CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 dicembre 2010 promosso da: Sig. Alessandro Bognetti / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 dicembre 2010 promosso da: Sig. Alessandro Bognetti / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri L’A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 14 dicembre 2010 ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato prot. n. 1863 del 28 agosto 2010 promosso da: Alessandro Bognetti, nato il 9 maggio 1981 e residente a Robbio (PV), via Cremona n. 2, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Robbio, Via Garibaldi n. 11, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato del 26 agosto 2010 ricorrente contro Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), con sede in Roma, via Tevere n. 9, in persona del dott. Marcello Nicchi, suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 16 settembre 2010 resistente e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete altra parte intimata, non costituita * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Alessandro Bognetti (il “sig. Bognetti” o il “Ricorrente”) è tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ed associato all’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) presso la Sezione di Vercelli in qualità di arbitro effettivo. 2. La Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) (“AIA” o la “Resistente”) è l’associazione che, all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e degli organismi internazionali cui aderisce la federazione stessa. 3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 4. Con atto in data 22 marzo 2010 (prot. n. 19-09/10), la Procura Arbitrale Nazionale (la “Procura Arbitrale”) deferiva alla Commissione di Disciplina Regionale dell’AIA del Piemonte-Valle d’Aosta (la “Commissione Disciplinare AIA”) il sig. Bognetti per i. violazione dell’art. 40, comma 4, lett. d) ed e) del Regolamento AIA, “per aver effettuato dichiarazioni su proprio sito internet e svolto attività di informazione senza la prescritta autorizzazione del presidente dell’AIA”, e per ii. violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a), b), e c) del Regolamento AIA, “per aver favorito, o comunque consentito, l’anonimato fra colleghi arbitri e l’aver pubblicato l’atto di convocazione della Procura Arbitrale, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità ed al rispetto dei ruoli istituzionali”. 5. Al sig. Bognetti veniva inoltre contestata la “circostanza aggravante della recidiva specifica” ex art. 7, comma 4, lett. c) delle Norme di Disciplina dell’AIA (le “Norme di Disciplina”), in riferimento a precedente “sospensione di tre mesi comminata dalla C.D. Territoriale della FIGC del Piemonte V.A. in data 5 giugno 2008 in quanto gestore di un sito web [che] ha garantito e promosso l’anonimato tra gli arbitri”. 6. Con decisione del 9 giugno 2010 (prot. n. 237-03/04) la Commissione Disciplinare AIA, respinte tutte le eccezioni e difese del sig. Bognetti, gli irrogava la sanzione disciplinare del “ritiro della tessera”. 7. Contro la decisione della Commissione Disciplinare AIA il sig. Bognetti proponeva appello alla Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA (la “Commissione d’Appello AIA”), chiedendo, per una serie gradata di motivi, l’integrale riforma della decisione impugnata, previa ammissione dei mezzi istruttori già richiesti nel corso del procedimento di fronte alla Commissione Disciplinare AIA e da questa non ammessi. 8. La Procura Arbitrale, per contro, formulava richiesta di rigetto dell’appello e di conferma della decisione impugnata. 9. La Commissione d’Appello AIA, con decisione n. 002 del 16 luglio 2010 (la “Decisione della Commissione d’Appello AIA”), rigettava l’appello proposto dal sig. Bognetti e per l’effetto confermava la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare AIA. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 10. Con istanza in data 21 agosto 2010, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente ha dato avvio al presente arbitrato, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di nullità, inammissibilità, illegittimità o inefficacia del procedimento disciplinare in tutti i suoi atti e, nel merito, il proscioglimento dell’istante da ogni addebito, anche per intervenuta prescrizione e, comunque, la commutazione della sanzione espulsiva in altra di natura conservativa, in applicazione delle circostanze attenuanti. 11. Il Ricorrente proponeva, altresì, istanza di acquisizione di tutti gli atti del deferimento della Procura Federale della FIGC (la “Procura Federale”) del 16 aprile 2008, indagini preliminari comprese e del conseguente procedimento disciplinare svolto avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale del Piemonte-Valle d’Aosta della FIGC (la “Commissione Disciplinare FIGC”), e di escussione di alcuni testimoni. 12. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente formulava infine richiesta, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice TNAS, di essere giudicato da un arbitro unico, scelto fra le persone del prof. avv. Ferruccio Auletta, del prof. avv. Luigi Fumagalli, del prof. avv. Filippo Lubrano. 13. Con memoria depositata in data 16 settembre 2010 l’AIA si è costituita nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposta dal sig. Bognetti o, in mero subordine, il suo rigetto nel merito, ed aderendo alla nomina del prof. avv. Luigi Fumagalli quale arbitro unico. 14. Nessuna difesa veniva invece depositata dalla FIGC, pure indicata dal Ricorrente come soggetto contro il quale la domanda di arbitrato veniva proposta. 15. In data 17 settembre 2010 il prof. avv. Luigi Fumagalli accettava l’incarico e, con ordinanza del 23 settembre 2010, dettava i disposizioni per la prosecuzione dell’arbitrato. 16. Sulla base di siffatta ordinanza, in data 29 settembre 2010 e 5 ottobre 2010, rispettivamente, il sig. Bognetti e l’AIA depositavano memorie di replica. 17. Il 12 ottobre 2010 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, l’Arbitro Unico invitava le parti ad illustrare le istanze istruttorie presentate nell’istanza di arbitrato e, successivamente, a discutere le eccezioni preliminari e le questioni di merito. 18. Esaurita la discussione, su invito dell’Arbitro Unico, la Resistente depositava l’atto di deferimento del 16 aprile 2008. 19. Su istanza del Ricorrente, l’Arbitro Unico concedeva al Ricorrente termine per il deposito di memoria limitata alle questioni interessate dal documento acquisito nel corso dell’udienza e alla Resistente termine per replica, e si riservava ogni decisione, anche in merito alle istanze di merito ed istruttorie. 20. Nei termini fissati all’udienza, il sig. Bognetti e l’AIA depositavano le rispettive memorie autorizzate all’udienza. C.2 Le domande delle parti comparse nell’arbitrato a. Le domande del sig. Bognetti 21. Il sig. Bognetti nella propria istanza di arbitrato ha chiesto “in via preliminare, Dichiarare nullo, inammissibile, improponibile, illegittimo, inefficace, l’azione disciplinare e il procedimento disciplinare in tutti i suoi atti, comprese le due citate delibere [della Commissione Disciplinare AIA e della Commissione d’Appello AIA], - per difetto assoluto di giurisdizione e/o competenza a conoscere e decidere il suddetto procedimento disciplinare siccome appartenente alla giurisdizione e/o competenza degli Organi di giustizia federale, rimettendo se del caso gli atti alla Procura Arbitrale affinché provveda a trasmetterli alla Procura Federale ex art. 32, c. 9°, Reg. AIA per le conseguenti determinazioni; - per violazione del principio ne bis in idem e per la ritenuta irrilevanza disciplinare delle stesse condotte contestate per quanto già note alla Procura Federale in conseguenza di una precedente indagine condotta a carico dell’istante; - per effetto della nullità originaria dell’atto di deferimento emesso dalla Procura Arbitrale in violazione dell’art. 52, c. 3° e 4°, Reg. AIA e dell’art. 4, commi 2° e 6°, lett. g) Norme Disc. AIA; in subordine e nel merito, - previa eventuale dichiarazione di invalidità, illegittimità, revoca, inefficacia e/o disapplicazione dell’art. 40, c. 4°, lettere d), e) Reg. AIA per contrasto con norme costituzionali, con i principi informatori del CONI e della FIGC e del conseguente procedimento disciplinare, prosciogliere l’istante da ogni addebito con miglior formula, anche per l’intervenuta prescrizione; - nella non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità disciplinare in capo all’istante, previa dichiarazione di invalidità, illegittimità, inefficacia, revoca e/o disapplicazione della sanzione espulsiva in quanto sproporzionata ed eccessiva rispetto agli addebiti, commutarla in altra di natura conservativa, giudicando equipollente la contestata aggravante con le attenuanti applicabili”. 