cornella ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Cagliari alla Via Cagna, n. 66
-parte intimata
visti i quesiti formulati, esaminati gli atti ed i documenti del giudizio, valutate le
istanze istruttorie, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO ARBITRALE
IN FATTO
1. La vicenda ha origine dalla decisione adottata dal Giudice Sportivo del
C.I.P. il 28 gennaio 2009 (resa pubblica con Comunicato n. 44 dello stesso
giorno) con cui si disponeva la ripetizione della gara n. 58 del Campionato di
Pallacanestro in carrozzina tra Ba.D.S. Quartu S. Elena (ospitante) e
Associazione Padova Millenium Basket ONLUS (ospitata), accogliendo l’istanza
di quest’ultima Società la cui mancata presenza nella città di Cagliari alla gara
sarebbe stata causata “da fatti non imputabili alla volontà o all’azione dei
componenti della squadra stessa”; va ricordato che alle ore 18,00 del 24
Gennaio 2009 era in programma la sopracitata gara a Cagliari, la squadra del
Padova Millenium Basket ONLUS si imbarcava alle ore 9,15 nell’aeroporto di
Bologna su volo Meridiana con arrivo previsto a Cagliari alle ore 11,25, il volo
faceva uno scalo ad Olbia, come da programma, per l’immediata ripartenza per
Cagliari. Per le avverse condizioni metereologiche l’aereo rientrava però a Olbia
con atterraggio alle ore 12,15. Per raggiungere la sede dell’incontro venivano
offerte dalla Società ospitante soluzioni alternative di viaggio che la
Associazione Padova Millenium Basket ONLUS respingeva, non ritenendole
adeguate alle condizioni dei giocatori disabili.
2. Contro il sopracitato provvedimento, con atto 28 Gennaio 2009, la
Società ospitante proponeva ricorso davanti alla Commissione di Giustizia
Sportiva del C.I.P. che in data 17 Febbraio 2009, pronunciava provvedimento di
accoglimento del ricorso dichiarando l’Associazione Padova Millenium Basket
ONLUS rinunciataria della predetta gara n. 58 del campionato e, in
conseguenza, comminava la sconfitta a tavolino (0- 20) dell’istante con relativa
penalizzazione di un punto in classifica nonché la pena accessoria della
condanna al pagamento dell’ammenda di Euro 2000,00.
3. La decisione del 17 febbraio 2009 della predetta Commissione veniva
motivata con riferimento all’art, 98 – comma 6 del R. E. secondo cui la
configurabilità della fattispecie della forza maggiore vantata dalla Associazione
Padova Millenium Basket ONLUS poteva essere presente “nella sola ipotesi di
oggettiva e documentale prova, proveniente da ente terzo sulle ragioni che
avevano impedito o ritardato il percorso del viaggio”. Al contrario, nello specifico
caso, l’Associazione Padova Millenium Basket Onlus non avrebbe fornito, nei
termini predetti, la necessaria documentazione a fronte dei documenti esibiti
dalla Società Ba.D.S. Quartu S. Elena, da cui si evinceva chiaramente che la
stessa Associazione Padova Millenium Basket ONLUS aveva “preventivamente
e volontariamente” rinunciato alle possibilità offerte per raggiungere
agevolmente la Sede dell’incontro di Campionato.
4. In base all’art. 47 dello Statuto del C.I.P. ed ai sensi del Codice, con
atto 0436 del 19 Marzo 2009, l’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS
ha presentato istanza di arbitrato contro il C.I.P. e la Società Ba.D.S. Quartu S.
Elena. La Società istante chiedeva che il collegio arbitrale dichiarasse:
a. Illegittimo e/o nullo il procedimento svoltosi davanti alla Commissione di
Giustizia Sportiva del C.I.P.
b. e, per l’effetto l’illegittimità e/o annullamento e/o nullità del
provvedimento della stessa Commissione (sconfitta a tavolino, 1 di
penalizzazione in classifica e condanna al pagamento dell’ammenda di euro
2.000,00).
