F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 13/08/06
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 13/08/06
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
1) Pasquale Foti, Presidente della Reggina Calcio S.p.A.;
2) Reggina Calcio S.p.A.;
3) Paolo Dondarini, Arbitro effettivo;
4) Tiziano Pieri, Arbitro effettivo. Per rispondere delle seguenti
INCOLPAZIONI
1. Pasquale FOTI per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e la violazione dell’art. , commi 1 e 2, C.G.S. per aver posto in essere, unitamente a Paolo BERGAMO, in ordine al quale sussiste difetto di giurisdizione, giusta pronuncia della CAF del 14 luglio 2006, nelle rispettive qualità ricoperte all’epoca dei fatti, le condotte come descritte nella parte motiva, in particolare nella sezione III, ai punti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, consistite, fra l’altro, nell’avere intrattenuto i contatti sopra me nzionati; condotte contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza e, al contempo, in concorso formale, dirette a procurare un vantaggio in classifica in favore della società REGGINA, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione arbitrale. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 CGS, per la pluralità di condotte poste in essere;
2. La società REGGINA per responsabilità diretta e presunta ai sensi degli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS per quanto ascritto nel capo che precede al suo dirigente con legale rappresentanza e all’altro soggetto (BERGAMO) non tesserato per la predetta società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 CGS, per la pluralità di condotte poste in essere;
3. Pasquale FOTI, Presidente della REGGINA, per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il designatore arbitrale Paolo BERGAMO (in ordine al quale sussiste difetto di giurisdizione, giusta pronuncia della CAF del 14 luglio 2006) finalizzati ad esercitare pressioni e ad operare il condizionamento sui componenti la terna arbitrale della gara ATALANTA REGGINA del 28112004, così ponendo in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara medesima, in violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;
4. la società REGGINA, a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, del C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da BERGAMO nel suo interesse;
5. Pasquale FOTI, Presidente della REGG INA, per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il designatore arbitrale Paolo BERGAMO (in ordine al quale sussiste difetto di giurisdizione, giusta pronuncia della CAF del 14 luglio 2006) finalizzati ad esercitare pressioni e ad operare il condizionamento del direttore di gara della partita SAMPDORIA – REGGINA del 2022005, così ponendo in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara medesima, in violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;
6. la società REGGINA, a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, del C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da BERGAMO nel suo interesse;
7. Paolo DONDARINI, arbitro della partita sub 5, per non aver adempiuto all’obbligo di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara medesima, in violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;
8. Pasquale FOTI, Presidente della REGGINA, per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il designatore arbitrale Paolo BERGAMO (in ordine al quale sussiste difetto di giurisdizione, giusta pronuncia della CAF del 14 luglio 2006) finalizzati ad esercitare pressioni e ad operare il condizionamento del direttore di gara della partita PALERMO – REGGINA del 1552005, così ponendo in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara medesima, in violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;
9. la società REGGINA, a titolo di responsabilità diretta e presunta ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, del C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da BERGAMO nel suo interesse;
10. Tiziano PIERI, arbitro della partita sub 8, per non aver adempiuto all’obbligo di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara medesima, in violazione dell’art.6, comma 7, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;
11. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 CGS, per la pluralità di condotte poste in essere, a carico del FOTI e della REGGINA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Ufficio indagini con atto di data 31 luglio 2006 (rif. Ind. 62/sexies in. 2005/06) ha riferito al Procuratore federale che gli accertamenti espletati nei confronti della Società REGGINA CALCIO avevano evidenziato – con riguardo ad una serie di incontri di calcio relativi al campionato di serie A 2004/2005 - l’esistenza di rapporti tra il Presidente della Reggina Calcio , sig. Pasquale Foti, e il designatore arbitrale, sig. Paolo Bergamo, esulanti dal corretto rapporto tra designatori e dirigenti di squadre di calcio professionistiche. Il Procuratore federale, a sua volta, con atto di data 7 agosto c.a. deferiva alla CAF i soggetti sopraindicati per rispondere delle incolpazioni enunciate in epigrafe. A base del deferimento, il Procuratore federale ha richiamato, a titolo esemplificativo, oltre alla citata relazione dell’Ufficio indagini e le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, le informative del Nucleo operativo dei CC. di Roma del 19 aprile 2005, del 2 novembre 2005, del 21 gennaio 2006 e del 14 luglio 2006, trascrizioni di conversazioni telefoniche, interrogatori di indagati, ulteriori atti di indagine trasmessi dall’autorità giudiziaria ordinaria ; decisioni della Commissione di appello e della Corte federale rispettivamente del 14 luglio e 25 luglio 2006. Ha riferito il Procuratore federale che, in base a colloqui intercettati, era emersa tra il Presidente della Società REGGINA, il designatore Paolo Bergamo e Luciano Moggi, direttore generale, all’epoca dei fatti, della società JUVENTUS, l’esistenza tra loro di una rete fitta e stabile di assidui contatti finalizzati, tra l’altro, a condizionare il settore arbitrale. Ha segnalato il Procuratore federale che tale finalità veniva perseguita attraverso una costante corrispondenza telefonica, in base ad un consolidato rapporto di amicizia, tra il Foti ed il Bergamo volti ad ottenere dal secondo la scelta e la designazione di arbitri ed assistenti compiacenti nonché ad intervenire direttamente su costoro per assicurare un trattamento di favore alla REGGINA durante le gare. A ciò si aggiungeva il particolare rapporto del Foti con il Moggi in quanto il primo, in occasione dell’elezione del Presidente federale e del Presidente della LNP, aveva assunto una posizione coincidente con quella dei dirigenti della JUVENTUS. Esplicitato che la funzione e la posizione degli arbitri assume un rilievo preminente nell’ordinamento sportivo, in generale, e in quello relativo al movimento calcistico in particolare - donde l’esigenza di assicurare al massimo, i valori di terzietà, indipendenza ed autonomia di tale categoria, e la conseguente esigenza di una loro condotta irreprensibile anche al di fuori dell’attività strettamente agonistica e tecnica - nell’atto di deferimento si segnalava il contenuto – ritenuto disciplinarmente rilevante - di taluni colloqui intercorsi tra il Foti ed il Bergamo in relazione alla partecipazione della REGGINA alle seguenti gare: a)PARMA – REGGINA del 10 novembre 2004; b)ATALANTA – REGGINA del 28 novembre 2004; c)REGGINA – BRESCIA del 5 dicembre 2004; d)REGGINA – CAGLIARI del 12 dicembre 2004; e)REGGINA – PALERMO del 6 gennaio 2005; f)UDINESE – REGGINA del 23 gennaio 2005; g) LIVORNO – REGGINA del 6 febbraio 2005; h)SAMPDORIA – REGGINA del 20 febbraio 2005; i)REGGINA – MESSINA del 13 marzo 2005; l)REGGINA – ATALANTA del 20 aprile 2005; m)PALERMO - REGGINA del 15 maggio 2005.