22. Nelle memorie del 29 settembre 2010 e del 19 ottobre 2010 il Ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate. b. Le domande dell’AIA 23. Nella memoria depositata il 16 settembre 2010 l’AIA ha concluso per “la declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario o, in subordine, per il suo rigetto nel merito”. 24. Siffatte conclusioni sono state confermate nelle memorie in data 5 ottobre 2010 e 21 ottobre 2010. C.3 La posizione delle parti comparse nell’arbitrato a. La posizione del sig. Bognetti 25. Il Ricorrente articola in svariati motivi le proprie censure alla Decisione della Commissione d’Appello AIA, svolti sulla base della ricostruzione delle vicende disciplinari che avevano condotto all’irrogazione (nel 2008) di una prima sanzione e quindi del procedimento sfociato nella Decisione della Commissione d’Appello AIA. 26. In particolare, il sig. Bognetti, dopo aver dato atto di essere proprietario e titolare del sito web “arbitri.com” (il “Sito”), aperto nel 2001 e sul quale a partire dal 2004 ha iniziato a promuovere forum di discussione in merito a questioni attinenti alla vita dell’AIA, richiama il procedimento aperto dalla Procura Federale nel 2008, che lo aveva deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (il “CGS”) e dell’art. 40, comma 4, lett. d) del Regolamento AIA, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo invitato pubblicamente sul forum gli arbitri ad esprimere commenti su episodi, calciatori, altre componenti tecniche e gare, anche per quelle per le quali erano stati designati. Come esposto dal Ricorrente, a conclusione del procedimento, la Commissione Disciplinare FIGC, con decisione del 5 giugno 2008, gli aveva irrogato la sanzione dell’inibizione per tre mesi. 27. Secondo la ricostruzione del Ricorrente, nella motivazione del provvedimento del 5 giugno 2008, la sanzione inibitoria irrogata era stata espressamente collegata all’invito alla partecipazione al forum pubblicato nel Sito, nel quale si leggeva di non far mai nomi relativi alla direzione delle gare commentate, restando nell’anonimato, e basata sulla violazione del divieto, incombente agli arbitri, di rilasciare dichiarazioni sulle gare dirette in assenza della preventiva autorizzazione del presidente AIA. Per tale motivo, quindi, dopo la notificazione della decisione del 5 giugno 2008, il sig. Bognetti aveva provveduto a cancellare dal Sito tale invito rivolto ai partecipanti, mantenendo, invece, inalterato il funzionamento del Sito stesso. 28. Tanto premesso, e dopo aver ricostruito lo svolgimento del procedimento disciplinare culminato con la Decisione della Commissione d’Appello AIA, il Ricorrente svolge le proprie censure avverso di essa, articolandole in più motivi. (i) Il primo motivo: “confusione fattuale” 29. In primo luogo, il Ricorrente censura l’affermazione, contenuta nella Decisione della Commissione d’Appello AIA, secondo la quale il sig. Bognetti avrebbe ammesso di essere “il creatore e il coordinatore” del Sito. Secondo la ricostruzione del Ricorrente, infatti, egli, pur essendo il proprietario del Sito, non ne sarebbe in alcun modo il coordinatore, in quanto, come dichiarato nel corso del procedimento, i vari forum di discussione contenuti nel Sito sarebbero gestiti in autonomia da diversi moderatori, senza alcun intervento da parte dello stesso Bognetti. La confusione sulla premessa sopra evidenziata, pertanto, avrebbe portato la Commissione d’Appello AIA ad una serie di semplificazioni e forzature, atte a giustificare la sanzione irrogata, laddove, invece, la mera apertura del Sito e la sua gestione non sono mai state oggetto di contestazione disciplinare. (ii) Il secondo motivo: violazione del principio del doppio grado di giudizio 30. La Decisione della Commissione d’Appello AIA sarebbe, poi, viziata in quanto la stessa, pur avendo correttamente rilevato un difetto di motivazione nella decisione della Commissione Disciplinare AIA, erroneamente non ha ritenuto di annullare siffatta decisione, rinviando il procedimento alla Commissione Disciplinare AIA, negando così di fatto al sig. Bognetti il suo diritto ad un doppio grado di giudizio. (iii) Il terzo motivo: mancata ammissione delle prove dedotte 31. Afferma quindi il Ricorrente che anche in merito alle prove dedotte dal sig. Bognetti, la Commissione d’Appello AIA, pur rilevando l’effettiva carenza della motivazione sul punto, ha erroneamente concluso per la loro inammissibilità e/o irrilevanza. L’acquisizione d’ufficio di prove documentali sarebbe, a parere della Commissione d’Appello AIA, consentita solo in via eccezionale, quando sia manifestamente decisiva per l’accertamento dei fatti contestati, laddove, nel caso in esame, secondo la Commissione d’Appello AIA, il sig. Bognetti avrebbe potuto procurarsi direttamente copia degli atti oggetto dell’istanza istruttoria, ed inoltre l’impostazione difensiva si sarebbe basata unicamente su considerazioni di diritto, non essendo in contestazione i fatti da accertare. In tal modo, tuttavia, secondo il Ricorrente, la Commissione d’Appello AIA avrebbe confuso l’esercizio del potere d’acquisire d’ufficio mezzi istruttori manifestamente decisivi ai fini della decisione con l’obbligo di decidere dell’ammissibilità e della rilevanza dei mezzi di prova dedotti dalla parte. Secondo il Ricorrente, la Commissione d’Appello AIA avrebbe comunque avuto l’onere di esaminare le istanze istruttorie di parte e valutarne la rilevanza e ammissibilità, motivando la propria decisione. Tale esame avrebbe permesso di accertare che, non essendo più gli atti del procedimento disciplinare svoltosi nel 2008 avanti alla Commissione Disciplinare FIGC nella disponibilità del sig. Bognetti, la richiesta di acquisizione di tali atti era assolutamente ammissibile e rilevante. 32. Inoltre, secondo il Ricorrente, sarebbe errata la Decisione della Commissione d’Appello AIA di ritenere inammissibile l’indicazione di un teste da escutere in quanto “non tesserato”. Il teste indicato, infatti, era un componente della Procura Federale e pertanto un tesserato qualificato all’esercizio della funzione disciplinare. 33. La Decisione della Commissione d’Appello AIA sarebbe, poi, errata e superficiale anche in merito alla ritenuta irrilevanza delle prove, posto che, secondo il Ricorrente, le richieste istruttorie avrebbero avuto lo scopo di accertare quali fossero le norme asseritamente violate dallo stesso, sulla cui base era stata ritenuta sussistente la competenza degli organi di giustizia federale ai fini di decidere le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e/o competenza della giustizia domestica AIA e di violazione del principio di ne bis in idem, nonché in merito alla dedotta prescrizione. (iv) Il quarto motivo: la nullità del deferimento 34. Secondo il Ricorrente, la Commissione d’Appello AIA avrebbe errato nel ritenere infondate le eccezioni di nullità del deferimento, sotto i due profili dedotti. 