CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 ottobre 2009 promosso da: Massimo Komatz contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 ottobre 2009 promosso da: Massimo Komatz contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Gabriella Palmieri in qualità di Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli Arbitri a elezione di parte Prof. Avv. Filippo Lubrano in qualità di Arbitro nominato da Massimo Komatz Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato dalla Federazione Italiana Pallacanestro L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 1286 del 29 giugno 2009 promosso da: Massimo Komatz, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Manzi, Giuseppe Avolio e Alessandra Schileo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, alla Via Confalonieri n. 5 parte istante contro Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in data 26 giugno 2009 (prot. n. 0391), il sig. Massimo Komatz (di seguito, per brevità, anche “istante” o la “parte istante”), tesserato della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche “Federazione “, “FIP” o la “parte intimata”) e del Comitato Italiano Arbitri (di seguito, per brevità, anche “CIA”) chiedeva alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Camera”) - ex Titolo III, artt. 4 e 5 del Regolamento della Camera, in relazione all’art. 45 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro - di “[…] esperirsi il tentativo di conciliazione […]” avverso le deliberazioni della FIP relative alle modalità elettive, e successivamente procedurali, del Presidente del CIA e dei Consiglieri dello stesso CIA. Nello specifico, la parte istante proponeva ricorso avverso: 􀂃 la delibera n. 41 (di cui al C.U. FIP n. 975 del 25 maggio 2009 – Consiglio di Presidenza n. 2) 􀂃 la delibera n. 42 del Presidente Federale (di cui al C.U. FIP n. 978 del 26 maggio 2009 – Presidenza n. 17), nonché delle successive intervenute deliberazioni di cui al: 􀂃 C.U. FIP n. 1000 del 3 giugno 2009 – Presidenza n. 20 “Errata Corrige alla delibera n. 43 di cui al C.U. FIP n. 978 del 26 maggio 2009 – Presidenza n. 18 􀂃 C.U. FIP n. 1001 del 3 giugno 2009 – Segreteria Federale n. 38 – “Errata Corrige al C.U. n. 995 del 1 giugno 2009 – Segreteria Federale n. 37” tutte facenti espresso riferimento alle deliberazioni nn. 292 e 296 assunte dal Consiglio Federale nella riunione del 15 e 16 maggio 2009. Con nota del 26 giugno 2009 (prot. n. 0392), il Segretario della Camera, Dott. Luca Saccone, comunicava all’istante – e, per conoscenza alla Federazione Italiana Pallacanestro - che “[…] a seguito delle modifiche apportate allo Statuto del CONI e all’approvazione delle stesse, la Camera è stata soppressa” e che “le sue funzioni a far data dal 22 gennaio 2009 sono state assunte dall’Alta Corte di giustizia sportiva e dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”. L’istante rilevava dalla comunicazione a firma del Segretario Generale del CONI, Dott. Raffaele Pagnozzi, prot. n. 0127/08 del 21 maggio 2008 – avente per oggetto “Approvazione modifiche Statuto CONI (D.M. 7 aprile 2008) Nuovo Sistema di Giustizia e Arbitrato per lo Sport - indirizzata anche alle Federazioni Sportive Nazionali - , che il CONI qualificava come mera “modificazione della denominazione e composizione della Camera l’istituzione del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e dell’Alta Corte di giustizia sportiva, preconizzando quindi la continuità del sistema di giustizia sportiva e quindi distribuendo tra i medesimi organi le competenze già attribuite alla Camera”. L’istante, pertanto, depositava ex art. 9 e ss. del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito anche, per brevità, “Codice”) presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Tribunale”), in data 29 giugno 2009 (prot. n. 1286), un “Ricorso in riassunzione – Istanza di arbitrato con nomina dell’arbitro – Richiesta di provvedimento cautelare – Richiesta di provvedimento Presidenziale”, impugnando i medesimi provvedimenti oggetto dell’istanza di conciliazione depositata presso la Segreteria della Camera in data 26 giugno 2009 (prot. n. 0391). Con tale atto l’istante dichiarava di riassumere innanzi alla nuova Autorità competente il giudizio già promosso avanti alla Camera. Nell’istanza cautelare contenuta nell’atto, l’istante riteneva che “Il grave danno e irreparabile cagionato dai provvedimenti impugnati è del tutto evidente, se si pone mente al fatto che la lesione del principio di democrazia interna impedisce al ricorrente il legittimo esercizio dei suoi diritti elettorali, delegittima l’elezione dei