5. In data 7 aprile 2009 ha avuto luogo la riunione del Collegio Arbitrale,
come sopra nominato. Le parti preliminarmente hanno aderito alle procedure
arbitrali ed alla composizione del Collegio Arbitrale. Il Collegio si è riservato di
adottare, anche d’ufficio, ulteriori provvedimenti istruttori; ha esperito senza
esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20 commi 1 e 2 del Codice; ha
confermato il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, su richiesta
della parte istante, in data 19 Marzo 2009, limitatamente alla sospensione del
provvedimento pronunciato dalla Commissione di Giustizia Sportiva del C.I.P. il
17 Febbraio 2009. Il C.I.P non si è costituito in giudizio.
6. Nella discussione la parte istante e quella intimata hanno sviluppato gli
argomenti svolti nelle rispettive memorie discutendo sulle pregiudiziali e nel
merito. In realtà entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi atti e memorie,
replicando reciprocamente gli argomenti svolti.
7. D’intesa con le parti istante e intimata, il Collegio ha stabilito il termine
del 25 Marzo 2009 per il deposito delle istanze conclusionali ed il termine del 31
Marzo 2009 per il deposito delle rispettive repliche in risposta alle istanze
contenute nelle rispettive memorie. Il Collegio ha anche disposto che alla
scadenza dei termini le parti non potranno depositare ulteriori documenti se non
di comune intesa tra loro.
8. Nella memoria conclusionale del 23 Aprile 2009 la Società Ba.D. S.
Quartu S. Elena ha chiesto, in via pregiudiziale, che il Collegio dichiari
l’inammissibilità ed improcedibilità dell’istanza di parte avversa e la propria
incompetenza a decidere sulla vertenza come da memoria del 27 Marzo 2009;
di conseguenza revocare il provvedimento cautelare adottato in data 19 Marzo
2009 con vittoria di spese ed onorari. In via preliminare ha chiesto al Collegio di
dichiarare la mancata violazione del principio di contraddittorio in relazione al
giudizio di appello instaurato davanti alla Commissione di Giustizia Sportiva
avverso la decisione del Giudice Sportivo n. 44 del 28 gennaio 2009. Ha chiesto
altresì al Collegio di confermare la decisione della Commissione di Giustizia
Sportiva del 17 febbraio 2009 circa la rinuncia dell’Associazione Padova
Milenium Basket ONLUS alla disputa della gara, non presentandosi in campo
per l’inizio della prevista gara con la Società Ba.D. S. Quartu S. Elena. In caso
di accertata violazione del principio del contraddittorio ha chiesto la condanna
del C.I.P. alla rifusione di tutte le spese sostenute dalla Società ospitante per il
giudizio davanti alla Commissione di Giustizia Sportiva, con vittoria di spese ed
onorari del giudizio.
9. Nella memoria conclusionale del 24 Aprile 2009 l’Associazione Padova
Milenium Basket ONLUS ha chiesto la conferma del provvedimento cautelare
concesso con pronuncia presidenziale del 19 Marzo 2009 con conferma delle
richieste già spiegate nell’istanza introduttiva.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il Collegio arbitrale prende in esame la questione pregiudiziale posta
dalla Società Ba.D.S. Quartu S. Elena avente ad oggetto
l’inammissibilità/improcedibilità dell’istanza dell’Associazione Padova Millenium
Basket ONLUS che ha dato origine al presente giudizio. Secondo la Società
Ba.D.S. Quartu S. Elena il Tribunale adito sarebbe incompetente a decidere la
questione portata al suo esame ai sensi del combinato disposto degli art. 47
dello Statuto C.I.P. e dell’art. 12- ter del Codice. L’eccezione non ha pregio e
deve essere rigettata.
