F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011 (147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMONACO (Presidente all’epoca dei fatti della Società AC Ostuni Sport) Società AC OSTUNI SPORT ▪ (nota N°. 2237/80pf11-12/GT/dl del 17.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011 (147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMONACO (Presidente all’epoca dei fatti della Società AC Ostuni Sport) Società AC OSTUNI SPORT ▪ (nota N°. 2237/80pf11-12/GT/dl del 17.10.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe; letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Angelo Santomonaco, nonché delle sanzioni di 1 (uno) punto di penalizzazione oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società AC Ostuni Sport; osserva quanto segue. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per avere omesso di eseguire il pagamento della somma di € 3.800,00 in favore del Sig. D’Arcante Salvatore, nel termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione, perfezionatasi il 22.4.2011, della decisione della Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti che sanciva siffatto obbligo e, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Le circostanze addebitate al Sig. Santomonaco risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato che non è stato effettuato il previsto pagamento, nei termini normativamente fissati. Di conseguenza va affermata la responsabilità della Società deferita. In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Angelo Santomonaco. Infligge altresì la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi all’atto della iscrizione della Società a campionati della FIGC, oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società AC Ostuni Sport.
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