Nell’atto di deferimento si richiamava l’attenzione, in particolare, non solo sulla frequenza dei contatti intercorsi tra il designatore BERGAMO ed il Presidente della REGGINA, Foti, ma sulla prossimità delle conversazio ni alle gare della REGGINA ed al costante oggetto delle stesse, arbitri ed assistenti impegnati nelle relative competizioni. Presentati gli atti alla CAF, il Presidente disponeva la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissando all’uopo la data del 13 agosto 2006. A seguito di ciò, veniva depositata presso la segreteria della CAF memoria di data 10 agosto 2006 di Pasquale Foti e della società Reggina calcio s.p.a. con la quale motivatamente si eccepiva l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite presso la D.D.A. di Napoli con riferimento agli artt. 266, 268, 271 c.p.p. e 15 Cost., 8 Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e si depositavano:
• istanza rivolta alla D.D.A. di Napoli finalizzata a conseguire copia degli atti del procedimento e del relativo provvedimento di rigetto della stessa Procura;
• rassegna stampa relativa alle gare Lazio – Reggina, Milan – Reggina, Chievo – Reggina, Messina – Reggina, Atalanta-Reggina, Palermo-Reggina, Sampdoria- Reggina, Reggina-Brescia e Reggina-Cagliari;
• videocassette relative alle gare: Lazio-Reggina; Milan-Reggina; Chievo-Reggina e Messina-Reggina;
• documentazione relativa al procedimento Mozart innanzi alla Caf;
• tabelle riassuntive delle sanzioni comminate in danno della Reggina Calcio e delle ammonizioni.
Si chiedeva, inoltre,con riferimento alla gara Atalanta-Reggina l’audizione della terna arbitrale costituita dal sig. Paolo Bertini, dal sig. Paolo Calcagno e dal sig. Fabrizio Babini. Anche il Dondarini depositava, via fax, memoria difensiva in data 10 agosto 2006 con la quale contestava, tra l’altro, l’assoluta genericità ed ambiguità del capo di incolpazione e l'equivocità interpretativa delle intercettazioni telefoniche. Presso la Segreteria della CAF venivano, altresì, depositate le istanze di ammissione al dibattimento, ai sensi dell’art. 37, comma 7 e 29, comma 3 C.G.S. delle società U.S. Lecce S.p.A., U.S. Avellino S.p.A., Brescia Calcio S.r.l. e Treviso F.B.C. 1993 S.r.l.. All’udienza del 13 agosto 2006, registrate le presenze delle parti e dei difensori delegati, il Collegio sentiti il Procuratore Federale e e le altre parti presenti, ammetteva quali terzi interessati le società U.S. Lecce S.p.A. e U.S. Avellino S.p.A. escludendo le altre con l’ordinanza n. 1 del seguente, testuale tenore:
La Commissione d’Appello Federale decidendo sulle istanze di intervento dispiegate dalle società Lecce, Brescia, Avellino e Treviso,
- esaminato l’interesse concreto in relazione al procedimento oggi trattat o ed a tutti i suoi possibili esiti, solo il Lecce e l’Avellino appaiono essere portatori dell’interesse di cui all’art. 29 comma 3 C.G.S., perché l’interesse, ancorché indiretto, deve essere attuale ed apprezzabile concretamente, mentre non possono essere presi in esame interessi meramente astratti;
- ritenuto per fermo quanto sopra, la classifica dei campionati di Serie A e B per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006 non appare suscettibile di riflessi sulle società Brescia e Treviso, in relazione all’oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
La C.A.F.
- ammette l’intervento dispiegato dalle società Avellino e Lecce;
- non ammette l’intervento delle società Brescia e Treviso.
Successivamente, sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie di cui alle memorie sopra indicate, sentiti il Procuratore Federale e le altre parti, la C.A.F. si pronunciava con l’ordinanza n. 2 che decideva testualmente come segue:
La Commissione d’Appello Federale decidendo sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie proposte dalle difese del Sig. Foti Pasquale, della Società Reggina Calcio, del Sig. Dondarini Paolo e del Sig. Pieri Tiziano;
• ritenuto di dover aderire ai precedenti provvedimenti, in proposito, della C.A.F. ed in particolare, nel suo insieme, al Comunicato Ufficiale n. 1/C 2006/2007, con il quale sono state rigettate analoghe eccezioni relative all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in sede di procedimento disciplinare;
• considerato che l’istanza di ammissione quali testi del Sig. Be rtini Paolo, del Sig. Babini Fabrizio e del Sig. Calcagno Paolo non appare pertinente rispetto ai fatti come specificati nelle incolpazioni;
• considerato, viceversa, che appare opportuno acquisire la documentazione e le videocassette indicate nella memoria difensiva della difesa del Sig. Foti Pasquale e della società Reggina Calcio, stante l’attinenza alle allegazioni difensive;
• - rilevato che, viceversa, la richiesta esibizione ed acquisizione dei referti arbitrali relativi a tutte le partite del Campionato 2004/2005 della Reggina Calcio e presso l’A.I.A. delle schede di valutazione arbitrale redatte dall’osservatore arbitrale difetta di pertinenza rispetto al tema del presente provvedimento;
P.Q.M.