35. In primo luogo, infatti, a parere del sig. Bognetti, l’atto di contestazione avrebbe dovuto indicare i fatti di presunta rilevanza disciplinare sui quali la Procura Arbitrale avrebbe indagato, per consentire l’esercizio della difesa. Invece, mentre nell’atto di convocazione del 25 gennaio 2010 era stata addebitata al Ricorrente la gestione “senza autorizzazione, di un sito web denominato arbitri.com che fra l’altro garantisce e promuove l’anonimato fra gli arbitri”, nell’atto di deferimento del 22 marzo 2010 gli era stata contestata non la gestione senza autorizzazione del Sito, ma la violazione dell’art. 40, comma 4, lett. d) ed e) del Regolamento AIA, “per aver effettuato dichiarazioni su proprio sito internet e svolto attività di informazione senza la prescritta autorizzazione del presidente dell’AIA” dell’art. 40, comma 3, lett. a), b), e c) del Regolamento AIA “per aver favorito, o comunque consentito, l’anonimato fra colleghi arbitri e l’aver pubblicato l’atto di convocazione della Procura Arbitrale, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità ed al rispetto dei ruoli istituzionali”, nonché la circostanza aggravante della recidiva specifica ex art. 7, comma 4, lett. c) del Regolamento AIA. 36. In tal modo, secondo il Ricorrente, la contestata gestione del Sito senza autorizzazione si sarebbe trasformata nell’addebito di aver effettuato dichiarazioni e aver svolto attività informativa sul Sito senza la prescritta autorizzazione e la contestata garanzia e promozione dell’anonimato si sarebbe trasformata nell’addebito di mero favoreggiamento dell’anonimato. Così facendo, tuttavia, si sarebbe violata la norma che impone di indicare nella convocazione i fatti contestati, onde consentire all’incolpato l’immediata possibilità di esercitare la propria difesa. 37. In secondo luogo, poi, l’atto di deferimento sarebbe stato nullo per violazione dell’art. 53, comma 3 del Regolamento AIA e dell’art. 6, lett. g) delle Norme di Disciplina, in quanto mancante della “enunciazione chiara e precisa del fatto, delle norme violate e delle eventuali circostanze aggravanti”. In proposito, il sig. Bognetti sostiene che la formulazione dei fatti addebitati era generica, equivoca e non circostanziata. 38. Dalla dedotta nullità dell’atto di deferimento discenderebbe, per il Ricorrente, la nullità dell’azione disciplinare in tutti i suoi effetti, ivi compresa la Decisione della Commissione d’Appello AIA. (v) Il quinto motivo: il difetto di giurisdizione e/o competenza degli organi di giustizia dell’AIA a favore di quelli della FIGC 39. La Decisione della Commissione d’Appello AIA sarebbe errata, a parere del Ricorrente, anche relativamente al profilo dell’eccepito, ma negato, difetto di giurisdizione e/o competenza degli organi di giustizia domestica (dell’AIA) a favore di quelli della giustizia federale (della FIGC). Secondo il Ricorrente, infatti, almeno due delle violazioni contestategli (“aver effettuato dichiarazioni sul proprio sito internet e svolto attività di informazione senza la prescritta autorizzazione del Presidente AIA” e “aver favorito e incoraggiato l’anonimato fra colleghi arbitri e l’aver pubblicato l’atto di convocazione della Procura arbitrale”), pur richiamando apparenti violazioni del Regolamento AIA, appartengono alla giurisdizione e/o competenza degli organi di giustizia federale, con la conseguenza che, per effetto della connessione, tutta l’azione disciplinare avrebbe dovuto essere trasmessa dalla Procura Arbitrale alla Procura Federale, essendo la giustizia domestica meramente residuale e complementare rispetto a quella federale. 40. La carenza di giurisdizione e/o competenza degli organi di giustizia domestica avrebbe, pertanto, determinato la nullità di tutti gli atti del procedimento disciplinare, comprese le decisioni della Commissione Disciplinare AIA e della Commissione d’Appello AIA. (vi) Il sesto motivo: la violazione del principio “ne bis in idem” 41. Secondo il Ricorrente, poi, la Commissione d’Appello AIA avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione del principio “ne bis in idem”, essendo il sig. Bognetti già stato oggetto di indagine nel 2008 per gli stessi fatti e sanzionato con il provvedimento di sospensione per tre mesi. A tal riguardo, secondo il Ricorrente, non potrebbe condividersi la tesi fatta propria dalla Commissione d’Appello AIA, secondo la quale la condotta oggetto di valutazione disciplinare nel precedente procedimento si sarebbe protratta anche successivamente ad esso, assumendo il carattere di illecito permanente. 42. A parere del Ricorrente, infatti, nel procedimento del 2008 l’unica condotta ritenuta di rilevanza disciplinare sarebbe stato l’invito rivolto ai colleghi arbitri a mantenere l’anonimato nei commenti. Poiché tale invito era stato rimosso dal Sito a seguito della sanzione, l’unica condotta ritenuta di rilevanza disciplinare non si sarebbe affatto protratta nel tempo, e pertanto non vi sarebbe alcun illecito con carattere di permanenza. 43. Inoltre, poiché la Procura Federale avrebbe svolto un’indagine a tutto campo in merito all’apertura del Sito, alla sua gestione e ai suoi contenuti, secondo il Ricorrente l’applicazione di una sanzione unicamente per la violazione su indicata (invito a mantenere l’anonimato) avrebbe implicato un giudizio di irrilevanza delle condotte relative alla mera apertura del Sito. Se la Procura Federale avesse riscontrato nelle condotte del sig. Bognetti ulteriori violazioni a specifiche norme AIA, essa avrebbe dovuto procedere al suo deferimento anche sotto tali eventuali altri profili. Pertanto, la successiva azione disciplinare, avente ad oggetto gli stessi fatti già oggetto di indagine, salvo per l’aver pubblicato sul Sito l’avviso di convocazione della Procura Arbitrale, ad avviso del Ricorrente sarebbe inammissibile e/o improcedibile. (vii) Il settimo motivo: l’illegittimità costituzionale delle norme regolamentari AIA per violazione dell’art. 21 Cost. 44. Secondo il Ricorrente, poi, la Decisione della Commissione d’Appello AIA sarebbe errata anche laddove ha respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 4, lett. d), e dell’art. 40, comma 4, lett. e) del Regolamento AIA per violazione dell’art. 21 Cost. Secondo il Ricorrente, invero, il Regolamento AIA, comprimendo il diritto di manifestazione del pensiero degli arbitri, si porrebbe in palese contrasto non solo con norme di rango costituzionale, ma anche con quelle valevoli nell’ordinamento sportivo. Di siffatte norme, il Ricorrente chiede pertanto “l’accertamento incidentale” di illegittimità, con l’effetto di travolgere il procedimento disciplinare e la sanzione su di esse basata. (viii) L’ottavo motivo: l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare. 45. Secondo il Ricorrente, la Commissione d’Appello AIA avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare relativamente a tutti gli addebiti, ritenendo erroneamente che la condotta per la quale gli organi disciplinari dell’AIA erano stati chiamati a giudicare sarebbe stata permanente. 46. Secondo il Ricorrente, infatti, gli addebiti contenuti nell’atto di deferimento riguarderebbero (i) l’aver rilasciato dichiarazioni e svolto attività di informazione senza la prescritta autorizzazione del Presidente dell’AIA e (ii) l’aver favorito o consentito l’anonimato fra i colleghi. Non avrebbe invece alcuna rilevanza disciplinare la mera circostanza (non contestata) della creazione, da parte del sig. Bognetti, del Sito. Pertanto, non sarebbe possibile contestare allo stesso alcun illecito di carattere permanente. 