Per vero, proprio l’art. 12- ter del Codice prevede la competenza del Tribunale
“sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale a
soggetti affiliati, tesserati e licenziati” e nella specie la controversia è stata
proposta dall’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS direttamente
contro il C.I.P. e, “quale litisconsorte necessario ex art. 7 comma primo del
Codice dei giudici innanzi il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport” , nei
confronti della Società Ba.D.S. Quartu S. Elena. Anche l’art. 47 dello Statuto
C.I.P. conferma che “Le controversie che contrappongono il C.I.P. a soggetti
affiliati e associati possono essere devolute con pronuncia definitiva alla
Camera di conciliazione per lo Sport istituita presso il CONI (oggi, Tribunale
nazionale di arbitrato per lo sport) ” .
Tutte le condizioni poste dalle citate norme per la proponibilità di istanza
giustiziale al Tribunale sono soddisfatte nella specie, come correttamente
osservato dalla Società istante, sia quanto all’assoggettamento del C.I.P. alla
giurisdizione del Tribunale (per la sua natura di Federazione e, comunque, per
quanto previsto dall’art. 2 del Codice che fa riferimento a tutte “le Federazioni
sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione
sportiva” ) e per la posizione di affiliato al detto Comitato della Società Ba.D.S.
Quartu S. Elena e dell’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS, sia
quanto alla natura definitiva della decisione della Commissione di Giustizia del
C.I.P. (non soggetta ad impugnazione nell’ambito federale), sia quanto
all’oggetto della controversia che non è compreso fra quelli esclusi dagli art. 3 e
12- ter del Codice e 47 dello Statuto (trattandosi di determinazione a tavolino
del risultato di una gara di campionato e di conseguente penalizzazione di punti
in classifica, oltre che di condanna ad un’ammenda pecuniaria).
Non ci sono dubbi, quindi, ad avviso del Collegio, sulla competenza del
Tribunale a decidere la questione posta dall’istanza dell’Associazione Padova
Millenium Basket ONLUS e, pertanto, l’eccezione pregiudiziale di incompetenza
sollevata dalla Società Ba.D.S. Quartu S. Elena va rigettata.
2. Passando a esaminare le questioni sollevate dalla Associazione
Padova Millenium Basket ONLUS occorre innanzi tutto pronunciarsi sulla
dedotta illegittimità e nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione
di giustizia sportiva a seguito del ricorso della Società Ba.D.S. Quartu S. Elena
e del conseguente provvedimento datato 17/02/2009 .
Ritiene il Collegio che il procedimento e il conseguente provvedimento siano
effettivamente viziati per violazione del principio del contraddittorio previsto
dall’art 111 Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché dell’art. 2 ,
comma 6 del regolamento del C.I.P. ( che esplicitamente garantisce il diritto di
difesa); la necessità che il procedimento si svolga in contraddittorio appare
peraltro confermata dalle ulteriori norme del Regolamento citate dalla
Associazione Padova Millenium Basket ONLUS.
La documentazione versata in atti dalla Associazione Padova Millenium Basket
ONLUS lascia comprendere che effettivamente la predetta Società ha avuto
notizia della decisione di riformare l’originaria decisione del giudice Sportivo ( n.
44 del 26.01 .2009, che disponeva la ripetizione della gara) solo dopo la
conclusione del procedimento di appello, con nota della Segreteria Generale
del C.I.P. - prot. n, 819 - ricevuta il 20 febbraio 2009.
Siffatta deduzione non è stata contestata dal C.I.P., non costituitosi in giudizio,
né, sostanzialmente, dalla Società Ba.D.S. Quartu S.Elena, che al di là di una
generica deduzione di tenore ipotetico ( “ questa difesa non ritiene possibile che
tale organo di giustizia sia potuto incorrere in siffatto abbaglio…”), non ha
offerto prove contrarie; né può ritenersi che la Associazione Padova Millenium
Basket ONLUS fosse onerata della prova negativa della mancata previa
comunicazione dello svolgimento del procedimento di appello.
Va dunque ritenuta accertata la mancata comunicazione alla Associazione
Padova Millenium Basket ONLUS dello svolgimento del procedimento di
appello, con conseguente violazione delle norme e dei principi sopra ricordati:
appare peraltro evidente che tale violazione è riconducibile alla Commissione di
Giustizia sportiva del C.I.P..