La C.A.F.
- rigetta le eccezioni proposte dalla difesa del Sig. Foti, della Società Reggina Calcio, del Sig. Dondarini e del Sig. Pieri circa l’acquisizione e l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche;
- rigetta l’istanza di ammissione in qualità di testi del Sig. Bertini Paolo, del Sig. Babini Fabrizio e del Sig. Calcagno Paolo, nonché quella di esibizione ed acquisizione dei referti arbitrali relativi a tutte le partite del Campionato
2004/2005 della Reggina Calcio e – presso l’A.I.A. – delle schede di valutazione arbitrale redatte dall’osservatore arbitrale;
- ammette, nel resto, la produzione documentale e le videocassette di cui alla memoria difensiva del Sig. Foti e della Reggina Calcio in data 10.08.2006.
Dopo le dichiarazioni rese spontaneamente dal Dondarini e dal Pieri, il Presidente apriva la discussione dando la parola al Procuratore federale, il quale illustrava le ragioni in virtù delle quali rassegnava le conclusioni riepilogate in apposita nota d’udienza. In particolare, chiedeva :
per il Presidente FOTI, ritenuta la continuazione fra gli illeciti in contestazione e ritenute le aggravanti contestate, la inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente Federale di dichiarazione di preclusione;
per la REGGINA, ritenuta la continuazione fra le responsabilità dirette (per le condotte del Presedente FOTI) ex artt. 6 e 1 C.G.S. e le responsabilità presunte (per le condotte del BERGAMO) ex artt. 6, comma 4, 2, comma 3, e 9, comma 3, C.G.S. e ritenute le aggravanti contestate, la retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato 005/2006 e la penalizzazione di quindici punti in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007, ai sensi dell’art. 13, lettere g) e f) C.G.S.;
per gli arbitri PIERI e DONDARINI mesi sei di inibizione ciascuno, per la violazione di cui all’art. 6, comma 7, C.G.S. come loro rispettivamente contestata.
Dopo che gli assistenti dei terzi interessati svolgevano le rispettive arringhe riportandosi alle conclusioni del Procuratore federale, i deferiti illustravano le rispettive posizioni chiedendo il proscioglimento. Nel corso della discussione la società U.S. Avellino, il Foti e la società Reggina Calcio, nonché il Dondarini depositavano note d’udienza. Al termine il sig. Pasquale Foti prendeva la parola in chiave difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente la Commissione osserva, a completamento delle motivazioni adottate a sostegno delle ordinanze n.1 e n.2 emesse in apertura del dibattimento, quanto segue.
Per ciò che attiene alle istanze di intervento dispiegate dalle Società Brescia e Treviso, considerate le classifiche finali dei campionati di serie A e B per le stagioni 2004-05 e 2005-06, non è possibile ravvisare in alcun modo un interesse neppure ipotetico delle richiedenti a partecipare all’attuale dibattimento. Infatti, qualunque dovesse essere l’esito di questo, e quand’anche la sua eventuale conclusione avesse dovuto comportare l’assegnazione della Reggina ad una serie inferiore, non è dato cogliere, a differenza di quanto poteva sia pure astrattamente prospettarsi per l’Avellino e per il Lecce, alcun potenziale antaggio per le loro aspirazioni a conseguire l’ammissione alla serie superiore. Per ciò che riguarda, poi, le eccezioni relative alla utilizzazione di intercettazioni telefoniche, disposte ed eseguite nel corso di procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, questa Commissione rileva che gli argomenti addotti risultano già vagliati in senso negativo dal C.U. n. 6/C 2005- 2006 e nello scorso mese dalla decisione relativa al Com. Uff. della CAF n. 1/C nelle riunioni del 29 giugno/3-4-5-6-7 luglio 2006, confermata sul punto anche dalla decisione della Corte federale n. 2/Cf del 4 agosto 2006. Gioverà in sintesi ricordare che, secondo la Corte federale, l’ordinamento costituzionale italiano contempla una significativa limitazione al divieto di violare la libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione attraverso la previsione all’art. 15, secondo comma, in base alla quale la limitazione deve avvenire, come nella specie, attraverso atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge la cui concreta ricorrenza ha per costante giurisprudenza dei Giudici della legittimità delle leggi esonerato da dubbi di illegittimità la normativa processuale penalistica, nonché le disposizioni rivolte alla tutela dei valori dello sport.Proprio il carattere strumentale al perseguimento di scopi costituzionalmente congrui consente continua la Corte federale di ritenere privo di decisività il riferimento effettuato da alcune difese alla normativa racchiusa nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950, tenuto conto che il relativo art. 8 espressamente coordina la tutela del valore della riservatezza con quella altrettanto essenziale in una società democratica della repressione dei fatti illeciti penalmente rilevanti. La natura stessa del procedimento disciplinare come regolato dal C.G.S. non prevede, poi, né implicitamente né esplicitamente la possibilità che l’organo di giustizia sportivo, nel caso in cui siano stati acquisiti atti di procedimenti di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, verifiche ai fini della loro mmissibilità od utilizzabilità - il rispetto delle relative norme processuali e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché nessuna norma del C.G.S. attribuisce siffatta “funzione” sia pure in via incidentale al giudice sportivo; in