47. Poiché le condotte contestate sono in essere in modo identico dal 2001 e dal 2004, deve ritenersi pacificamente trascorso il termine di prescrizione quinquennale dal compimento dei fatti (non rilevando in proposito il mero fatto dell’apertura del Sito ed il suo mantenimento in vita). (ix) Il nono motivo: l’inesistenza della violazione contestata 48. Nel merito, poi, il Ricorrente ritiene che erroneamente la Commissione d’Appello AIA ha concluso per la sussistenza della violazione dell’art. 40, comma 4, lett. d) del Regolamento AIA. Secondo il Ricorrente, infatti, negli atti non vi sarebbe affatto prova della commissione delle condotte imputategli nell’atto di deferimento. Egli, infatti, non ha in alcun modo reso dichiarazioni o svolto attività informativa sul proprio Sito, né ha mai partecipato a forum o simili, tantomeno in relazione a gare da lui dirette, né tale attività è mai stata svolta da altri amministratori o moderatori del Sito. 49. Le notizie pubblicate nel forum, comunque, non avrebbero nulla a che vedere con gare dirette o incarichi espletati e sarebbero la semplice trasposizione di informazioni già note. Il Ricorrente ribadisce, poi, di non aver mai favorito o consentito l’anonimato fra i colleghi arbitri che partecipano al forum, dal momento che per parteciparvi occorre iscriversi, essendo stato, in ogni caso, eliminato l’avviso che potenzialmente poteva indurre a favorire l’anonimato. Si sottolinea, poi, che gli iscritti al forum non sono necessariamente arbitri AIA. 50. Per ciò che riguarda, infine, la pubblicazione sul Sito dell’avviso di convocazione, il Ricorrente ribadisce che la violazione non sussisterebbe, dal momento che il sig. Bognetti non avrebbe commentato la notizia né, successivamente, reso pubblico il suo interrogatorio. (x) Il decimo motivo: la sproporzione della sanzione irrogata 51. Il Ricorrente, infine, censura la Decisione della Commissione d’Appello AIA laddove ha respinto l’eccezione di sproporzione della sanzione inflitta, motivandone la misura in riferimento alla permanenza della condotta antiregolamentare e alla recidiva specifica del sig. Bognetti. 52. A parere del Ricorrente, infatti, non si può in nessun caso parlare di recidiva rispetto ai comportamenti sanzionati nel 2008, posto che la sanzione allora irrogata si riferiva a comportamenti diversi. 53. Secondo il Ricorrente, poi, la misura espulsiva sanzionerebbe solo condotte gravissime, tali da recidere il legame fiduciario e da non giustificare la permanenza di quello associativo. Inoltre, essa dovrebbe essere accompagnata da un lampante elemento soggettivo doloso. E tali circostanze non possono essere rintracciate nella gestione di un sito Internet a carattere informativo. 54. Inoltre la Commissione d’Appello AIA, oltre a ritenere (infondatamente, secondo il Ricorrente) sussistente l’aggravante della recidiva specifica, ha anche escluso l’applicabilità della circostanza attenuante delle obiettive difficoltà in presenza delle quali sarebbe stata commessa l’infrazione, senza peraltro indicare il motivo dell’esclusione. (x) Sull’eccezione della Resistente 55. A parere del Ricorrente non merita accoglimento l’eccezione, proposta dall’AIA, di carenza di giurisdizione dell’adito organo arbitrale TNAS, poiché: i. lo Statuto FIGC contiene una clausola compromissoria che stabilisce la competenza del TNAS, e fra i soggetti legittimati a farvi ricorso vi sono tutti i tesserati e tutti coloro che svolgono attività di carattere tecnico e rilevante per l’ordinamento federale; ii. anche l’AIA è destinataria della medesima clausola compromissoria, in quanto organismo costituito al fine di svolgere attività di carattere tecnico ed organizzativo; iii. quanto alla posizione di litisconsorte necessaria della FIGC, sussiste un rapporto di “immedesimazione organica” dell’AIA all’interno della stessa FIGC, che in base al proprio statuto è tenuta ad esercitare, tra le altre funzioni regolatrici e di garanzia, quelle relative agli arbitri. Le poche autonomie concesse all’AIA hanno la propria fonte nella delega federale che ne delimita gli spazi. Per tale motivo l’AIA non può considerarsi un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinti ed autonomi rispetto alla FIGC. Conseguentemente, tutti gli atti apparentemente interni dell’AIA sono in realtà ascrivibili, direttamente o indirettamente, alla FIGC; iv. inoltre, dalla questione dedotta originerebbe comunque un contenzioso con la FIGC, in quanto la perdita della qualifica di arbitro AIA comporta automaticamente la perdita della qualifica di tesserato FIGC, spiegando quindi effetti anche in capo a quest’ultima, tanto che il Presidente Federale è l’unico soggetto competente a concedere la grazia anche nei confronti di associati che siano stati destinatari della sanzione del ritiro della tessera ad opera di organi di giustizia AIA; v. l’obbligo di accettare, con rinuncia ad adire qualsiasi autorità giudiziaria, i provvedimenti adottati dalla FIGC e dall’AIA, previsto all’art. 40, comma 3, lett. e) del Regolamento AIA, non può essere interpretato come divieto alla devoluzione di controversie all’arbitrato, espressamente prevista dall’art. 30, comma 3 dello Statuto FIGC. b. La posizione dell’AIA 56. La Resistente si oppone alle domande del sig. Bognetti delle quali chiede il rigetto per una serie gradata di motivi. 57. In primo luogo, l’AIA deduce la “inammissibilità” del ricorso sotto due profili. 58. Innanzi tutto, l’AIA eccepisce il difetto di competenza del TNAS per l’inesistenza inter partes di una clausola compromissoria che consenta la devoluzione in arbitrato della controversia, non essendo devolvibile in arbitrato una controversia meramente interna all’AIA. Benché il ricorso sia proposto tanto contro la FIGC che contro l’AIA, secondo la Resistente la FIGC non rivestirebbe posizione di litisconsorte necessaria, essendo parte estranea al tema del contendere, che avrebbe ad oggetto esclusivamente una vertenza endoassociativa, confinata all’interno dell’ordinamento di categoria. A parere della Resistente, in questa vicenda l’AIA avrebbe agito nell’esercizio di proprie prerogative regolatorie nascenti dallo statuto associativo, e non quale settore della FIGC. 59. Quindi, con riferimento ai vizi procedurali denunciati dal sig. Bognetti, la Resistente ritiene essere superflua qualunque deduzione in merito, in ragione della natura pienamente devolutiva del procedimento arbitrale di fronte al TNAS, poiché ogni eventuale vizio risulterebbe assorbito dalla pronuncia dell’Arbitro Unico. 60. In secondo luogo, a parere dell’AIA, l’impugnazione proposta dal sig. Bognetti sarebbe comunque da rigettare anche con riferimento alle contestazioni circa le violazioni dei precetti comportamentali posti in essere dal Ricorrente. 61. Secondo la Resistente, infatti, il sig. Bognetti, attraverso il Sito, da lui creato e gestito, commetterebbe una serie continua e ripetuta di violazioni delle norme disciplinari AIA, che prescrivono agli arbitri di astenersi del tutto dal prendere parte al dibattito su temi prettamente arbitrali. Il Sito, inoltre, rappresenterebbe uno strumento che faciliterebbe e concorrerebbe alla violazione delle medesime norme comportamentali da parte di altri tesserati, che verrebbero invitati a commentare le prestazioni dei colleghi o in generale la vita associativa dell’AIA. 62. Sebbene la creazione del Sito (che, ad avviso dell’AIA, rappresenterebbe un vero e proprio organo di informazione sulla vita dell’associazione, non autorizzato) certamente possa costituire l’esercizio della libera scelta imprenditoriale del sig. Bognetti, tale scelta sarebbe incompatibile con gli obblighi di comportamento che incombono su tutti gli associati AIA. 63. In merito alla denunciata violazione del principio del ne bis in idem, la Resistente sottolinea come la condotta del sig. Bognetti sarebbe stata, in realtà, caratterizzata per il connotato di permanenza. 64. Con riferimento al provvedimento emesso nel 2008, secondo la Resistente la Commissione Disciplinare FIGC avrebbe sanzionato il sig. Bognetti unicamente per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’invito rivolto agli utenti del Sito a mantenere l’anonimato, astenendosi, invece, da qualsiasi valutazione in merito alla gestione del Sito ex se. 65. In merito all’eccezione di prescrizione, secondo la Resistente essa sarebbe infondata in quanto, essendo gli illeciti contestati al sig. Bognetti a carattere permanente, la prescrizione avrebbe potuto cominciare a decorrere unicamente dalla cessazione della violazione, cosa che a tutt’oggi non sarebbe avvenuta, essendo il Sito gestito dal sig. Bognetti pienamente operativo. 