delegati CIA e conseguentemente del Presidente del CIA. Inoltre, nel caso di successivo accoglimento del ricorso, gli atti posti in essere dagli organi illegittimamente eletti verranno travolti con grave pregiudizio per il regolare svolgimento dell’intera attività sportiva alla cui promozione è delegata la FIP”. Sempre l’istante, nella richiesta di provvedimento presidenziale ex art. 23 del Codice, chiedeva che “il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, riconosciuta la sussistenza di ragioni di estrema gravità ed urgenza – consistenti, appunto, nel fatto che la già convocata 1^ Assemblea Generale elettiva del Comitato Italiano Arbitri per il giorno 1° agosto 2009 è deputata ex delibera n. 42 C.U. 978 del 26 maggio 2009 ad eleggere per il quadriennio 2009/2012 il Presidente CIA e due componenti del Consiglio Direttivo CIA e quindi a completare l’intero procedimento elettorale in corso – voglia disporre, inaudita altera parte, una misura cautelare, consistente nella sospensione dell’efficacia del provvedimento di convocazione […]”. La parte istante, altresì, rassegnava le conclusioni del seguente tenore: “[…] a corredo di quanto già esposto nella presente istanza, da considerarsi parte integrante del presente ricorso, rinnova le domande ivi già formulate [annullamento delle citate delibere e revoca della convocazione dei comizi ] […] e quindi chiede dichiararsi la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport a conoscere e decidere; nomina ex art. 1, comma 2 del Codice di rito il Prof. Avv. Filippo Lubrano quale arbitro designato; chiede, previo esperimento ex art. 20 del Codice di rito del tentativo di conciliazione sulle questioni oggetto della presente controversia, annullarsi previa sospensiva, e previa disposizione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’art. 23 del Codice di rito le delibere citate in narrativa e, per l’effetto, revocarsi la convocazione dei comizi e la convocazione della 1^ Assemblea Generale elettiva del Comitato Italiano Arbitri; con vittoria di spese, competenze ed onorari”. In data 29 giugno 2009, tale istanza veniva anticipata via fax alla FIP e, poi, inviata per raccomandata alla stessa Federazione. Con memoria depositata in data 20 luglio 2009, prot. n. 1381, si costituiva la FIP, che concludeva, relativamente alla richiesta cautelare presentata al Presidente del Tribunale, per la reiezione in quanto “[…] inammissibile e destituita dai presupposti nonché infondata in fatto e in diritto”. Relativamente al merito concludeva per l’accertamento e la dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto, con vittoria di spese, competenze e onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo. La FIP nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Presidente del Tribunale, evocato ex art. 23 del Codice, con propria determinazione n. 1404 del 21 luglio 2009, “Considerato, nel quadro di una valutazione bilanciata degli interessi in campo, prevalente l’interesse allo svolgimento della 1^ Assemblea Generale Elettiva del Comitato Italiano Arbitri, convocata per il giorno 1 agosto 2009”, respingeva l’istanza di sospensione presentata dal sig. Massimo Komatz. Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 30 luglio 2009. Nel corso dell’udienza concedeva alle parti termine per il deposito di memorie e documenti e per successive repliche, fissando l’udienza di discussione per il 24 settembre 2009. Inoltre, dopo breve camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice, sentite le parti, “[…] considerati anche i tempi normalmente necessari per l’esecuzione della delibera che sarà adottata nel corso dell’Assemblea Generale Elettiva del Comitato Italiano Arbitri convocata per il giorno 1° agosto 2009 e tenuto conto dei tempi brevi entro i quali la questione sarà decisa nel merito […]” confermava il provvedimento n. 1404 assunto dal Presidente del TNAS in data 21 luglio 2009. Con atto di motivi aggiunti inviato via fax a questo Tribunale in data 31 luglio 2009 prot. n. 475 e nella stessa data all’istante FIP, il sig. Komatz ha proposto impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 1113 in data 30 giugno 2009 del Comitato Italiano Arbitri n. 15 di proclamazione degli eletti quali delegati all’Assemblea elettiva di categoria in rappresentanza degli Arbitri impegnati nei Campionati professionistici e non professionistici; e avverso il Comunicato Ufficiale n. 3 del 2 luglio 2009 contenente l’errata corrige del Comunicato Ufficiale n. 1113 in data 30 giugno 2009. Il Collegio arbitrale, all’esito dell’udienza di discussione svoltasi in data 24 settembre 