secondo luogo, perché da un punto di vista sostanziale, l’Autorità giudiziaria ordinaria no è tenuta a esibire, “in qualunque momento”, a quella sportiva gli atti di indagine assunti e meno ancora quelli processualmente prodromici. Del resto, se l’autorità giudiziaria ordinaria ha rifiutato al Foti il rilascio di taluni atti giudiziari sul rilievo della loro segretezza per non essere stato emesso ancora l’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p., è impensabile ritenere che tali atti possano essere acquisiti dalla CAF nel corso di un procedimento disciplinare che vede incolpato lo stesso Foti. Se fosse vero il contrario, il Foti potrebbe ottenere per altra via quanto negatogli dall’autorità giudiziaria ordinaria oppure dovrebbe concludersi che il diritto di difesa costituzionalmente garantito nel processo penale abbia un contenuto “minore” rispetto agli interessi dell’“ordinamento sportivo. L’evidente incongruenza di entrambe le conclusioni esonera la CAF da ulteriori sottolineature. Con questo non si intende giungere ad affermare che, in linea di principio, i vizi eventuali che possono inficiare l’utilizzabilità di prove penali, quali le conversazioni intercettate, siano irrilevanti: una prova della quale sia stata dimostrata l’illiceità (si pensi a dichiarazioni storte con violenza) non potrebbe trovare ingresso di sicuro neppure nell’ambito di una giustizia “domestica” quale è quella sportiva. S’intende piuttosto affermare che è onere dell’incolpato dimostrare l’eventuale illiceità o “inutilizzabilità” della prova la quale, peranto, in difetto, può essere legittimamente vagliata dal giudice sportivo. Può aggiungersi, inoltre, che le intercettazioni, nel caso di specie, non sono state acquisite come fonte esclusiva di prova, ma soltanto come elementi idonei alla formazione del convincimento del giudice purché corroborati da tutte le altre dirette acquisizioni compiute dall’Ufficio Indagini e vagliate dalla Procura Federale, oltre che da quelle che emergano nel corso dello stesso dibattimento. Del resto, come già avvenuto in occasione del precedente giudizio innanzi a questa Commissione, esse non vengono contestate dalle parti nell’autenticità e veridicità delle trascrizioni acquisite agli atti e nella fedeltà delle registrazioni compiute, ma unicamente poste in dubbio e liberamente contrastabili in merito all’effettivo significato ed alla interpretazione attribuita alle paole, alle frasi ed al senso delle espressioni adoperate. E, come già nella precedente occasione, anche in questa le parti son state ammesse a comparire personalmente e poste in grado di chiarire con eventuali dichiarazioni spontanee, oltre che con l’assistenza tecnica prestata dalla loro difesa, quanto di inesatto o di equivoco, possa, a prima impressione, da tutto il materiale in esame, farsi derivare. Le altre prove, testimoniali e documentali, non ammesse non presentavano la necessaria rilevanza in merito all’effettivo thema decidendum.
2. – Nel merito, in ordine logico e muovendo dalla considerazione della maggior gravità dei comportamenti denunciati, va esaminata anzitutto la fondatezza delle incolpazioni attribuite al Presidente della società Reggina, oltre che a quest’ultima, per illecito sportivo ai sensi dell’art.6 del C.G.S., relativamente alle seguenti gare: a) Parma-Reggina, 1-0 del 10 novembre 2004; b) Atalanta-Reggina, 0-1 del 28 novembre 2004; c) Reggina Brescia, 1-3 del 5 dicembre 2004; d) Reggina -Cagliari, 3-2 del 12 dicembre 2004; e) Reggina-Palermo, 1-0 del 6 gennaio 2005; f) Udinese-Reggina, 0-2 del 23 gennaio 2005; g) Livorno-Reggina, 1-1 del 6 febbraio 2005; h) Sampdoria- Reggina, 3-2 del 20 febbraio 2005; i) Reggina-Messina, 0-2 del 13 marzo 2005; l) Reggina-Atalanta, 0-0 del 20 aprile 2005; m) Palermo-Reggina, 1-1 del 15 maggio 2005.
Per le gare di cui alle lettere b), h), e m), tuttavia, l’illecito non consisterebbe nel tentativo di conseguire comunque un vantaggio in classifica, ma in quello di interferire sull’andamento di una determinata gara: con la conseguenza, sempre secondo l’orientamento seguito dalla Procura, di richiedere la presenza del requisito di una concreta idoneità della condotta posta in essere e consistente nella esigenza che sia stato contattato al riguardo almeno uno dei componenti della terna arbitrale. Sennonché, per nessuna delle tre gare innanzi indicate appare, ad avviso della Commissione, pienamente raggiunta, oltre cioè ogni ragionevole dubbio, la dimostrazione che n contatto del genere sia realmente avvenuto, sia pure a mezzo di una semplice telefonata. Esistono, in realtà, in merito soltanto alcune affermazioni del Bergamo, intese ovviamente a tranquillizzare il suo interlocutore. Per la prima di queste tre gare, però, non risulta nemmeno indicato a quale componente della terna arbitrale il designatore si sarebbe rivolto. Per la seconda, giuoca in senso contrario la diretta smentita dell’arbitro Dondarini e, per uel che può valere, lo stesso risultato che ha visto la Reggina soccombere. Per la terza, rileva la genericità ed equivocità delle assicurazioni laconicamente inserite nel dialogo tra il Foti ed il Bergamo (“…ti raccomando…” dice il primo e “già fatto”, risponde il secondo) che in merito all’arbitro designato predice che farà una buona gara, dal momento che la preparazione è stata molto decisa. Non si dimentichi che il Bergamo parla da Coverciano, ove gli arbitri si erano riuniti per un raduno finalizzato proprio a migliorarne la preparazione atletica e tecnica.