66. Con riferimento alla contestazione, sollevata dal Ricorrente, di manifesta sproporzione fra l’entità della sanzione e la gravità della violazione disciplinare, secondo la Resistente, invece, la sanzione irrogata sarebbe pienamente adeguata alla condotta posta in essere dal sig. Bognetti, che, con il proprio comportamento (da ultimo, la decisione di dedicare una pagina del proprio portale al contenzioso in essere con l’AIA), avrebbe manifestato la volontà di porsi in contrasto con l’associazione e quindi al di fuori della stessa. 67. Infine, la Resistente ribadisce l’inammissibilità delle richieste istruttorie del Ricorrente, ritenute, comunque, irrilevanti per ciò che riguarda la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti nel 2008, in quanto il testo del provvedimento disciplinare emanato all’esito del procedimento è già agli atti del presente procedimento, mentre non sarebbe di alcuna utilità l’acquisizione degli atti propedeutici ad esso, né le testimonianze dei soggetti incaricati dell’esercizio delle funzioni inquirenti presso la Procura Federale. 68. Nella memoria del 5 ottobre 2010 la Resistente ha esposto alcune controdeduzioni in ordine a quanto esposto dal Ricorrente nella propria memoria autorizzata. A parere della Resistente: i. il tenore letterale dell’atto di deferimento della Procura Arbitrale smentirebbe la tesi del Ricorrente secondo la quale l’AIA avrebbe tentato di costituire una nuova incolpazione a carico del sig. Bognetti, poiché la stessa, come primo capo di contestazione, riporta l’addebito di “aver effettuato dichiarazioni aver svolto attività di informazione senza la prescritta autorizzazione del presidente dell’AIA”. Secondo la Resistente, invero, la contrarietà a norme associative della creazione di un sito Internet avente finalità informative/divulgative in merito a questioni calcistiche e arbitrali in assenza della prescritta autorizzazione dell’AIA avrebbe costituito fin dall’inizio l’elemento centrale del procedimento promosso nei confronti del sig. Bognetti; ii. in merito al difetto di competenza del TNAS, la Resistente, pur non contestando l’affermazione del Ricorrente secondo la quale l’AIA sarebbe sprovvista di personalità giuridica, afferma che tale difetto di personalità giuridica non muterebbe la natura dell’AIA di ente esponenziale dei propri associati, in grado di determinare autonomamente le regole che disciplinano la propria attività e l’organizzazione interna. Per espressa previsione regolamentare, invero, le decisioni assunte dagli organi di giustizia dell’AIA hanno efficacia meramente interna. Secondo la Resistente, pertanto, il procedimento disciplinare attivato nei confronti del sig. Bognetti riguarderebbe esclusivamente una questione interna all’associazione, quale appunto la violazione di un precetto comportamentale che mira esclusivamente alla salvaguardia del decoro e della credibilità dell’Associazione. 69. Nel merito, infine, la Resistente conferma la propria tesi secondo la quale il sig. Bognetti avrebbe creato un sito funzionante quale organo di informazione multimediale che si porrebbe in netto contrasto con lo spirito associativo e le norme che l’AIA si è data a tutela della propria dignità e del proprio decoro. 70. Nella memoria autorizzata del 21 ottobre 2010 la Resistente ha infine replicato in merito all’eccezione di difetto di giurisdizione degli organi disciplinari interni all’AIA e di violazione del principio di ne bis in idem. 71. In merito al primo punto, la Resistente conferma la potestà disciplinare degli organi di giustizia interni all’AIA per tutte le questioni inerenti alla violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati all’art. 40, commi 3 e 4, sempre che tali questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati della FIGC o società della FIGC. Pertanto, secondo la Resistente, correttamente la censura relativa alla creazione di un organo di informazione multimediale avente ad oggetto il mondo arbitrale sarebbe stata valutata dagli organi disciplinari interni all’associazione. 72. Per ciò che riguarda, invece, la asserita violazione del principio del ne bis in idem, la Resistente ribadisce la natura continuativa della violazione commessa dal sig. Bognetti, tale da smentire tale affermazione. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Premessa 73. L’Arbitro Unico è stato chiamato dalle parti a valutare, nell’ambito di questo procedimento, una serie assai ampia di questioni. Accanto a quelle (numerose) sollevate dal Ricorrente, che fonda su di esse le proprie domande di riforma della impugnata Decisione della Commissione d’Appello AIA, si aggiungono quelle dedotte dalla Resistente, la quale, oltre a difendere il provvedimento impugnato, mira ad ottenere una pronuncia che in limine rigetti l’impugnazione proposta dal sig. Bognetti. 74. Se da un lato, infatti, a parere del sig. Bognetti, la sanzione irrogatagli con la Decisione della Commissione d’Appello AIA deve essere annullata (per “difetto assoluto di giurisdizione e/o competenza” degli organi disciplinari AIA, per “violazione del principio del ne bis in idem”, per nullità dell’atto di deferimento, per altri vizi procedurali, per illegittimità costituzionale delle norme sulle quali si fonda, per “intervenuta prescrizione”, per inesistenza della violazione) ovvero modificata (in quanto “sproporzionata ed eccessiva”), dall’altro lato, secondo l’AIA, l’istanza arbitrale sarebbe inammissibile (poiché l’organo arbitrale TNAS non avrebbe competenza a conoscere della controversia dedotta dal Ricorrente, per inesistenza della clausola compromissoria), e dunque da rigettare senza che l’Arbitro Unico possa esaminare le deduzioni del Ricorrente. B. Sull’eccezione della Resistente: l’ammissibilità dell’istanza arbitrale 75. Nel quadro così delineato, il primo punto controverso che l’Arbitro Unico è chiamato a esaminare attiene al profilo di inammissibilità dell’istanza arbitrale, per difetto di clausola compromissoria, dedotto dalla Resistente. 76. Invero, la natura arbitrale del procedimento disciplinato dal Codice TNAS postula l’esistenza di un accordo tra le parti volto ad investire l’organo arbitrale del potere di giudizio. Di tale natura, e del fondamento pattizio del potere di cognizione dell’arbitro nel sistema TNAS, dà conto lo stesso Codice TNAS, laddove all’art. 2 prevede che “le Federazioni sportive nazionali … possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale” presso il TNAS (comma 1) e che “all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni … va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale” (comma 2). 77. Ebbene, l’Arbitro Unico rileva che una clausola compromissoria, che gli attribuisca un potere di giudizio sulla controversia dedotta nel presente arbitrato, esiste ed è recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC, secondo il quale sono devolute in arbitrato presso il CONI le controversie, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, insorte tra “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi o loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”. In effetti, come rilevato in precedenti pronunce (lodo deliberato nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 13 ottobre 2008, Paparesta c. Associazione Italiana Arbitri e Federazione Italiana Giuoco Calcio; lodo TNAS del 13 giugno 2010, Dondarini c. AIA), la controversia tra un arbitro e l’AIA “è arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., stante che «gli arbitri sono tesserati della F.I.G.C. e associati dell’AIA» (art. 38 Reg. A.I.A.)”. 