Risulta, quindi, conseguentemente viziata e va annullata la pronuncia della
Commissione di Giustizia del C.I.P. datata 17/02/2009 con cui l’Associazione
Padova Millenium Basket ONLUS è stata dichiarata rinunciataria alla gara n.
58 di campionato e pertanto è stata comminata la sconfitta a tavolino (0-20) e la
penalizzazione di un punto in classifica,nonché la pena accessoria della
condanna al pagamento dell’ammenda di euro 2.000,00.
3. Fermo quanto sopra il Collegio ritiene di non dover limitare la propria
decisione al momento rescindente, dichiarando l’illegittimità del provvedimento
di cui al precedente capo, ma di dover affrontare il merito della vertenza,
esaminando cioè se effettivamente la mancata presenza della squadra della
Associazione Padova Millenium Basket ONLUS all’incontro di pallacanestro del
24/01/2009 alle ore 18,00 sul terreno dell’avversaria Ba.D.S. Quartu S.Elena
fosse motivata da causa di forza maggiore o se tale assenza non possa
ritenersi giustificabile.
Ritiene il Collegio, esaminati gli atti e le deduzioni delle parti, che tale assenza,
pur derivante da oggettive e comprensibili difficoltà, non possa ritenersi
giustificata da un insuperabile e documentato impedimento definibile causa di
forza maggiore, così come previsto dall’art. 98, c. 6 del Regolamento esecutivo
del C.I.P., invocato dalla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS.
Dalle risultanze probatorie del giudizio, fra cui dalle note della società aerea
Meridiana Eurofly, emerge che la Associazione Padova Millenium Basket
ONLUS non ha potuto raggiungere l’aeroporto di Cagliari per il maltempo,
atterrando invece all’Aeroporto di Olbia alle ore 12,10 del 24/1/09.
In tale frangente vi sarebbe stato il tempo necessario per raggiungere
comunque via terra il capoluogo sardo con l’utilizzo del pullman messo a
disposizione dalla compagnia aerea Meridiana alle ore 13,15 circa (partito
effettivamente con altri passeggeri alle ore 13,18), che avrebbe potuto
pervenire a Cagliari in un tempo valutabile al massimo, alla stregua dei normali
tempi di percorrenza di un mezzo diretto a Cagliari senza fermate intermedie ,
in circa 4 ore ( si veda la dichiarazione della ARST, Azienda dei Trasporti
Regionale della Sardegna), e quindi in tempo utile per consentire alla squadra
ospite di raggiungere il campo di gara entro l’ora fissata per l’incontro.
E’ stato documentalmente dimostrato dalla Società Ba.D.S. Quartu S.Elena che
non sussistevano difficoltà atmosferiche tali da impedire di percorrere la
necessaria distanza in un tempo ragionevole quale quello sopra indicato,
idoneo a consentire la disputa dell’incontro ( si vedano i documenti provenienti
dalla regione Sardegna e dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del consiglio dei Ministri).
Sotto il profilo della distanza da percorrere, della praticabilità delle strade e della
disponibilità di mezzi di trasporto, quindi, non si rinviene causa di forza
maggiore inteso, ai sensi del citato regolamento, come “causa esterna,
oggettivamente e documentalmente provata da un ente terzo, che abbia
impedito o ritardato il percorso di viaggio”.
Occorre interrogarsi ora sulla impossibilità, dedotta dalla Società padovana, di
accedere a bordo del pullman predetto da parte dei giocatori della squadra
poiché diversamente abili e in difetto di idonea assistenza da parte del
personale della compagnia aerea e dell’aeroporto di Olbia.
Mentre la circostanza che il mezzo messo a disposizione non fosse dotato di
strumenti per l’accessibilità delle persone diversamente abili non appare
ragionevolmente contestabile ed è anzi provato dai documenti provenienti dalla
società aerea Meridiana Eurofly, ritiene il Collegio innanzi tutto che la
circostanza della totale assenza di qualsiasi aiuto o assistenza non possa
ritenersi provata; in nessun degli atti provenienti da terzi si fa riferimento a
richieste di aiuto in tal senso formulate dalla Associazione Padova Millenium
Basket ONLUS, né a rifiuti di collaborazione, restando così inapplicabile il
concetto di “ forza maggiore “ di cui al R.E. più volte citato.