Né va sottovalutata la circostanza che, in vista delle imminenti elezioni del Presidente Federale e di quello della Lega, oltre che della programmata riforma del sistema di designazione degli arbitri, non pare del tutto infondato presumere che esistesse un sensibile interesse del Bergamo ad acquisire od a mantenere comunque vantando pregressi meriti, reali od anche meramente ed astutamente asseriti un potenziale di gratitudine da parte del Presidente di una società sportiva.
Per le altre partite sopra ricordate la Procura deduce, invece, la violazione dell’art. 6 n.1, ultima parte: nel senso, cioè, che la condotta denunciata a questa Commissione non concernerebbe l’alterazione dello svolgimento o del risultato di una determinata gara, ma la finalità volta ad assicurare un vantaggio in classifica. L’art. 6, 1 comma C.G.S. definisce, infatti, come illecito sportivo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.
Più precisamente il testo dell’art. 6 comma 1 C.G.S. evidenzia che l’illecito sportivo da esso contemplato è configurato sotto forma di tre distinte ipotesi d’illecito consistenti:
1) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara;
2) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara;
3) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Si tratta di tre fattispecie ciascuna autonoma rispetto alle altre, nel senso che la consumazione dell’una non integra necessariamente la perpetrazione delle altre.
Una lettura non sufficientemente meditata dell’art. 6, 1 comma C.G.S., potrebbe indurre a concludere che il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara dal momento che la posizione in classifica di una squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo non può non produrre l’effetto di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, onde la terza ipotesi si risolverebbe in un pleonasmo. All’esito, però, di una più attenta, approfondita verifica emergono delle situazioni suscettibili di integrare la terza fattispecie di illecito, senza realizzare necessariamente al tempo stesso - una delle altre due. Quanto sopra muove dalla constatazione che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti che, a prescindere dal risultato delle singole gare, finiscono tuttavia per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre. L’enunciato che precede si legge nel C.U. N.1/C del 7 luglio 2006 con il quale è stata positivamente riscontrata una situazione del genere a proposito dell’illecito ascritto a Moggi Luciano circa i fatti da lui commessi nell’interesse della Juventus. In detta circostanza, la CAF affermato che autonomia ed imparzialità devono essere garantite non solo agli arbitri, ma a tutti i partecipi a qualunque titolo del settore arbitrale ha concluso che talune condotte avevano avuto l’idoneità a condizionare la regolarità del funzionamento arbitrale a favore della Juventus. Richiamando in proposito il provato, prolungato rapporto preferenziale tra i dirigenti di detta squadra ed i designatori oltre che in taluni casi anche degli arbitri frutto di frequentazioni anche private, integrate da lusinghe, vantaggi economici, minacce paventate anche attraverso il distorto uso di mezzi di comunicazione di massa, la Caf ha acclarato che il Moggi aveva avuto la possibilità di incidere sulla formazione delle griglie, sulla individuazione del nome degli arbitri, nonché di interferire nella scelta degli assistenti e di sollecitarne la punizione a seconda della condotta tenuta in occasione delle gare. Prescindendo dall’individuazione specifica di queste ultime, la CAF nel citato C.U. N. 1/C concludeva per la sussistenza nei confronti del Moggi dell’illecito sportivo di cui all’art. 6, 1 comma C.G.S. affermando testualmente di aver raggiunto la prova sul rilievo che “le condotte accertate erano soggettivamente ed oggettivamente dirette a interferire sulla terzietà della funzione arbitrale” al fine di assicurare alla squadra un trattamento preferenziale ed “avevano una capacità causale adeguata pe il conseguimento del risultato sperato”. Emerge chiaro che al Moggi l’art. 6,1 comma risulta in definitiva attribuito per il “condizionamento”, attuato attraverso la variegata tipologia di condotte operate sulle diverse componenti del settore arbitrale: condizionamento che consentiva alla Juventus di scendere in campo con un “quid pluris” di vantaggio -rispetto alle altre squadre permettendole di ottenere un trattamento preferenziale e quindi “in definitiva ad assicurarsi un vantaggio in classifica …” stante la loro idoneità “a determinare una situazione di disparità” (in linea generale e costante) rispetto alle altre squadre. Se si ha riguardo ad un'impostazione interpretativa della disposizione in esame nel senso indicato dal citato recente Comunicato Ufficiale cui questo Collegio ritiene di aderire appare corretto concludere, quindi, che l’illecito previsto dall’art. 6, 1 C.G.S. con riguardo agli “atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” è configurabile autonomamente rispetto agli altri due previsti dalla stessa disposizione. Per cui, formando in base al testo del deferimento esso (e non le altre due ipotesi) l’oggetto della contestazione mossa al primo capo di incolpazione, il Collegio deve valutare se gli elementi addotti dal Procuratore federale provino che il Foti abbia realizzato con riguardo alla Reggina, un condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale sulla falsa riga, in sostanza, dello stesso genere d’illecito per cui il Moggi è stato condannato. De resto, lo tesso Procuratore federale sembra aver impostato l’atto di deferimento recependo, quanto meno per implicito, le ragioni alla base dell’accennata distinzione: tanto è vero che al Foti contesta in forma autonoma e concorrente con le incolpazioni di cui ai capi nn. 3, 5 ed 8 violazioni dell’art. 6, 1 comma prima parte C.G.S. sotto il profilo di aver posto in essere con riguardo a tre specifiche gare della Reggina “atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato” delle medesime e non “atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.