78. Avverso tale rilievo non appare condivisibile l’argomentazione svolta in questo arbitrato dalla Resistente, a parere della quale la controversia avrebbe carattere meramente endoassociativo e dunque resterebbe confinata all’interno dell’ordinamento della categoria arbitrale (e dunque dell’AIA), senza rifluire nel sistema della FIGC, assolutamente estranea alle sorti del giudizio: con la conseguenza, dunque, che la controversia non potrebbe essere ricondotta alla previsione dell’art. 30, comma 3 dello Statuto FIGC. 79. In relazione a tale svolgimento l’Arbitro Unico nota come il provvedimento disciplinare adottato dagli organi AIA, ancorché relativo a vicenda endoassociativa in quanto concernente l’osservanza di regole di comportamento specificamente imposte agli arbitri, comporti una sanzione sicuramente idonea ad incidere sulla posizione del sig. Bognetti sul più generale piano dell’ordinamento federale: lo scioglimento del vincolo associativo (con il ritiro della tessera “federale”: gli arbitri sono tesserati della FIGC, ex art. 36, comma 1, lett. b) NOIF) non riguarda, infatti, soltanto l’organizzazione dell’AIA, e i rapporti tra questa ed i propri associati, ma tocca la stessa appartenenza del soggetto sanzionato all’ordinamento federale, e la possibilità dell’arbitro di svolgere funzioni ai fini del complessivo ordinamento della FIGC. Con la conseguenza che la controversia che riguarda siffatto provvedimento rientra senz’altro nelle previsioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC. 80. La circostanza poi, sotto questo profilo, che la FIGC non abbia svolto attività difensiva appare priva di rilievo. Pur non potendosi dichiarare la contumacia della FIGC (attesa anche la non riproducibilità in sede arbitrale di questo istituto: cfr., fra le altre, Cass., 15 marzo 1986 n. 1765), la scelta appare riconducibile a scelte defensionali, anche considerando la riconducibilità di AIA e FIGC ad un centro di interessi sostanzialmente unico. 81. L’eccezione di inammissibilità dell’istanza arbitrale per incompetenza di questo Arbitro Unico deve pertanto essere respinta. C Sulle deduzioni del Ricorrente C.1 Introduzione 82. Come indicato, il Ricorrente deduce in questo arbitrato una serie assai ampia di censure, spiegate in relazione al procedimento disciplinare svolto nei suoi riguardi di fronte agli organi disciplinari dell’AIA: esse interessano sia aspetti procedurali, sia profili di merito. 83. A tal proposito, devono invero confermarsi anche nel sistema TNAS le indicazioni recate, pur nel sistema previgente, già dal lodo del 25 febbraio 2002, Ferrigno c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e più di recente dalle decisioni pronunciate il 27 ottobre 2006, nei casi Fiorentina, Juventus, Lazio e Milan, in ordine ai poteri dell’organo giudicante: come confermato da ormai svariate pronunce, anche il Codice TNAS appare infatti conferire all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS appare avere natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente le rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio. 84. Siffatte osservazioni consentono all’Arbitro Unico di ritenere dunque assorbite una serie di osservazioni svolte dal Ricorrente in relazione ad alcune irregolarità procedurali che, a suo parere, si sarebbero consumate nel procedimento disciplinare endoassociativo. In particolare, risultano assorbite le questioni della pretesa confusione fattuale e dell’asserita carenza di motivazione (§ 29 che precede), anche in ordine alle prove (supra, § 31), nonché della dedotta violazione del principio del doppio grado di giudizio correlato alle lamentate carenze di motivazione (§ 30). Infatti, il potere di questo Arbitro Unico di valutazione de novo della controversia, sia nel merito che in relazione all’ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori dedotti, offre al Ricorrente la possibilità di ottenere piena tutela, senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari dell’AIA. C.2 Sul difetto di giurisdizione e/o competenza degli organi disciplinari AIA 85. Tra i motivi di carattere procedurale fatti valere dal Ricorrente in questo arbitrato il primo che, seguendo un ordine logico, deve essere esaminato attiene alla dedotta violazione delle regole che presiedono alla ripartizione della potestà disciplinare tra organi dell’AIA (c.d. giustizia domestica) ed organi della FIGC (c.d. giustizia federale). Sostiene il sig. Bognetti, infatti, che le violazioni contestategli rientravano nella competenza degli organi di giustizia federale. Dunque i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia domestica devono essere annullati. 86. La potestà disciplinare sugli associati nell’AIA è ripartita tra organi della FIGC e organi dell’AIA secondo le regole dettate dall’art. 3 del Regolamento AIA, come segue: “1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali. 2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell’AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC”. 87. Ebbene, l’Arbitro Unico rileva che il sig. Bognetti è stato deferito dalla Procura Arbitrale agli organi disciplinari dell’AIA ed è stato da questi sanzionato per violazioni dell’art. 40, comma 4, lett. d) ed e) e dell’art. 40, comma 3, lett. a), b), e c) del Regolamento AIA. Ossia per violazioni che, anche sotto il profilo della contravvenzione ai “principi di lealtà, correttezza e probità e al rispetto dei ruoli istituzionali” imputata al sig. Bognetti nell’atto di deferimento, sono sottoposte, secondo la chiara lettera dell’art. 3 del Regolamento AIA, alla giurisdizione domestica dell’AIA, in quanto riferite ad obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40, commi terzo e quarto del regolamento stesso. 88. A parere dell’Arbitro Unico, dunque, la censura dedotta sotto il profilo del difetto di giurisdizione e/o competenza degli organi disciplinari AIA non merita accoglimento. C.3 Sulla nullità del deferimento 89. La seconda questione posta dal Ricorrente attiene ad una pretesa nullità del deferimento, disposto in data 22 marzo 2010 dalla Procura Federale, per violazione dell’art. 52, commi 3 e 4 del Regolamento AIA e dell’art. 4, commi 2 e 6, lett. g) delle Norme di Disciplina. 90. Le citate disposizioni prevedono quanto segue: i. art. 52, commi 3 e 4 del Regolamento AIA: “3. Nell’atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti. 4. Le norme di disciplina assicurano che l’associato deferito abbia la possibilità di essere ascoltato, di indicare mezzi di prova a discarico e di depositare memorie già nella fase delle indagini; possa acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e disporre di un tempo congruo per preparare la propria difesa; abbia la facoltà di essere sentito presso le Commissioni di Disciplina eventualmente con l’assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative”; ii. art. 4, commi 2 e 6, lett. g) delle Norme di Disciplina: “2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, l’atto è nullo se non è preceduto dalla convocazione dell’associato incolpato, finalizzata alla contestazione dei fatti oggetto del procedimento ed alla possibilità per lo stesso di esercitare il diritto di difesa.[…] 6. L’atto di deferimento trasmesso dalla Procura Arbitrale alle Commissioni di Disciplina competenti deve contenere: […] g. la contestazione dell’infrazione disciplinare, contenente, a pena di nullità, l’enunciazione chiara e precisa del fatto, delle norme violate e delle eventuali circostanze aggravanti”. 91. Secondo siffatte regole, dunque, l’atto di deferimento (i) deve essere preceduto dalla convocazione dell’associato incolpato, finalizzata alla contestazione dei fatti oggetto del procedimento ed alla possibilità per lo stesso di esercitare il diritto di difesa, e (ii) deve contenere (a) la descrizione in forma chiara e precisa della condotta contestata e (b) l’indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti. Siffatti obblighi sono stabiliti “a pena di nullità”. 