In secondo luogo va sottolineato come la Società Ba.D.S. Quartu S.Elena abbia
ragionevolmente al riguardo dedotto che, purtroppo, siffatte situazioni si
verifichino di frequente; non può non rilevarsi al riguardo, con rammarico,
l’insufficienza in Italia di strutture e mezzi atti a consentire la piena mobilità delle
persona diversamente abili e, viceversa, l’esistenza di innumerevoli forma di
barriere e ostacoli architettonici.
Tale considerazione critica del livello di accessibilità delle infrastrutture nel
nostro Paese, tuttavia, se da un lato induce il Collegio a segnalare e a dolersi
della gravità della situazione, dall’altra non può non determinare una oggettiva
considerazione della notorietà e prevedibilità delle difficoltà di spostamento che
sono chiamate ad affrontare le squadre sportiva affiliate che proprio per questo,
come esattamente segnalato e dimostrato dal Ba.D.S. Quartu S.Elena, per
poter affrontare gli spostamenti necessari nel corso delle trasferte sono
chiamate ad organizzarsi preventivamente per risolvere i problemi di mobilità.
In altri termini la difficoltà di accesso su pullman è circostanza, purtroppo,
facilmente prevedibile non solo a fronte di eventi straordinari come l’atterraggio
in destinazione diversa da quella originaria, ma in occasione di ogni trasferta, il
che fa venir meno in tale circostanza l’eccezionalità e non prevenibilità che
deve caratterizzare la causa di forza maggiore.
Anche sotto tale profilo, quindi, non sussiste causa di forza maggiore, tanto più
che, anche a voler ritenere che (circostanza, si ribadisce, non provata) nel caso
di specie l’accesso al pullman sia stato veramente impossibile, è stato
dimostrato dalla parte resistente che presso l’Aeroporto di Olbia la squadra
della Associazione Padova Millenium Basket ONLUS avrebbe potuto affittare
automezzi idonei a consentire di raggiungere tempestivamente il campo di gara,
automezzi certamente facilmente accessibili, anche con ridotti aiuti, da parte di
persone diversamente abili.
Il Collegio ritiene quindi che effettivamente l’assenza della squadra patavina
non sia giustificabile ai sensi dall’art. 98, c. 6 del Regolamento esecutivo del
C.I.P. e legittimamente debba darsi luogo all’attribuzione della vittoria a tavolino
per 0-20 alla squadra del Ba.D.S. Quartu S.Elena .
Tuttavia vanno considerate le particolari circostanze in cui tali fatti si sono
verificati, cha hanno certamente determinato un comprensibile, anche se non
giustificabile, disorientamento nei dirigenti del Padova Millenium Basket
ONLUS; innanzi tutto la circostanza che la squadra si fosse regolarmente e
tempestivamente imbarcata su aereo diretto Cagliari; l’imprevisto scalo in
diverso aeroporto; le rassicurazioni fornite per via telefonica da un funzionario
del C.I.P., che in modo poco opportuno ha contribuito a indurre i dirigenti della
squadra a non perseverare nella ricerca di una immediata soluzione che pur
sarebbe stata possibile (tale circostanza, dedotta dalla Associazione Padova
Millenium Basket ONLUS - si veda istanza di arbitrato pag. 5 , punti 16 e 17 -
non è stata smentita dal C.I.P., che ben avrebbe potuto prendere parte al
presente giudizio per dar conto del proprio agire in tutte le fasi della vicenda
esaminata); le (pur sormontabili) avversità climatiche e di trasporto .