Tanto puntualizzato, scendendo al merito dell’incolpazione sub 1), La CAF ritiene che le condotte addebitate al Foti non integrino l’illecito sportivo contestatogli, pur essendo in esse sicuramente ravvisabili reiterate violazioni dell’art. 1.1 comma C.G.S. I contenuti delle telefonate relative alle gare della Reggina indicate ai nn.3, 5,6,7,8,9,11,12 e 13 della sezione III dell’atto di deferimento dimostrano che esse riposano su un collaudato rapporto di amicizia risalente al 1986 tra il Foti ed il Bergamo e non su una posizione di predominanza del primo ovvero comunque, di subalternità del secondo - in difformità da quanto era accaduto tra il citato designatore ed il Moggi. Anche se all’esistenza di un rapporto di amicizia fra i due sono palesemente riconducibili quelle parti dei loro discorsi attinenti alle prossime gare della Reggina, tale substrato psicologico non è idoneo ad affermare, infatti, l’esistenza di quel condizionamento del regolare funzionamento del “settore” arbitrale di cui parla l’incolpazione. Condizionare il settore arbitrale, significa avere il potere di influenzare l’azione e la composizione delle relative terne; significa poter imporre nomi e designazioni: ma tutto ciò non traspare dalle intercettazioni attinenti alle gare indicate nell’addebito. Ed anche se in esse si colgono tra l’altro inviti affinché il Bergamo telefoni all’arbitro o agli assistenti inviti finalizzati, secondo il Foti, a richiamare tutti costoro ad un'attenta condotta di gara si tratta di sollecitazioni che seguono le notizie fornite dal Bergamo a proposito di soggetti già estratti o da lui designati e non richieste dell’incolpato affinché fosse designato un nominativo specifico. In un contesto del genere, non vi è prova che il Foti abbia operato un “condizionamento del settore arbitrale” in sé, onde le condotte contestategli non appaiono causalmente efficienti rispetto “alla finalità” in generale “di procurare un vantaggio in classifica” alla Reggina nel senso sopra chiarito.
3. In quasi tutti i comportamenti del Foti riportati nel capo n. 1 emergono, invece, come si diceva, precise violazioni dell’art. 1, 1 comma C.G.S.. Ritiene la CAF che violi i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dalla disposizione in esame l’attività di un Presidente di società che, in virtù di un suo rapporto “privilegiato” con il designatore, in prossimità temporale dello svolgimento di gare, riceva da costui a differenza delle altre società notizie circa la composizione e la designazione della terna arbitrale, spingendosi a commentarne con lo stesso l’attitudine e la competenza oltre che a sollecitarne un intervento ancorché asseritamente al solo scopo di ribadire l’esigenza di un attento e corretto comportamento in campo. Ciò significa, quanto meno, strumentalizzare un rapporto confidenziale o amichevole con il designatore per accedere a notizie e formulare sollecitazioni in violazione conclamata di tutti quei principi di lealtà, probità e correttezza enunciati all’art. 1, 1 comma C.G.S. Le telefonate che l’incolpato riconosce nelle sue dichiarazioni essere vicendevolmente intercorse con il Bergamo dichiarazioni rispetto alle quali le trascrizioni delle intercettazioni in atti si pongono soltanto quale materiale supporto di lettura provano quanto sopra. Censurabili appaiono, infatti, alla luce delle considerazioni sopra svolte, tutti i colloqui telefonici intercorsi tra il Foti ed il Bergamo ad eccezione soltanto di quelli di cui alle successive lettere h) ed i). Si vedano, esemplificativamente
a) Telefonata contraddistinta dal n. prog. 242 del 7.11.2004, da essa risulta:
che il Bergamo abbia detto: “io segue le cose da qui, sono state preparate con già da…da sabato” illustrandogli quali potevano essere gli arbitri in relazione alla gara PARMA – REGGINA del 10.11.2004 (n. 3 della sez. III del deferimento); che, di rimando, il Foti abbia risposto: “ ti raccomando che è troppo importante”. Invero lo stesso Foti ha dichiarato che la frase da lui pronunciata, mentre si sta parlando delle designazioni arbitrali, intendeva soltanto sottolineare l’importanza della partita.
b) Telefonata contraddistinta dal n. prog. 6562 del 04.12.2004, in relazione alla gara Reggina/Brescia del 05.12.2004 (n. 5 della sez. III del deferimento), da essa risulta:
Foti: “senti tutto a posto?”; Bergamo: “per domani tutto preparato si si…”; Foti: “uh uh!” ; Bergamo: “ stai tranquillo stai tranquillo!”; Foti: “ti raccomando fagliela n’altra telefonata a questo qua perché…”; Bergamo: “sii!”; Foti: “sennò l’ammazzo domani io!” ; Bergamo: “ehh..ma l’ammazziamo più d’uno eh!”; Foti: “ah!”; Bergamo: “stai tranquillo!” ; Foti: “ va bene!”; Bergamo: “eh! E anche il numero uno poi…è apposto il numero due è un amico insomma…è un bel…bel sodalizio eh!”; Foti: “eh…va bene!”. L’interpretazione da dare al colloquio porta a censurare l’incolpato, avendo egli stesso ammesso che con le sue parole intendeva creare in Bergamo maggiore attenzione perché preoccupato dalla designazione di Racalbuto che venti giorni prima a Messina aveva negato un rigore alla Reggina.
c) Telefonata contraddistinta dal n. prog. 8028 del 11.12.2004, in relazione alla gara Reggina/Cagliari del 12.12.2004 (n. 6 della sez. III del deferimento), da essa risulta:
Bergamo: “la moglie di Robi Rosetti, che doveva partorire il venti di dicembre ha avuto una minaccia di parto, l’hanno ricoverata in ospedale stanotte e Robi è dovuto partire di corsa e non se la sente di arbitrare, la prima riserva è Massimo eh, quindi tranquillo, è venuto qui allo stadio…a Linate qui a far l’allenamento”; Foti: “uh”; Bergamo: “già Massimo è tranquillo ancora meglio eh”; Foti: “eh vedi un attimo eh”; Bergamo: “no, stai tranqui…è qui con me”; Foti: “eh infatti se è con te vedi un attimo quello che devi fa” (e non come trascritto “quello che ti deve designà”). Anche ad accedere alla tesi difensiva del Foti secondo cui chiedeva al Bergamo di stimolare la concentrazione dell’arbitro, come da suoi compiti, sulla partita, emerge chiaro il disvalore della condotta del presidente della Reggina.