92. In relazione a quanto precede, l’Arbitro Unico nota che i. l’atto di deferimento, datato 22 marzo 2010, è stato preceduto, in data 25 gennaio 2010, dalla convocazione del sig. Bognetti, per essere interrogato sulla “gestione”, senza autorizzazione, del Sito (“che tra l’altro garantisce e promuove l’anonimato tra gli arbitri”), con l’avvertimento della sua facoltà di farsi assistere da altro associato che non ricopra cariche associative. Ed in effetti in data 15 febbraio 2010 il sig. Bognetti, accompagnato da altro associato, è stato ascoltato dal Procuratore Arbitrale sulla menzionata presunta violazione. Inoltre, nel corso dell’audizione, è stata contestata al sig. Bognetti la pubblicazione sul Sito dell’atto di convocazione del 25 gennaio 2010; e che ii. l’atto di deferimento del 22 marzo 2010 conteneva, tra l’altro, (a) la descrizione della condotta contestata in questi termini: “aver effettuato dichiarazioni su proprio sito internet e svolto attività di informazione senza la prescritta autorizzazione del presidente dell’AIA” “aver favorito, o comunque consentito, l’anonimato tra i colleghi arbitri e l’aver pubblicato l’atto di convocazione della Procura Arbitrale, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità ed al rispetto dei ruoli istituzionali”; nonché (b) l’indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti: l’art. 40, comma 4, lett. d) ed e) e l’art. 40, comma 3, lett. a), b), e c) del Regolamento AIA; la recidiva ex art. 7, comma 4, lett. c delle Norme di Disciplina, per un precedente disciplinare specificamente indicato. 93. In relazione a quanto precede l’Arbitro Unico nota in primo luogo che non vi è dubbio che l’atto di deferimento contenga gli elementi prescritti dall’art. 52 comma 3 e 4 del Regolamento AIA e dall’art. 4, comma 6 lett. g) delle Norme di Disciplina. 94. In secondo luogo, l’Arbitro Unico conferma si è soddisfatta anche la condizione stabilita dall’art. 4, comma 2 delle Norme di Disciplina, poiché l’atto di deferimento è stato preceduto dalla convocazione del sig. Bognetti, finalizzata alla contestazione dei fatti oggetto del procedimento ed alla possibilità per lo stesso di esercitare il diritto di difesa. Infatti: i. in relazione al deferimento nel punto relativo alla “gestione” del Sito, il nucleo dei fatti, contestati al sig. Bognetti, è rimasto essenzialmente lo stesso, in quanto vertente, sia nell’avviso di convocazione che nell’atto di deferimento, all’attività informativa svolta attraverso il Sito in difetto di autorizzazione; e ii. in relazione al deferimento nel punto relativo alla pubblicazione dell’atto di convocazione della Procura Arbitrale, la contestazione è avvenuta immediatamente, in occasione dell’audizione del 15 febbraio 2010 e che il sig. Bognetti ha potuto argomentare a propria difesa anche in relazione ad essa, prima del deferimento. 95. Più in generale, comunque, l’Arbitro Unico rileva come dalle lamentate, ma insussistenti, violazioni relative al deferimento, lo stesso Ricorrente non deduca effettivi pregiudizi al proprio diritto di difesa nell’ambito del giudizio disciplinare di fronte agli organi AIA. Ed in ogni caso il diritto del sig. Bognetti di essere ascoltato è stato pienamente garantito nell’ambito di questo arbitrato TNAS. Dunque, anche per questi motivi, il motivo di censura svolto dal Ricorrente relativo ad una pretesa nullità del deferimento deve essere respinto. C.4 Sulla violazione del principio del ne bis in idem 96. La terza questione, che in qualche modo si pone “a cavallo” tra processo e merito, attiene ad una pretesa improcedibilità dell’azione disciplinare. Questa, ad avviso del Ricorrente, non poteva essere esercitata nel 2010, in quanto preclusa, in conseguenza del principio “ne bis in idem”, dalle vicende relative a più risalente procedimento disciplinare, culminato nella decisione del 5 giugno 2008 della Commissione Disciplinare FIGC. 97. L’Arbitro Unico nota a tal proposito che il procedimento disciplinare sfociato nella decisione della Corte Disciplinare FIGC del 5 giugno 2008 ha avuto ad oggetto la violazione di regole associative e federali “per aver invitato pubblicamente sul forum di un suo sito internet gli arbitri ad esprimere commenti su episodi, calciatori, altre componenti tecniche e gare, anche quelle per le quali erano stati designati”. Tale procedimento ha avuto dunque un oggetto (l’invito a esprimere commenti) diverso da quello sul quale è intervenuta la Decisione della Commissione d’Appello AIA, che ha riguardato l’attività informativa, direttamente o indirettamente (favorendo l’anonimato), svolta dal sig. Bognetti attraverso il Sito. Dunque, nessuna preclusione poteva derivare dal precedente giudizio alla procedibilità della nuova azione disciplinare. 98. Per sfuggire a siffatta conclusione, invero, il Ricorrente deduce l’esistenza di una sorta di “giudicato implicito di irrilevanza” della condotta oggetto del secondo procedimento disciplinare, nascente dalla circostanza che la condotta ascrittagli era già esistente all’epoca del precedente procedimento, e dunque, non essendogli stata in quella sede contestata, era stata giudicata, appunto, irrilevante. 99. L’Arbitro Unico non condivide siffatta deduzione e si limita ad osservare che in nessun modo le azioni oggetto del più recente procedimento disciplinare sono state sottoposte per una valutazione disciplinare, nell’ambito del giudizio più risalente, alla Commissione Disciplinare FIGC. Dunque nessuna valutazione implicita può essere dedotta da una mancata pronuncia su di esse. Allo stesso modo, la circostanza che il sig. Bognetti non fosse stato deferito nel 2008 per le violazioni contestategli nel 2010 non comporta la preclusione ad un successivo esercizio dell’azione disciplinare. Certamente nessun effetto di giudicato (esplicito o implicito) può infatti discendere da valutazioni degli organi inquirenti. 100. A parere dell’Arbitro Unico, dunque, l’azione disciplinare che ha portato alla Decisione della Commissione d’Appello AIA non ha violato il principio del “ne bis in idem”. C.5 Sulla illegittimità di norme AIA 101. Una diversa questione, attinente al merito della controversia, è sollevata dal Ricorrente in riferimento all’art. 40, comma 4, lett. d) ed e) del Regolamento AIA, recante disposizioni la cui violazione gli era stata contestata in data 22 marzo 2010 dalla Procura Federale. Il Ricorrente invoca infatti la “invalidità, illegittimità, revoca, inefficacia e/o disapplicazione” di siffatta disposizione “per contrasto con norme costituzionali [e] con i principi informatori del CONI e della FIGC”, per ottenere il proscioglimento da ogni addebito. 102. Ai sensi dell’art. 40, comma 4, lett. d) ed e) del Regolamento AIA: “4. Agli arbitri è fatto divieto: […] d) di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet, di partecipare a gruppi di discussione, mailing list, forum, blog o simili, di fare dichiarazioni in qualsiasi forma e di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA. Gli arbitri possono liberamente rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati; e) di intrattenere rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio. Gli arbitri, previa autorizzazione del Presidente dell’AIA possono rilasciare dichiarazioni ed interviste su argomenti di carattere generale oppure riguardanti l’attività dell’AIA e della FIGC nel rispetto del Codice di Giustizia Sportiva”. 103. L’Arbitro Unico non condivide la dedotta censura e concorda con la motivazione accuratamente svolta sul punto dalla Commissione d’Appello AIA. La norma, sopra citata, che limita la facoltà degli arbitri di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione si pone in solo apparente contrasto con l’art. 21 Cost. Invero, la limitazione all’esercizio di tale libertà fondamentale nasce dalla libera adesione, basata sulla volontà del soggetto in questione, ad un’associazione ed alle regole in essa stabilite. La libertà di espressione non risulta definitivamente compressa: l’arbitro, dunque, ben può esprimere le proprie opinioni, ma lo deve fare nell’osservanza delle regole del sistema associativo; oppure, se non condivide le regole dell’associazione, può rinunciare all’appartenenza ad essa. La limitazione sul piano associativo, poi, appare del tutto giustificata, anche alle luce delle regole vigenti nel sistema sportivo (del CONI, della FIGC e dell’AIA), considerando la particolare delicatezza delle funzioni svolte dagli arbitri di gara, ed appare posta a garanzia della terzietà delle funzioni arbitrali, che potrebbe essere altrimenti compromessa. 