L’insieme di tali circostanze, acquisite al giudizio, inducono il Collegio ad
escludere l’applicabilità alla condotta della Associazione Padova Millenium
Basket ONLUS dell’art. 97 del Regolamento esecutivo del C.I.P., giacché non
appare configurabile, per le ragioni sopra descritte, una “ rinuncia preventiva
alla disputa della gara”, con conseguente non irrogabilità delle sanzioni ivi
previste.
La fattispecie rientra invece, secondo il Collegio, nell’ipotesi di “mancata o
ritardata presentazione in campo” della squadra ospitata, di cui all’art. l’art. 98,
comma 1, del Regolamento esecutivo del C.I.P.; tale norma prevede la
penalizzazione consistente nella sconfitta per 0-20, e l’eventuale penalizzazione
di 1 punto in classifica secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E:
poiché il comma 3 del citato art. 140 prevede la penalizzazione di 1 punto in
classifica solo se “ l’infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave” e, per
i motivi esposti, può al massimo rinvenirsi nella condotta dei dirigenti
dell’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS una colpa di lieve entità, il
Collegio ritiene applicabile la sola sanzione della sconfitta per 0-20, restando
quindi escluse altre sanzioni nei confronti della Società medesima, quali quelle
sopra ricordate e inopportunamente inflitte dal provvedimento che viene oggi
annullato (consistenti appunto in sanzioni pecuniari e penalizzazione di 1 punto
in classifica).
Le medesime considerazioni vengono tenute presenti nella statuizione relativa
alle spese legali.
4. Sulle spese del giudizio il Collegio osserva quanto segue.
La Società Ba.D.S. Quartu S. Elena chiede, al punto n. 6 delle sue conclusioni
come riportate nella comparsa conclusionale 20/4/2009, la condanna del C.I.P.
alla rifusione di tutte le spese sostenute dalla Società per il giudizio dinanzi alla
Commissione di Giustizia Sportiva, oltre che, secondo il punto n. 7 delle
conclusioni, le spese ed onorari del presente giudizio.
Il Collegio ritiene di non essere competente a decidere sulle spese del giudizio
dinanzi alla Commissione C.I.P. perché trattasi di domanda avente sostanziale
natura risarcitoria, non essendo prevista una formale regolazione delle spese in
quella fase giudiziale.
Quanto alle spese della presente fase, la cui liquidazione rientra, invece, nella
competenza del Tribunale, il Collegio ritiene che: a) le spese e competenze del
giudizio arbitrale dinanzi al Tribunale, ivi compreso il compenso degli Arbitri,
vadano poste a carico del C.I.P. che ha provocato la necessità del giudizio
dinanzi al Tribunale, avendo giudicato la sua Commissione di Giustizia Sportiva
in violazione delle regole del contraddittorio; b) le spese legali sostenute dalle
due Società affiliate debbano, per le stesse ragioni, essere poste a carico del
C.I.P. per una metà, che si quantifica in € 500,00 per ciascuna parte, e
compensate per l’altra metà, in considerazione delle particolarità della
questione, come evidenziate nei precedenti punti della presente decisione, e
della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie
parzialmente l’istanza d’arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone per
quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione:
a) in parziale riforma dell’impugnata decisione della Commissione di Giustizia
Sportiva del C.I.P. del 17 febbraio 2009, annulla la sanzione pecuniaria di
€ 2.000,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica inflitte alla
Associazione Padova Millenium Basket ONLUS;
b) pone a carico del C.I.P. la metà delle spese legali sostenute dalla
Associazione Padova Millenium Basket ONLUS e dalla Società BA.D.S.
Quartu S. Elena per il presente giudizio, quantificandole in € 500,00 per
ciascuna parte;
c) compensa tra le parti l’altra metà delle spese legali;
d) pone a carico del C.I.P., con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari
degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali
e accessori di legge;
e) pone a carico dell’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS e della
Società BA.D.S. Quartu S. Elena il pagamento dei diritti amministrativi per
il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport;
f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal
Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2009, in conferenza personale degli
Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di
seguito indicati.
F.to Learco Saporito
F.to Giuseppe Albenzio
F.to Enrico De Giovanni