d) Telefonata contraddistinta dal n. prog. 15170 del 04.01.2005, in relazione alla gara Reggina/Palermo del 06.01.2005 (n. 7 della sez. III del deferimento), da essa risulta: Bergamo: “io mi ritengo anche fortunato perché noi avevamo preparato innanzitutto essendo la partita che tu sai eee molto delicata, l’avevamo messa dove c’era un gruppo molto nutrito di amici, e penso che sia andata bene, dai, penso che sia andata bene, perché l’hai visto lì in quella griglia c’era insomma tutti ragazzi, c’era Nucin, c’eraaa coso Bati no Batti non poteva farlo, c’eraaaaaaa a parte Pieri a parte Preschen (?), a parte Dattilo che non può farla poi c’era Cassarà che non poteva farla, quindi le mire erano ben precise, c’era un altro giovane che è andato a finire a Cagliari, ma che è un ragazzo qui di Firenze molto bravo, e quindi son soddisfatto, è…come?”; Foti: “a Coverciano sei?”; Bergamo: “si si, noi ieri e oggi e domani mattina siamo qua poi i ragazzi li diamo la via domani oggi abbiamo fatto i test atletici, abbiamo controllato il peso più o meno in condizioni atletiche sono in condizioni mentali quelli giusti ce li metto”; Foti: “no l’importante che stanno bene i ragazzi”; Bergamo: “siii, stanno bene tutti e tre”. È indiscutibile che la telefonata del Foti con l’espressione sopra riportata “…tu tutto bene?” sollecitasse in realtà informazioni sulla componente arbitrale, tanto più che alle notizie prima richiestegli sulle sue condizioni di salute il Bergamo aveva già risposto di star bene; per cui in conclusione anche il colloquio in questione s’inquadra nel parametro di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S..
e) Telefonata contraddistinta dal n. prog. 20045 del 21.01.2005, in relazione alla gara Udinese/Reggina del 23.01.2005 (n. 8 della sez. III del deferimento), da essa risulta: Bergamo: “sei preoccupato per il giovane?”; Foti: “si, tanto! Mi dicono che è casal…, che sta in casa alla grande”; Bergamo: “no, no, poverino questo è un ragazzo che, certo per l’Udinese – Reggina, se devo essere sincero fino in fondo, non è, non è la sua partita, però è un ragazzo che ha già fatto la A che merita di, diciamo di esser di, di fargli fare la A perché è bravo, certo Udinese – Reggina è una bella gara per cui gli abbiamo messo intanto due assistenti Fabio e Rossomando che sono due ragazzi di fiducia mia, e poi lui vedrai non è un casalingo assolutamente, è un ragazzo, un bel carattere, però è giovane Lillo, ti direi una bugia se ti dicessi che negli otto che erano in lista lui come età era pippone”; Foti: “uh”; Bergamo : “eh, però però è bravo stai tranquillo che farà una buona partita, io ci parlo”; Foti: “eh”; Bergamo: “non ciò voluto parlare oggi perché, per non tirargli troppo la corda, domani mattina ci faccio una bella chiacchierata”; Foti: “parlaci un poco per bene”; Bergamo: “ stai tranquillo”. Anche a voler intendere nel senso più innocentista possibile i contenut i del colloquio non può sfuggire che le riserve manifestate dal Foti sulla designazione dell’arbitro e, di fronte alle assicurazioni del Bergamo di avergli tra l’altro messo accanto due ragazzi di sua fiducia, l’invito rivolto al designatore di parlare “un poco per bene con l’arbitro” integrano un'inconfutabile violazione dei canoni di correttezza sportiva più volte sopra richiamati.
f) Telefonata contraddistinta dal n. prog. 23616 del 02.02.2005, in relazione alla gara Livorno/Reggina del 02.02.2005 (n. 9 della sez. III del deferimento), da essa risulta Foti: “ti raccomando domenica, domenica la vedo, ce l’ho dura”; Bergamo: “lo so, lo, lo so già ho preparato, domenica mi rientrano tutti gli internazionali, oggi poi mancavano sei internazionali che sono alla Uefa”. Lo stesso Foti, nel corso dell’audizione resa all’Ufficio Indagini il 27.07.2006, ha ammesso implicitamente la sussistenza della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. secondo i parametri esposti da questo Collegio dichiarando di aver inteso “nuo vamente sollecitare il designatore a stimolare l’arbitro alla concentrazione”.
g) Telefonata contraddistinta dal n. prog. 34255 del 11.03.2005, in relazione alla gara Reggina/Messina del 13.03.2005 (n. 11 della sez. III del deferimento), da essa risulta: Bergamo: “…eh…ah…domenica la devi vincere al 1000 x 100”; Foti: “eh!”; Bergamo: “prima di tutto perché per te è una partita di prestigio e poi perché ci son tutte le condizioni per poterla vincere! Eh!” ; Foti: “eh!...senti tutto a posto il resto?”; Bergamo: “si! Si, si, si, si…”; Foti: “va bene!”. Laddove l’interrogativo posto dal Foti, appare sorretto dalla stessa finalità evidenziata dall’analisi delle precedenti telefonate sopra esaminate.
h) Telefonata contraddistinta dal n. prog. 40372 del 19.04.2005, in rela zione alla gara Reggina/Atalanta del giorno dopo (n. 13 della sez. III del deferimento), da essa risulta: Foti: “oh Paolo ti raccomando”; Bergamo: “si stai tranquillo che sei seguito con massima attenzione e con l’affetto di sempre”; Foti: “se devi chiamare chiama”; Bergamo: “stai tranquillo”. Su tale telefonata il Foti non risulta esser stato sentito dall’Ufficio Indagini; in ogni caso permane un’ambiguità non risolvibile sull’evento che il Foti raccomandava al Bergamo in particolare sulla sua identificazione nella gara della Reggina in data 20.04.2005. Anche la locuzione “se devi chiamare chiama” non consente di affermare che il destinatario fosse la componente arbitrale, potendo, in alternativa, concludersi che il Foti chiedesse al Bergamo di tenerlo al corrente di qualunque successivo evento.