104. A parere dell’Arbitro Unico, dunque, anche il motivo di impugnazione riferito dal Ricorrente ad una pretesa illegittimità delle norme sulle quali la sanzione è stata basata deve essere respinto. C.6 Sulla prescrizione 105. Il Ricorrente chiede in questo arbitrato anche il proscioglimento per “intervenuta prescrizione”. Ai sensi dell’art. 53, comma 5 del Regolamento AIA, infatti, “le infrazioni disciplinari al presente Regolamento ed alle norme secondarie sono soggette alla prescrizione quinquennale, interrotta dall’atto di deferimento”. Ed in relazione a tale norma il Ricorrente deduce che le condotte oggetto del deferimento del 22 marzo 2010 sono in essere dal 2001 o dal 2004 per i forum. Dunque, la contestazione della violazione disciplinare attraverso di esse realizzata sarebbe preclusa dal decorso del termine di prescrizione. 106. L’Arbitro Unico non condivide nemmeno questa censura, riferita all’infrazione legata alla attività informativa svolta dal sig. Bognetti attraverso il Sito. Nessuna impugnazione è infatti svolta, sotto il profilo della prescrizione, in relazione all’altra violazione constatata, ossia la pubblicazione nel Sito dell’avviso di convocazione della Procura Arbitrale, per la quale la sanzione è stata inflitta. 107. Invero, come sottolineato dalla stessa Decisione della Commissione d’Appello AIA, decisiva, per escludere il compimento della prescrizione, è la circostanza che all’atto del deferimento il Sito fosse ancora aperto ed operativo, e che dunque entro il termine di prescrizione si fosse posto in essere il comportamento (aver svolto attività informativa attraverso il Sito) censurato nel deferimento. In tale quadro, ai fini della verifica dell’eventuale decorso del termine di prescrizione, dunque appare irrilevante il momento in cui ha avuto inizio l’infrazione contestata nell’atto di deferimento. 108. A parere dell’Arbitro Unico, dunque, anche il motivo di impugnazione basato dal Ricorrente sul decorso del termine di prescrizione deve essere respinto. C.7 Sull’esistenza delle violazioni contestate 109. Nel merito, poi, il Ricorrente impugna la Decisione della Commissione d’Appello AIA, contestando la sussistenza della violazione dell’art. 40, comma 4, lett. d) del Regolamento AIA. A parere del sig. Bognetti non vi sarebbe prova della commissione delle condotte imputategli nell’atto di deferimento. Egli, infatti, non ha in alcun modo reso dichiarazioni o svolto attività informativa sul proprio Sito, né ha mai partecipato a forum o simili, tantomeno in relazione a gare da lui dirette, né tale attività è mai stata svolta da altri amministratori o moderatori del Sito; allo stesso modo, la pubblicazione sul Sito dell’avviso di convocazione della Procura Arbitrale non darebbe luogo ad alcuna violazione, dal momento che il sig. Bognetti non avrebbe commentato la notizia né, successivamente, reso pubblico il suo interrogatorio. 110. L’Arbitro Unico non condivide nemmeno queste censure. 111. In relazione al primo profilo, l’Arbitro Unico concorda con gli svolgimenti della Resistente e rileva che la titolarità, senza autorizzazione, di un sito Internet avente scopo informativo, quale il Sito, pacificamente ammessa dal sig. Bognetti, costituisce senz’altro violazione (quantomeno) del divieto, stabilito dall’art. 40 comma 4 lett. e) del Regolamento AIA, di intrattenere rapporti di collaborazione, anche occasionale, con mezzi di informazione su argomenti inerenti al gioco del calcio. Dunque, il sig. Bognetti, avendo svolto, quale “proprietario e titolare” del Sito, attività informativa attraverso di esso, ha violato prescrizioni del Regolamento AIA. 112. In relazione all’avvenuta pubblicazione nel Sito dell’avviso di convocazione della Procura Arbitrale, poi, l’Arbitro Unico concorda con le osservazioni della Commissione d’Appello AIA. La mera pubblicazione, anche senza commento, di siffatto avviso, infatti, appare costituire un gesto di polemica (che, come risulta dalla documentazione in atti, poi si è effettivamente suscitata) nei confronti dell’AIA. E dunque realizza una violazione dell’obbligo, previsto per gli arbitri dall’art. 40, comma 3 lett. c) del Regolamento AIA, di improntare il loro comportamento, tra l’altro, al rispetto del principio di lealtà, a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA. 113. Alla luce di quanto precede, a parere dell’Arbitro Unico, dunque, anche il motivo di impugnazione basato dal Ricorrente sull’insussistenza delle violazioni ascrittegli deve essere respinto. C.8 Sulla misura della sanzione 114. Il Ricorrente contesta infine la misura della sanzione, ritenuta eccessiva. 115. L’Arbitro Unico ritiene che sotto questo profilo la domanda del Ricorrente possa essere parzialmente accolta e dunque la misura della sanzione rideterminata. 116. L’art. 53, comma 1 del Regolamento AIA, infatti, prevede che “le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l’ordine di gravità, sono: a) il rimprovero; b) la censura scritta; c) la sospensione sino ad un massimo di due anni; d) il ritiro della tessera”. 117. In base all’art. 53, comma 4 del Regolamento AIA, poi, che “la sanzione è graduata in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima” 118. L’art. 7, comma 4, lett. c delle Norme di Disciplina prevede tra le circostanze aggravanti anche “l’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica”. 119. Gli organi disciplinari dell’AIA, tenuto conto delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’art. 53, comma 1 del Regolamento AIA, la hanno determinata, nel caso concreto, nella forma (e dunque nella misura) massima. 120. Pur rilevando che il sig. Bognetti è già stato sanzionato per violazione collegata alla “gestione” del Sito, anche se diversa da quella oggetto del più recente procedimento disciplinare, ragioni di equità, anche considerando la relativa gravità del comportamento, e la misura della sanzione imposta ad altri arbitri per violazioni assai più gravi, inducono peraltro l’Arbitro Unico a ritenere che l’applicazione di una diversa sanzione, in una misura più bassa, tra quelle contemplate, ossia la sospensione per un periodo di un anno e sei mesi decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento di ritiro della tessera già inflitto e qui revocato, sia la più appropriata. C.9 Sulle istanze istruttorie 121. Le illustrazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le istanze istruttorie dedotte dal Ricorrente, vertenti comunque su circostanze irrilevanti ai fini della presente decisione. C.10 Conclusione 122. In conclusione, dunque, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente modificata: al sig. Rosi va inflitta la sanzione della sospensione per anni uno e mesi sei. D. Sulle spese 123. Le domande formulate dal Ricorrente sono state solo parzialmente accolte. Sussistono dunque giusti motivi per porre le spese di arbitrato (per onorari e spese dell’Arbitro Unico), liquidate in dispositivo, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, e di compensare integralmente tra le parti le spese di difesa. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento delle domande proposte dal sig. Alessandro Bognetti, ed in riforma della impugnata decisione della Commissione d’Appello dell’Associazione Italiana Arbitri, meglio indicata in motivazione: 1. infligge al sig. Alessandro Bognetti la sanzione della sospensione per anni uno e mesi sei; 2. condanna il sig. Alessandro Bognetti e l’Associazione Italiana Arbitri al pagamento, con il vincolo di solidarietà, degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 2.000 (duemila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, oltre IVA e CPA come per legge, nella misura della metà per ciascuna parte; 3. compensa tra le parti le spese di difesa; 4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Milano, in data 14 dicembre 2010, e sottoscritto in numero di quattro originali. F.to Luigi Fumagalli
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