2009, tratteneva il procedimento in decisione. MOTIVI 1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità, improcedibilità e di tardività dell’istanza proposta dal sig. Komatz formulate dalla FIP. Come già detto, l’istante depositava, presso la Segreteria della Camera atto in data 26 giugno 2009 (prot. 0391), con il quale chiedeva alla Camera - ex Titolo III, artt. 4 e 5 del Regolamento della stessa Camera, in relazione all’art. 45 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro - di “[…] esperirsi il tentativo di conciliazione […]” avverso le deliberazioni della FIP relative alle modalità elettive, e successivamente procedurali, del Presidente del CIA e dei Consiglieri dello stesso CIA. Con nota del 26 giugno 2009 (prot. n. 0392), il Segretario della Camera comunicava all’istante – e, per conoscenza alla Federazione Italiana Pallacanestro - che “[…] a seguito delle modifiche apportate allo Statuto del CONI e all’approvazione delle stesse, la Camera è stata soppressa” e che “le sue funzioni a far data dal 22 gennaio 2009 sono state assunte dall’Alta Corte di giustizia sportiva e dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”. L’istante, pertanto, depositava ex art. 9 e ss. del “Codice” presso il “Tribunale”, in data 29 giugno 2009 un “Ricorso in riassunzione – Istanza di arbitrato con nomina dell’arbitro – Richiesta di provvedimento cautelare – Richiesta di provvedimento Presidenziale”, impugnando i medesimi provvedimenti oggetto dell’istanza di conciliazione depositata presso la Segreteria della Camera in data 26 giugno 2009 (prot. n. 0391). In data 29 giugno 2009, tale istanza veniva anticipata via fax alla FIP a cura dell’istante. Va considerato, sull’eccezione sollevata dall’intimata FIP, che, in effetti, essendo stata soppressa la previgente Camera e prima della proposizione dell'istanza d’arbitrato (in data 26 giugno 2009 prot. n. 0391) e che, a quella data, essendo stata ampiamente completata la nomina dell’organo arbitrale in quella sede, non è applicabile nella specie l’art. 33, c. 3 del “Codice”, in virtù del quale «… le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa…»; L’eccezione d’inammissibilità, proposta dall’intimata FIP, tuttavia, non ha pregio e va disattesa, perché, il “ricorso in riassunzione – istanza di arbitrato con nomina dell’arbitro – richiesta di provvedimento cautelare – richiesta di provvedimento presidenziale“ proposto dal sig. Komatz in data 29 giugno 2009, anticipato via fax alla FIP nella stessa data del 29 giugno 2009, presenta tutti gli elementi obbligatoriamente stabiliti dall’art. 9 del Codice per l’introduzione dell'arbitrato in questa sede anche in ordine alla completezza del contraddittorio. La non corretta intestazione recata da detta istanza, infatti, laddove indica una riassunzione non configurabile nel caso di specie, trattandosi di organo ormai soppresso, non ne implica di per sé l’inammissibilità, essendo rilevante, al fine di considerarla invece ammissibile, che siano stati effettuati gli adempimenti prescritti dagli articoli 9, 10 e 11 del Codice. Non si è verificata alcuna decadenza in capo al ricorrente, perchè non si sono verificate quelle specificamente stabilite per la mancata osservanza dei termini di comunicazione alla controparte e di deposito dell’istanza arbitrale, o di quelli di regolarizzazione ex art. 14 del Codice. 2. La FIP ha, poi, eccepito la tardività dell’istanza, perché i provvedimenti oggetto del ricorso erano stati pubblicati sul C.U. n. 917 del 18 maggio 2009, sul C.U. n. 975 del 25 maggio 2009 e sul C.U. n. 978 del 26 maggio 2009 e, quindi, al momento della proposizione del ricorso era decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 10, comma 4, secondo periodo, del Codice. Tale profilo di tardività viene d’ufficio dal Collegio valutato anche con riferimento all’atto di motivi aggiunti inviato via fax al Tribunale in data 31 luglio 2009 e nella stessa data all’istante FIP, con il quale sono stati impugnati il Comunicato Ufficiale n. 1113 in data 30 giugno 2009 e l’errata corrige di cui al Comunicato Ufficiale n. 3 del 2 luglio 2009. L’art. 49 del Nuovo Regolamento organico della FIP prevede, al primo comma, che “le deliberazioni del Consiglio Federale e le decisioni adottate dagli organismi statutari operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale, firmato dal Segretario Generale ed entrano in vigore da tale data, salvo quelle per le quali sono previste particolari modalità di notifica oppure rinviate ad epoca successiva esplicitamente indicata nel testo della decisione stessa”; e salva la facoltà del Consiglio di assumere “deliberazioni a carattere interno o con riserva di successiva pubblicazione” (ultimo paragrafo). In disparte la considerazione che, in base alla predetta disposizione, le delibere in questione erano senza dubbio entrate in vigore ed erano efficaci dalla data del Comunicato Ufficiale che le contemplava, non essendo espressamente previsto alcun ulteriore specifico adempimento relativo alla forma della comunicazione, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente. Dalla ricostruzione dei fatti di causa emerge con chiarezza che il ricorso, sia innanzi alla Camera(in data 26 giugno 2009), sia innanzi a questo Tribunale (in data 29 giugno 2009), è stato proposto quando le elezioni dei delegati avevano già avuto luogo (26 – 27 giugno 2009); che la prima Assemblea elettiva, convocata per il 1° agosto 2009, si è svolta e che, per l’effetto, sono stati eletti sia il Presidente CIA sia i due Consiglieri CIA, uno per il settore professionistico e uno per il settore non professionistico. Risulta evidente che l’elezione dei delegati era finalizzata alla loro partecipazione all’Assemblea elettiva di categoria e, quindi, allo svolgimento dell’Assemblea stessa. L’istante non ha proposto impugnazione, neanche con atto di motivi aggiunti, avverso l’elezione del Presidente CIA e dei due Consiglieri CIA all’esito della predetta Assemblea Generale, i cui risultati, peraltro, sono stati resi disponibili su internet sin dal 2 agosto 2009; dimostrando così, inequivocabilmente, di prestare acquiescenza al risultato conclusivo del procedimento di elezione, scandito in fasi e confluito nella nomina del Presidente CIA e dei due Consiglieri CIA. D’altronde, il ricorso in riassunzione – istanza di arbitrato era diretto anche avverso la delibera n. 41, di cui al Comunicato Ufficiale FIP n. 975 in data 25 maggio 2009, di convocazione dell’Assemblea generale elettiva del CIA e avverso la delibera n. 42, di cui al Comunicato Ufficiale FIP n. 978 in data 26 maggio 2009, di convocazione dell’Assemblea Generale e di nomina della Commissione Verifica dei Poteri. L’interesse a ricorrere dell’istante doveva, quindi, sostanziarsi anche con riferimento all’atto conclusivo del relativo procedimento, cioè al risultato degli eletti dall’Assemblea quale momento finale e, comunque, centrale della procedura stessa. Le censure articolate con riferimento alle modalità di elezione dei delegati, in disparte ogni considerazione circa l’attualità e la concretezza dell’interesse dell’istante sullo specifico profilo, avuto riguardo alla tempistica dello svolgimento delle elezioni dei delegati rispetto alla proposizione dell’istanza di arbitrato, elezioni alle quali, peraltro, l’istante stesso aveva partecipato, rappresentano la contestazione nei confronti di una fase del procedimento, assumendone (una pretesa) illegittimità, che non può non riverberarsi e minare alla base, e non come invalidazione riflessa o indiretta, (sul)la legittimità dell’Assemblea dei delegati e (sul)le votazioni da quest’ultima scaturite. Un’impugnazione non estesa ai risultati della predetta Assemblea non eliminerebbe, infatti, il risultato (che si assume illegittimamente) conseguito dagli eletti. Né si può riconoscere alcun effetto di caducazione automatica a seguito della (eventuale dichiarazione di) illegittimità dell’atto procedimentale costituito dall’elezione dei delegati, senza un’espressa impugnazione dei risultati dell’Assemblea Generale, anche alla luce del principio del contraddittorio (art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c.), sotto il profilo dell’osservanza della regola generale della domanda e della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). 3. In conclusione, l’istanza in epigrafe va dichiarata inammissibile per difetto di interesse nei termini fin qui esposti. 4. Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1. dichiara inammissibile l’istanza d’arbitrato prot. n. 1286 del 29 giugno 2009 in epigrafe, proposto dal sig. Massimo Komatz; 2. in considerazione dell’oggetto della controversia dispone la compensazione fra le parti delle spese di difesa del presente procedimento; 3. condanna, con il vincolo di solidarietà, il ricorrente al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in € 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori e spese; 4. pone a carico delle parti — sig. Massimo Komatz e Federazione Italiana Pallacanestro — il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 19 ottobre 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Avv. Filippo Lubrano F.to Massimo Zaccheo
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