i) Telefonata contraddistinta dal n. prog. 36467 del 25.03.2005 (n. 12 della sez. III del deferimento). Si tratta di una telefonata che registra gli incoraggiamenti del Bergamo al Foti per il periodo poco positivo della squadra Reggina. Il Foti dichiarava all’interlocutore di avere incontrato l’altro designatore, Pairetto, in occasione della partita disputata a Torino contro la Juventus: niente pertanto di rilevante rispetto alla violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per quanto concerne la posizione dello stesso Foti.
4 Le incolpazioni sopra esaminate si riflettono sulla posizione della società Reggina Calcio S.p.A. la quale è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e presunta per le condotte rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e dal designatore Bergamo Paolo, nell’interesse della società medesima nei termini di fatto descritti agli addebiti identificati con i numeri 1, 3, 5 e 8, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S..
Va subito precisato che la responsabilità presunta (art. 9 comma 3 C.G.S.) si fonderebbe nella fattispecie sulle responsabilità ravvisabili a carico del designatore Paolo Bergamo, nonostante nei suoi confronti si sia già ravvisato difetto di giurisdizione per essersi lo stesso dimesso. L’esclusione della responsabilità presunta della società Reggina va, peraltro, affermata sul rilievo che essa è prevista dal C.G.S. soltanto con riferimento agli illeciti di cui all’art. 6 (art. 6 comma 4 C.G.S.) : disposizione quest’ultima che la C.A.F. non ha ravvisato in alcuna delle incolpazioni coinvolgenti sia il Foti che il Bergamo, avendo accertato nei relativi fatti loro contestati esclusivamente la reiterata violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S..
Viceversa, è certo che debbano essere riconosciuti gli addebiti ascritti alla società Reggina Calcio S.p.A. previa loro qualificazione ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S. e con esclusione dell’aggravante della pluralità dei fatti in quanto configurabile quest’ultima soltanto in tema di illecito sportivo (art. 6 comma 6 C.G.S.). Invero una volta affermata la responsabilità del Presidente Foti ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S. la responsabilità diretta della società Reggina Calcio S.p.A. deriva automaticamente dall’art. 2 comma 4 del C.G.S.
5 - Traendo le conclusioni da quanto sin ora affermato, questo collegio ritiene di determinare le sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S. a carico della società e dal successivo art. 14 C.G.S. a carico delle persone fisiche commisurandole, tenuto conto oltre che del numero delle violazioni accertate, anche della natura e della gravità dei fatti commessi. La gravità appare tanto più consistente ove si consideri il lungo periodo segnato dal ripetersi di quei comportamenti scorretti alla base delle ritenute violazioni di cui all’art. 1, 1 comma C.G.S. Pertanto, si ritiene congruo irrogare a Pasquale Foti le sanzioni dell’inibizione per anni due e mesi sei e dell’ammenda di €. 30.000,00 (art. 14 commi 1 lett. c) ed e) ed alla società Reggina Calcio S.p.A. le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti 15 da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007, oltre a quella dell’ammenda di €. 100.000,00 (art. 13 comma 1 lett. b) e f)).
6 L’esclusione degli addebiti formulati nell’atto di deferimento a Paolo Dondarini e a Tiziano Pieri per omessa denuncia dei presunti illeciti di cui all’art. 6 comma 1 C.G.S. -nella rispettiva qualità di arbitri delle gare Sampdoria/Reggina del 20.02.2005 (capo n. 5) e Palermo/Reggina del 15.05.2005 (capo n. 8) si fonda sulla constatazione che l’accertata consumazione degli illeciti di cui all’art. 6 ne costituisce il necessario presupposto. Pertanto, l’esclusione nei confronti del Foti delle violazioni di cui all’art. 6 comma 1 C.G.S. anche con riguardo alle due partite oggetto delle incolpazioni di cui ai capi nn.5 ed 8 preclude in sé e per sé la possibilità di configurare nei confronti degli arbitri delle due partite l’illecito di cui all’art. 6 comma 7 C.G.S., in quanto l’omessa denuncia è disciplinarmente sanzionata solo ove essa rifletta gli illeciti sportivi. A ciò si aggiunga che in ogni caso non vi è prova in atti che il Dondarini e il Pieri siano stati contattati dal Bergamo prima dello svolgimento delle relative gare.
S’impone, pertanto, il loro proscioglimento.
P.Q.M.
La C.A.F.:- visti gli artt. 1, 2, 6, 9 e 13, comma 1, lett. b) e f), 14, comma 1, lett. c) ed e) C.G.S.,
dichiara:
1) Foti Pasquale colpevole delle violazioni di cui all’art. 1 C.G.S. come contestate ai capi 1, 3, 5 e 8, escluse le concorrenti incolpazioni di cui all’art. 6 C.G.S. del deferimento del Procuratore Federale e per l’effetto,
infligge
- al Foti la sanzione dell’inibizione di anni 2 e mesi 6 oltre a quella dell’ammenda di € 30.000,00;
- alla Reggina Calcio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta con riguardo ai capi n. 2, 4, 6 e 9 del deferimento del Procuratore Federale esclusa la responsabilità presunta ad essa contestata la sanzione di 15 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007 oltre all’ammenda di €. 100.000,00; proscioglie
- Dondarini Paolo e Pieri Tiziano dalle incolpazioni rispettivamente di cui ai capi 7 e 10 del deferimento del Procuratore Federale perché il fatto non sussiste.